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Bur n. 102 del 10 luglio 2020


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2020

"Rifacimento Metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN 300 (12") - DP 75 bar da Area Impianto n. 915 di San Polo a PIDI stoccaggio EDISON e dismissione dell'esistente".

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica

Il Direttore generale

Visto  - OMISSIS

Accertato  - OMISSIS

Considerato  - OMISSIS

Ritenuto  - OMISSIS

DECRETA:

Articolo 1

A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Susegana (TV), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata "Rifacimento Metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”) – DP 75 bar da Area Impianto n. 915 di San Polo a PIDI stoccaggio EDISON e dismissione dell’esistente” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2

L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

  • la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  • l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  • l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
  • l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
  • la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

 

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5

La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da Snam Rete Gas S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. presso gli Uffici siti in Camisano Vicentino (VI) - via Malspinoso, 7 - pec: ingcos.nor@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Elenco delle ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente in comune di Susegana.

Ditta n. 1: PIEROBON Liduina ed altri Foglio 24 mappale 349.

Ditta n. 2: SIMONIT Yvonne ed altri Foglio 24 mappale 350.

Ditta n. 3: PIEROBON Andrea ed altri Foglio 24 mappale 521.

Ditta n. 4: Impresa Silvio PIEROBON srl Foglio 24 mappali 1310, 949.

Ditta n. 5: CENTRO SERVIZI srl Foglio 24 mappali 1328, 134, 904, 1329, 1301.

Ditta n. 6: PIEROBON Andrea Foglio 24 mappale 139.

Ditta n. 7: CASA MIA srl ed altri Foglio 24 mappale 1307.

Il Direttore Generale dr.ssa Rosaria Fausta Romano

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