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Bur n. 82 del 17 agosto 2018


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)

Decreto del Capo Area 4^ LL.PP. 7 agosto 2018 - Prot. n. 15639

Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Carpenea.

Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 10/09/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94 – commi 2 e 3 – con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2018 di individuazione elenco beni immobili in merito al Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2018 in applicazione al D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 agosto 2008 che include il relitto stradale dito in via Carpenea;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2008;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07.06.2018, esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il relitto stradale sito in Via Carpenea individuato in zona censuaria di Chiampo N.C.T. al fg. n. 14 mappale n. 807;

Preso atto che il relitto stradale individuato nella suindicata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l’interesse di pubblica utilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;

Ritenuto di procedere all’emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 285/92 ed in base a quanto previsto dall’art. 94 della L.R. 11/01;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

1)  di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale sito in via Carpenea, individuato in zona censuaria di Chiampo N.C.T.  al foglio 14 Mappale n. 807 per una superficie di mq. 60,00 come individuata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07.06.2018, esecutiva;
2)  di precisare che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Regionale;
3)  di trasmettere, ai sensi dell’art. 3, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto all’Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell’Archivio Nazionale delle Strade di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della Strada;
4)   di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07.06.2018, esecutiva, l’area di cui al precedente punto 1) è stata declassificata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del Comune di Chiampo (VI).

IL CAPO AREA 4^ - LAVORI PUBBLICI GEOM. PASQUALE DE MARIA

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