Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 152 del 24 novembre 2023


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA PASUBIO PICCOLE DOLOMITI, SCHIO (VICENZA)

Statuto Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti.

Legge regionale n. 40/2012 come modificata da Legge Regionale 2/2020.

CAPO I – PRINCIPI e NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione

  1. In attuazione dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e della Legge Regionale Veneto 28 settembre 2012, n. 40, come modificata da Legge Regionale 2/2020 i Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio, Recoaro Terme, Valdagno costituiscono una Unione Montana , di seguito denominata “Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti”, secondo le norme del presente Statuto, per l'esercizio delle funzioni montane di cui  art.5 comma 2 LR 2/2020 e  per l’esercizio congiunto delle funzioni comunali di cui all'art. 5 del presente statuto
     
  2. L’Unione di Comuni è un Ente Locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
     
  3. L’Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell’ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall’ambiente montano,  a tal fine esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.
     
  4. L’Unione esercita altresì:
    1. le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi della vigente legislazione;
       
    2. gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.
       
  5. All’Unione potranno aderire altri Comuni nel rispetto degli ambiti territoriali definiti dalla Regione Veneto e conformemente alle normative vigenti. l’adesione è comunque subordinata ad un atto deliberativo di assenso del Consiglio dell’Unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei Consiglieri assegnati con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti
     
  6. All’Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.

Art. 2 – Denominazione, sede e gonfalone

  1. L’Unione assume la denominazione di “Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti"
     
  2. La sede istituzionale dell’Unione è nel Comune di Schio, Largo Fusinelle, 1; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi. l’unione dispone anche di una sede distacca presso Comune di Valdagno, Via Ludovico Festari, 15
     
  3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
     
  4. Nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere istituiti Uffici distaccati, individuati dalla Giunta, sulla base di una dislocazione delle funzioni nelle sedi municipali.
     
  5. L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 3 – Finalità - Patto dei sindaci

  1. L’Unione persegue le finalità indicate nel PATTO DEI SINDACI PER LO SVILUPPO DELL'UNIONE MONTANA PICCOLE DOLOMITI (Sub 1) ed in particolare:
    1. promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi dell’intero territorio; costituisce pertanto l’ente di riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui all’art. 2;
       
    2. costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
       
    3. rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;
       
    4. rappresenta il livello istituzionale funzionale all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni obbligati dalla normativa;
       
    5. provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell’articolo 44 della Costituzione;
       
    6. partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo della aree montane;
       
    7. cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell’esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l’armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;
       
    8. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l’uguaglianza delle opportunità;
       
    9. promuove il progresso civile dei suoi cittadini;
       
    10. migliora i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell’intera comunità locale;
       
    11. garantisce a tutti i cittadini dell’Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
       
    12. promuove e coordina uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;
       
    13. garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
       
    14. adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un’adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
       
    15. promuove l’informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
       
    16. promuove e attua in forma associata tra i comuni partecipanti, politiche per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nel territorio di riferimento
       
    17. coopera allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area .

Art. 4 – Principi della partecipazione

  1. L’Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l’accesso alle informazioni e agli atti dell’ente.
     
  2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell’Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’amministrazione;
     
  3. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
     
  4. Le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Funzioni dell’Unione

  1. L’Unione assume l’esercizio associato delle seguenti funzioni
    1. Funzioni di tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge Regionale 40/2012 e Legge Regionale 2/2020;
       
    2. Funzioni di Protezione civile, comprendente l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in maniera compiuta secondo la legislazione regionale vigente in materia (missione 9 TUEL - Dl 78/2010 art.14 e 27);
       
    3. Funzioni di informazioni turistica in rete e promozione, ed in particolare funzioni di accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica dei territori comunali facenti parte dell’Unione (missione 7 TUEL - Dl 78/2010 art.14 e 27);
       
    4. Funzioni di coordinamento della programmazione in materia di sviluppo socio economico del territorio dell'unione nonchè quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti da fondi strutturali europei di cui all'art. 13 Legge 158/2017 e Piano Nazionale Ripresa Resilienza 2021/2016
       
  2. I Comuni possono conferire all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale.
     
  3. I Comuni possono conferire all’Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
     
  4. I Comuni possono altresì conferire all’Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell’interesse dei Comuni aderenti.
     
  5. I singoli Comuni possono decidere di aderire a tutte le funzioni conferite in fase di costituzione dell’Unione o a singole funzioni, a seconda di quanto deliberato dai Consigli Comunali aderenti.
     
  6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

L'Unione montana attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi.

Garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini assicurando, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso, qualora i soggetti da nominare siano più di uno.

