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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA
Ordinanza n. 6 del 05 maggio 2022
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza". Rimodulazione degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto sociale e per la ripresa delle attività economiche e produttive.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, recante lo stanziamento di ulteriori fondi pari a Euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25 comma 2 del medesimo decreto legislativo;
VISTA la successiva nota Prot. n. 14399 del 01.04.2022, agli atti del Commissario delegato con Prot. n. 7488, che conferma l’ordine di accredito sulla contabilità speciale n. 6272 intestata a “COMM. DEL. R. VENETO O.761-21” della somma di € 1.703.000,00, pari alla metà dell’importo stanziato;
VISTA la nota Prot. n. 161553 del 04.03.2022 con la quale il Presidente della Regione del Veneto ha inoltrato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di integrazione dei fabbisogni di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 per un importo di € 632.824,35, in aggiunta a quelli comunicati con nota Prot. n. 443975 del 05.10.2021;
DATO ATTO CHE tale richiesta è stata approvata con nota dipartimentale Prot. n. 12230 del 21.03.2022, per un importo totale di € 3.540.803,61, a fronte di un finanziamento assegnato a tale scopo con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021 pari ad € 3.406.000,00;
CONSIDERATO CHE, a fronte della somma stanziata di € 3.406.000,00 e delle misure approvate per € 3.540.803,61, sarebbe stato necessario utilizzare le eventuali economie di piano eventualmente disponibili al fine di finanziare le spese eccedenti pari ad € 134.803,61;
DATO ATTO CHE, considerando gli aggiornamenti ricevuti dai Soggetti Attuatori al 30.04.2022, gli importi totali delle domande in fase di istruttoria elencate negli Allegati B e C ammontano rispettivamente ad € 2.079.146,90 ed € 1.044.368,52, per un totale di € 3.123.515,42, così dettagliati:
per quanto concerne l’Allegato B:
per quanto concerne l’Allegato C:
RITENUTO, PERTANTO, di disporre quanto segue:
- prendere atto dell’approvazione, con nota dipartimentale Prot. n. 12233 del 21.03.2022, dell’integrazione di n. 166 domande, elencate nell’Allegato B, per un importo complessivo pari a € 632.824,35;
- espungere dall’elenco approvato n. 74 domande, riportate nell’Allegato B per un importo totale di € 297.756,75, non pervenute ai Soggetti Attuatori entro i termini previsti, non ammissibili o per le quali si è rinunciato al rimborso;
- confermare gli importi delle domande elencate nell’Allegato B, attualmente in fase di istruttoria o per le quali è stata richiesta una proroga, aggiornati in base alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Attuatori al 30.04.2022, per la somma di € 1.446.322,55;
- confermare che l’importo totale delle domande elencate nell’Allegato B risulta quindi pari ad € 2.079.146,90
- integrare n. 1 domanda nell’Allegato C, individuata con numero progressivo univoco 98, per un importo massimo liquidabile di € 20.000,00, in quanto non inclusa nell’elenco precedentemente inviato perché erroneamente ritenuta non ammissibile;
- espungere dall’elenco approvato n. 6 domande, riportate nell’Allegato C per un importo totale di € 57.700,00, non pervenute ai Soggetti Attuatori entro i termini previsti;
- confermare gli importi delle domande elencate nell’Allegato C attualmente in fase di istruttoria o per le quali è stata richiesta una proroga, aggiornati in base alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Attuatori al 30.04.2022, per la somma totale di € 1.024.368,52;
- confermare che l’importo totale delle domande elencate nell’Allegato C risulta quindi pari ad € 1.044.368,52
- impegnare la somma complessiva di € 3.123.515,42, che comprende le spese riportate nell’Allegato B e nell’Allegato C, a valere sulle risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, pari ad € 3.406.000,00, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018;
DATO ATTO PERTANTO CHE, a fronte dello stanziamento di fondi pari ad € 3.406.000,00 e dell’approvazione delle misure per un importo di € 3.540.803,61, alla luce delle rimodulazioni sopra riassunte risulta un elenco complessivo di domande per un importo di € 3.123.515,42 e pertanto un importo residuo disponibile di € 282.484,58 da impegnare per eventuali ulteriori interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018;
VISTI:
DISPONE
ART. 1 (Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 (Presa d’atto dell’approvazione dell’integrazione all’elenco dei fabbisogni)
1. Si prende atto dell’approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 12230 del 21.03.2022, dell’integrazione dell’elenco di n. 166 domande di rimborso identificate con codici univoci consecutivi da “441” a “606” per la somma complessiva di Euro € 632.824,35, come dettagliato nell’Allegato B al presente provvedimento, quale rimodulazione dell’elenco delle domande di rimborso di cui alla lettera c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 afferente alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018.
