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Bur n. 70 del 20 luglio 2018


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CALALZO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7/2018 dello 06 luglio 2018

Lavori di adeguamento della viabilità silvopastorale a servizio delle superfici in località "Rizzios-Grea" -Decreto di esproprio.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

(omissis)

D E C R E T A

Articolo 1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2: Sono definitivamente espropriati, a favore dei seguenti beneficiari dell’espropriazione:

A) Comune di Calalzo di Cadore, con sede in Calalzo di Cadore (BL), Piazza IV Novembre, 12, C.F. 00194080255;

B) Comune di Domegge di Cadore, con sede in Domegge di Cadore (BL), Via Roma 1, C.F.  00185900255;

ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della viabilità silvopastorale a servizio delle superfici forestali in località “Rizzios-Grea”, i beni immobili di cui all’elenco allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale. I beni ricadenti nel censuario catastale di Calalzo di Cadore sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Calalzo di Cadore, mentre quelli ricadenti nel censuario catastale di Domegge di Cadore sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Domegge di Cadore.

Articolo 3: L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale  esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dall’art. 24, comma 5, del D.P.R. 327/2001.

Articolo 4: Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili indicati all’articolo 2 è stata stabilita in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 71 del 15.06.2018.

Articolo 5: Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001, che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Articolo 6: Qualora i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nel termine di  trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, sarà loro liquidato il corrispettivo dell’atto di cessione così come determinato ai sensi del precedente articolo 4. In ipotesi di area utilizzata a scopi agricoli saranno corrisposte, qualora dovute, le indennità prevista dall'articolo 37, comma 9,  del D.P.R. n. 327/2001.

Articolo 7: Qualora i proprietari condividano l’indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine, ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Le indennità non accettate saranno depositate presso il M.E.F. – Ragioneria Generale dello Stato di Treviso/Belluno.

Articolo 8: Il presente decreto sarà notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati e agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente a un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

Articolo 9: Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni dalla sua emissione al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto per la sua pubblicazione nello stesso.

Articolo 10: Il presente provvedimento viene emesso in esenzione da bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, Tabella B), del D.P.R. 642/1972.

Articolo 11: Avverso il presente decreto è ammesso ricorso da parte degli interessati avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ovvero avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica medesima.                    

Allegati: 1) Elenco dei beni espropriati.

Il Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Zuillo Frescura

(seguono allegati)

Elenco_beni_per_BURV_370811_370811.pdf

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