Art. 6 – Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione

  1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. la mancata adozione delle delibere da parte di un Consiglio comunale comporta la riassunzione della funzione in capo al medesimo Comune.
     
  2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che devono prevedere:
    • il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
       
    • il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
       
    • le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
       
    • le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;
       
    • le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
       
    • l’individuazione di un organo politico di indirizzo, controllo e verifica del raggiungimento delle finalità previste e di un organo tecnico di monitoraggio dell’attività i;
       
    • le condizioni nella successione della gestione del servizio;
       
    • la durata e le modalità di recesso.
       
    •  esplicita previsione di eventuali penalità in uscita
       
  3. L'Unione montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.
     
  4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.
     
  5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni o altri Enti anche di natura privatistica non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30, del D.Lgs n. 267 del18.08.2000.


CAPO II – ORGANI DI GOVERNO – NORME GENERALI

Art. 7 Organi di governo dell’Unione

  1. Sono organi di governo dell’Unione:
    1. il Consiglio;
       
    2. il Presidente dell'Unione Montana;
       
    3. la Giunta.

La composizione degli organi di indirizzo e di governo è disciplinata da art. 32 Tuel

  1. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
     
  2. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l’istituto della “prorogatio” dei rappresentanti uscenti.
     
  3. Gli organi dell’Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purchè pertinenti all’incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
     
  4. Si applicano agli amministratori dell’Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili e dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
     
  5. L’Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne


CAPO III – IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Art. 8 – Composizione del Consiglio

  1. Il consiglio è composto dai Sindaci dei comuni e 2  consiglieri per ciascun comune,  eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune (D.Lgs. 267/00, art. 32, c. 3)
     
  2. I Consiglieri durano in carica fino alla presa d'atto dell'elezione dei nuovi eletti da parte del Consiglio dell'Unione.
     
  3. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
     
  4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione montana.
     
  5. I Sindaci entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato,
     
  6. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica al momento della presa d'atto dell'elezione da parte del Consiglio medesimo . i consiglieri durano in carica fino alla presa d'atto dell'elezione dei nuovi eletti da parte del consiglio dell'unione .

Art. 9 – Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’Unione. Sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate dall’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione Montana.

Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione Montana.

Art. 10 – Diritti e doveri del Consigliere

  1. Spettano ai consiglieri dell’Unione, se non diversamente stabilito dalla normativa in materia, i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali,
     
  2. Il Consigliere rappresenta l’intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio dell’Unione ed ha accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa ed è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
     
  3. Può proporre interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte; può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
     
  4. Il Consigliere ha il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio dell’Unione e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

Art. 11 – Modalità di convocazione

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Unione:
    • per determinazione del medesimo;
       
    • su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
       
    • su richiesta deliberata dalla Giunta;
       
    • su richiesta deliberata da tre o più Consigli comunali.
       
  2. Il Presidente stabilisce l’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. in questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.
     
  3. L’attività del Consiglio si svolge presso la sede dell’Unione Montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ovvero in modalità videoconferenza previa adozione delle adeguate misure informatico-digitali  per garantire la partecipazione alla seduta on line
     
  4. La convocazione del Consiglio, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l’accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all’Unione. la convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all’Albo Pretorio on-line. in caso di urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.
     
  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo ovvero link a stanza virtuale in caso di seduta in videoconferenza, del giorno, dell’ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche dell’ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
     
  6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositate presso l’ufficio segreteria almeno cinque   giorni liberi prima dell’adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.
     
  7. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati ventiquattro ore prima dell’adunanza. nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all’ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d’urgenza.
     
  8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
     
  9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati
     
  10. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione tranne i casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
     
  11. Il presente articolo si applica fino all'approvazione -  maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - di  specifico Regolamento sul funzionamento del consiglio

Art. 12 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

  1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
    1. dimissioni;
       
    2. decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio
       
    3. revoca;
       
    4. nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
       
    5. morte o altre cause previste dalla legge.
       
  2. Le dimissioni della carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. il Presidente dell’Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
     
  3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell’Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. in questo caso il Presidente del Consiglio avvia il procedimento di decadenza con la contestazione delle assenze e l’invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni. nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l’interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. la decadenza ha effetto immediato dal momento dell’approvazione della decisione da parte del Consiglio.
     
  4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell’Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell’Unione.

Art. 13 – Commissioni Consiliari

  1. Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell’Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
     
  2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l’istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l’Unione.
     

CAPO IV – IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Art. 14 – Ruolo, attribuzioni e competenze

  1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione, rappresenta l’ente anche in giudizio, convoca e preside il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
     
  2. Al Presidente spettano tutti gli atti di governo dell’Unione che lo Statuto non assegna al Consiglio e alla Giunta. Esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all’Albo dell’Unione per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all’articolo 49 del TUEL.
     