ART. 3 (Rimodulazione dell’elenco delle domande di rimborso a favore di privati)
1. Come dettagliato nell’Allegato B, sono integrate n. 166 domande di rimborso per € 632.824,35 ai sensi dell’art. 2 della presente Ordinanza Commissariale, sono espunte n. 74 domande non pervenute ai Soggetti Attuatori nei termini previsti dall’O.C. n. 2/2022, ritenute non ammissibili o per le quali si è rinunciato al contributo, per un importo totale di € 279.756,75, e sono rimodulati gli importi delle domande pervenute ai Soggetti Attuatori, per un importo totale di € 1.446.322,55, come segnalato dagli stessi.
2. L’importo complessivo delle domande di rimborso elencate nell’Allegato B, aggiornato al 30.04.2022, è pari ad € 2.079.146,90.
ART. 4 (Rimodulazione dell’elenco delle domande di rimborso a favore di attività economiche e produttive")
1. Come dettagliato nell’Allegato C, , si integra la domanda individuata al numero progressivo 98 dell’Allegato C per un importo di € 20.000,00, non inclusa per errore nell’elenco inviato al Dipartimento della Protezione Civile in data 05.10.2021 con nota Prot. n. 443975, si espungono n. 6 domande per un importo di € 57.700,00 non pervenute ai Soggetti Attuatori nei termini previsti dall’O.C. n. 2/2022, e sono rimodulati gli importi delle domande pervenute ai Soggetti Attuatori, per un importo totale di € 1.024.368,52, come segnalato dagli stessi.
2. L’importo complessivo delle domande di rimborso elencate nell’Allegato C, aggiornato al 30.04.2022, è pari ad € 1.044.368,52.
ART. 5 (Impegno)
1. E’ impegnata la somma di € 3.132.569,64, relativa al totale degli importi indicati negli Allegati B e C, a valere sulla somma di € 3.406.000,00 stanziata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021 per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018.
2. L’importo residuo di € 282.484,58 verrà impegnato per eventuali ulteriori interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018.
ART. 6 (Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 7 comma 3 - dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 761 del 30.03.2021 come risultanti dall’Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche-produttive.
ART. 7 (Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)
1. I Comuni individuati nei predetti elenchi di cui agli Allegati B e C, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all’espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi.
2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in coerenza a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
ART. 8 (Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)
1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione procedente, a mano o a mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 60 giorni.
2. Entro i successivi 15 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale, una volta svolta l’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Commissario delegato l’elenco di contributi liquidabili, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento.
3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.
ART. 9 (Approvazione della modulistica)
1. Sono approvati i moduli di ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, e dell‘elenco di contributi liquidabili’ Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, ai fini dell’erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all’erogazione dei contributi.
ART. 10 (Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)
1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) per i nuclei familiari:
- che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
- che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;
- nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
- la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
- l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
b) per le attività economiche-produttive:
- aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento; - nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
- che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
- che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
- la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
- la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.
ART. 11 (Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
1. Si dispone di rinviare a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del regime “de minimis”.
ART. 12 (Disposizioni sui controlli)
1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.
3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.
ART. 13 (Ulteriori disposizioni)
1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all’attuazione degli interventi.
ART. 14 (Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet di Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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