  3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, e affidare l’approfondimento di particolari ambiti o questioni ai componenti del Consiglio. l’Assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico- amministrativa nelle materie affidate.
     
  4. Il Presidente inoltre:
    1. stabilisce, d’intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire nell’ordine del giorno del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 19 comma 2;
       
    2. nomina e revoca i responsabili apicali dei settori dell’Ente e formula direttive per indirizzarne l’azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;
       
    3. impartisce direttive generali, tramite il Segretario, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
       
    4. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
       
    5. firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario, ai Dirigenti ed ai Funzionari;
       
    6. convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 27;
       
    7. promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;
       
    8. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;
       
    9. coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato in ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione;
       
    10. può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta.
       
    11. -nomina gli Assessori per la composizione della Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati- nel numero massimo di   4 - garantendo la rappresentatività dei territori dei due sottoambiti territoriali: Ambito VAL LEOGRA (Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio)   Ambito VALLE AGNO  (Recoaro Terme ,Valdagno);
       
    12. -nomina il vicepresidente dell'Unione tra i componenti della Giunta provenienti dai comuni del SOTTO AMIBITO diverso da quello di appartenenza ;

Art. 15 – Modalità di elezione

  1. il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio  fra i Sindaci dei Comuni aderenti.
     
  2. l’elezione del Presidente dell’Unione avviene per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
     
  3. il Presidente dell’Unione dura in carica per un periodo di due anni.
     
  4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all’obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all’articolo 14, comma 2, il Segretario ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il Consiglio è convocato sotto la presidenza del Sindaco del Comune con maggiore dimensione demografica purchè il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. in caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano di età.
     
  5. il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell’Unione.

Art. 16 – Cessazione, decadenza, dimissioni

  1. Il Presidente dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. in caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente, il quale provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni per l’elezione del nuovo Presidente.
     
  2. La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.
     
  3. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. la mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell’Ente. Se il Vicepresidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età. il Presidente interviene alla seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.
     
  4. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni, sopravvenute cause di incompatibilità o impedimento permanente), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall’Assessore più anziano di età. il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.
     
  5. Il Vicepresidente sostituisce inoltre il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
     
  6. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
     
  7. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. in ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.


CAPO V – LA GIUNTA DELL’UNIONE

Art. 17 – Funzioni e compiti

  1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ha competenza generale amministrativa su ogni atto che dalla legge o dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio, al Presidente
     
  2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 18 – Composizione

  1. La Giunta dell’Unione è organo collegiale composto dal Presidente e 4 assessori, nominati dal medesimo, compreso il Vicepresidente.

Art. 19 – Funzionamento

  1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. la convocazione avviene con modalità concordate tra i componenti. la riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell’Unione o presso le sedi comunali, ovvero attraverso videoconferenza
     
  2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. la giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
     
  3. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.
     
  4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell’Unione a cui siano affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell’Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.
     
  5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell’Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.


CAPO VI – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20 – Rapporti tra organi politici e dirigenza

  1. Gli organi politici dell’Unione, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alla direttive generali impartite.
     
  2. Alla Dirigenza dell’Unione e ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
     
  3. I rapporti tra gli organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 21 – Principi generali di organizzazione

  1. Gli uffici e i servizi dell’Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
     
  2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell’Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
     
  3. L’organizzazione è articolata anche mediante sportelli collocati anche nei territori dei singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
     
  4. L’Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
     
  5. L’organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
    Il funzionamento e l’attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano ai responsabili degli uffici.

    L’Unione promuove l’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l’uso di strumenti informatici che assicurino la connessione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell’Unione.

Art. 22 – Principi generali di gestione

  1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l’esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell’azione amministrativa nel suo insieme.
     
  2. Ai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediane autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
     
  3. Nelle attività di gestione, l’atto del dirigente/responsabile di Servizio assume la forma di determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. alle determinazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
     
  4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell’Ente, possono essere assunti dai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi all’interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all’assunzione degli impegni dalla legge o dall’Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con l’obbligo di rendiconto degli organi stessi.
     
  5. Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura di appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
     
  6. L’opera dei responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi è verificata annualmente con le procedure previste nell’apposito regolamento che determina anche le modalità per l’assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
     
  7. Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell’organizzazione del lavoro che nell’attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario/Direttore Generale, contesta al responsabile delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi i risultati rilevati con atto scritto. Qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.
     
  8. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l’attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 23 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

  1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
     
  2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
     
  3. L’Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
     
  4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
     
  5. L'unione garantisce la presenza di sportelli decentrati presso Palazzo Festari 1 Valdagno

Art. 24 – Personale dell’Unione

  1. L’Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
     
  2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
     
  3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
     
  4. I Comuni e l’Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall’ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell’occupazione mediante processi di mobilità.
     
  5. Il personale in servizio presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è di norma trasferito presso l’Unione o comandato nella dotazione organica dell’Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
     
  6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.
     
  7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell’art. 110 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni.
     
  8. Ai sensi del DL 80/2021 l'unione gestisce le procedure di reclutamento di personale necessario nell'ambito della funzione di sviluppo territoriale con riferimento ai fondi PNRR

Art. 25 – Principi di collaborazione

  1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. a tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
     
  2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. l’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate a carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
     
  3. Qualora presso l’Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell’esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall’Unione per gli uffici e servizi medesimi.
     
  4. I Segretari dei Comuni partecipanti e il Segretario dell’Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d’attribuzione all’Unione di Funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Art. 26 – Segretario/ Vice Segretario

  1. L’Unione ha un Segretario dell’Ente che è il più elevato organo burocratico dell’Ente e titolare della funzione apicale dell’Ente.
     
  2. Al Segretario compete la gestione giuridica amministrativa dell’Ente e la tutela della legittimità dell’azione amministrativa.
     
  3. Il Segretario unitamente ai Responsabili di area o dei servizi, attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.
     
  4. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i Responsabili degli uffici e dei servizi.
     
  5. La responsabilità della gestione amministrativa dell'Unione montana è affidata al Segretario dell’Unione montana, scelto tra i Segretari comunali titolari dei Comuni aderenti o eventualmente tra i soggetti (dirigenti o dipendenti del comparto di categoria D appartenenti ai Comuni aderenti, in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni) cui la vigente normativa dovesse consentire l’attribuzione del ruolo di Segretario dell’Unione montana anche ai sensi dell'art. 32 comma 5ter Art. 32 TUEL
     
  6. 2. il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla vigente normativa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale.
     
  7. 3. in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario, lo stesso è sostituito dal Vicesegretario dell’Unione montana, scelto tra i dirigenti dei Comuni aderenti o tra i dipendenti di ruolo inquadrati nella categoria D del Comparto Funzioni locali, in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni.
     
  8. 4. il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Vicesegretario in conformità con i principi stabiliti dalla dalla vigente normativa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale.

Art. 27 – Responsabili dei settori e dei servizi

  1. Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente a un Responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento, esercitando le funzioni di cui all'art. 107 TUEL
     
  2. I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono agli atti di gestione dell’attività dell’Unione per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
     
  3. Per l'attribuzione delle posizioni organizzative , si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di personale degli enti locali e ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali


CAPO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO e CONTABILE

Art. 28 – Principi generali

  1. All’Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla parte seconda Dlgs 267/2000, principi contabili Dlgs 118/2011 e ssmmii.

Art. 29 – Finanze dell’Unione

  1. All'Unione Montana competono i trasferimenti dei fondi nazionali vincolati e tutti quelli regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
     
  2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
     
  3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.
     
  4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267/2000.
     
  5. Le spese dell'Unione si dividono in spese generali e spese per la gestione associata di servizi e funzioni.
     
  6. Per spese generali si intendono le spese sostenute per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente.
     

  7.  
  8. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
     
  9. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 30 – Controllo di gestione

  1. L’Unione applica le procedure del controllo di gestione la fine di valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell’organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 31 – Revisore dei conti

  1. il Consiglio dell'Unione Montana nomina l’Organo di revisione economico-finanziario, che viene designato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli Enti locali.
     
  2. l’organo di revisione economico-finanziario dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
     
  3. il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
     
  4. il Revisore cessa dall'incarico per:
    1. scadenza del mandato;
       
    2. dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente;
       
    3. impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo  stabilito dal regolamento dell'ente.
       
  5. l’Organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente secondo le vigenti norme di legge.

Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all’atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell’incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 32 – Servizio di tesoreria

  1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente.
     
  2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.


CAPO VIII – DURATA, RECESSO e SCIOGLIMENTO

Art. 33 – Durata dell’Unione

  1. l’Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento, nel rispetto delle procedure di cui alla LR 2/2020  e delle normativa dettata dalla regione con riferimento al Piano di Riordino Territoriale

 


Art. 34 – Recesso del Comune

  1. Il Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente non prima di due anni dalla data di costituzione e comunque il Comune non obbligato, alla data di approvazione dello Statuto, alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni può recedere in ogni momento anche prima del suddetto termine.
     
  2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall’Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
    1. Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
       
    2. Il Presidente dell’Unione entro i successivi 30 giorni pone all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione l’esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell’Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
       
    3. Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell’Unione.
       
  3. Nel caso in cui il Comune intenda recedere dall’Unione per costituirne una nuova o per aderire ad altra già costituita sono fatte salve le modalità di recesso di cui sopra, ma in tal caso non si applica il comma 1 del presente articolo ed il recesso può essere immediatamente esercitato.

Art. 35 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

  1. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della deliberazione di recesso che deve essere adottata almeno sei mesi prima.
     
  2. Il Responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall’Unione per l’esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.
     
  3. Il piano è approvato dalla Giunta dell’Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi della normativa vigente.
     
  4. In caso di recesso:
    1. Obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l’ente.
       
    2. Patrimonio: il patrimonio acquisito dall’Unione rimane nella disponibilità del l’Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l’esercizio associato delle funzioni comunali. in ogni caso nulla spetta al Comune recedente del patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio. i beni concessi dal Comune all’Unione in comodato d’uso restano nella disponibilità dell’Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all’Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e amministrativa dell’Unione stessa. al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell’Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.
       
    3. Personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale comandato presso l’Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l’Unione.
       
    4. Interventi: sono di competenza dell’Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
       
    5. Procedimenti in corso: l’Unione svolge tutte le attività necessarie per addivenire alla emanazione del provvedimento finale che conclude i procedimenti avviati antecedentemente all’adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 36 – Recesso da una funzione

  1. il Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente dallo svolgimento in forma associata di una determinata funzione. Tale recesso deve essere comunicato almeno sei mesi prima della decorrenza con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno successivo in coincidenza con il Bilancio di Previsione. Dovranno poi essere stabilite d'accordo tra gli Enti le modalità di subentro per l'assorbimento delle obbligazioni assunte dall'Unione Montana per conto del Comune che ha chiesto il recesso.

Art. 37 – Scioglimento

  1. nel caso in cui i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti all’Unione deliberino di voler sciogliere la medesima i relativi atti devono essere comunicati alla Giunta regionale che ne prende atto e stabilisce la data di decorrenza dello scioglimento. in tal caso si applicano le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 38 – Effetti, adempimenti e obblighi derivanti dallo scioglimento

  1. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento il Presidente dell’Unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano con il quale si individua il personale dell’Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all’ente che sarà trasferito ai Comuni o all’ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni regionali già assegnate all’Unione. Sono fatte salve le decisioni che assumerà la Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.
    Il trasferimento del personale comunale distaccato, comandato o trasferito avverrà verso l’Ente di provenienza originaria.
     
  2. Il Piano dovrà inoltre:
    1. Indicare i residui attivi e passivi inerenti l’attività dell’Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell’Unione;
       
    2. Individuare un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il Comune capofila è quello ove ha sede l’Unione;
       
    3. Prevedere il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b.;
       
    4. Definire l’avanzo e il disavanzo finale di gestione delle attività dell’Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;
       
    5. Indicare il Comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.
       
  3. Il patrimonio acquisito dall’Unione dovrà essere prima utilizzato per la copertura di eventuale disavanzo gestionale e successivamente assegnato ai Comuni secondo i criteri seguiti per la ripartizione delle spese sostenute.
     
  4. Il piano è approvato dalla Giunta dell’Unione all’unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell’Unione. la convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. la convenzione da atto degli accordi raggiunti tra gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall’Unione. in assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.
     
  5. Per tutto quanto non previsto dall’accordo si applica quanto disciplinato dalla normativa vigente.


CAPO IX – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 39 – Modifiche Statutarie

  1. le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell’Unione Montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, secondo le procedure utilizzate per l’approvazione dello Statuto come indicate all'art.4 comma 5 LR 40/2012 . nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta il consiglio procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive entro 30 giorni


CAPO X – NORME TRANSITORIE e FINALI

Art. 40 – Adesione Comuni

  1. l’ingresso di uno o più Comuni non comporta l’obbligo da parte del Consiglio dell’Unione  di eleggere un nuovo Presidente.

Art. 41 – Atti regolamentari

  1. Fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano provvisoriamente ed in quanto compatibili i regolamenti del Comune con maggiore dimensione demografica
     
  2. Per l’esercizio delle funzioni comunali l’Unione montana adotta i relativi regolamenti. nelle more della loro approvazione valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi. nel caso sia necessario avere un unico regolamento troverà applicazione il regolamento del Comune con maggiore dimensione demografica.

Art. 42 – Norma finale

  1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 43 – Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Torna indietro