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Bur n. 47 del 18 maggio 2018


Materia: Opere e lavori pubblici

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 109 del 16 aprile 2018

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Opere principali CUP n. J89H10000000003 - CIG n. 0438032370. Opere complementari: CUP n. H83G1500025003 - CIG n. 6283672A2A. Appaltatore: Apleona HSG S.p.A. Ottemperanza all'art. 141 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Approvazione degli atti di collaudo, determinazione in merito alle riserve dell'appaltatore e all'applicazione delle penali, autorizzazione alla liquidazione del saldo e svincolo cauzione definitiva.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, gli atti di collaudo tecnico-amministrativo relativi all’appalto opere principali e alle opere complementari dei lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca eseguiti dalla ditta Apleona HSG S.p.A., assume le determinazioni in merito alle riserve dell’appaltatore e all’applicazione delle penali, autorizza la liquidazione del saldo e lo svincolo delle cauzioni definitive.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004, con la quale veniva nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino dell’Ospedale di Villafranca (VR);

Vista la deliberazione n. 1714 del 18 giugno 2004, con la quale la Giunta Regionale del Veneto definiva i procedimenti di attuazione della predetta ordinanza;

Richiamati i decreti commissariali n. 75 del 28 maggio 2008 e n. 80 del 15 dicembre 2009 con i quali, sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R. Sez. OO.PP. n. 70 del 15 ottobre 2007, veniva approvato il progetto definitivo del nuovo corpo di fabbrica dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR) di costo complessivo pari a € 40.000.000,00 e gli aggiornamenti apportati al progetto stesso;

Visto il decreto commissariale n. 88 del 22 luglio 2011 con il quale, l’appalto per i lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell’Ospedale Magalini di Villafranca (VR) è stato aggiudicato definitivamente al R.T.I. Bido Secondo Costruzioni – Capogruppo, S.I.E.L.V. S.p.A. – Mandante e Impresa Bonazzi S.r.l. – Mandante per un importo complessivo pari a € 23.640.253,32, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con un tempo offerto per la realizzazione pari a giorni 850;

Visto il contratto d’appalto redatto in forma privata non autenticata che veniva sottoscritto in data 6 ottobre 2011, presso il Dipartimento Area Tecnica dell’ULSS n. 20 – via Righi, 1 Verona, dal Commissario Delegato, in nome e per conto dell’Azienda U.L.S.S. n. 22 (Ente appaltante) e dal Sig. Bido Alberto, legale rappresentante della Ditta Bido Secondo Costruzioni S.p.A. capogruppo dell’A.T.I. costituita con atto notarile rep. 76276 del 26 settembre 2011 raccolta n. 29919 (Ditta Appaltatrice) per l’importo di € 23.640.253,32 di cui € 22.754.018,39 per lavori e € 436.234,93 per oneri della sicurezza e € 450.000,00 per oneri di progettazione;

Considerato che in data 18 maggio 2012 i lavori in oggetto venivano consegnati come da relativo verbale;

Viste le note prot. n. 412348 e prot. n. 412399 entrambe del 13/09/2012 con cui il Commissario Delegato ha comunicato il proprio nulla osta, ai sensi dell’art. 116 II comma del D.Lgs n. 163/2006, a che la società SIELV Spa subentri nella posizione della società BIDO SECONDO COSTRUZIONI Spa quale affittuaria del 2° ramo d’azienda di quest’ultima società avendo constatato l’acquisizione, da parte della società SIELV Spa, della qualificazione SOA a decorrere dalla data del 17.07.2012 e ha preso atto che le funzioni di capogruppo dell’ATI sono state attribuite all’impresa SIELV S.p.A.;

Vista la nota prot. 492369 del 30/10/2012, con cui il Commissario Delegato ha espresso la volontà di non opporsi al subentro di Sielv Facility Management srl a SIELV Spa;

Vista la successiva nota prot. n. 19723 del 15/01/2013 con cui il Commissario Delegato ha preso atto della variazione di denominazione sociale, da Sielv Facility Management srl a Bilfinger Sielv Facility Management srl, e della cessione della totalità del capitale sociale;

Vista l’ulteriore nota prot. n. 181869 del 30/04/2015 con cui il Commissario Delegato ha preso atto della formale comunicazione di subentro ex art. 37 comma 19 del D.Lgs 163/2006 da parte di Bilfinger Sielv Facility Management srl, a seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della Costruzioni Verona srl (ex Bonazzi srl) come da provvedimento del Tribunale di Verona in data 18/02/2015, mai trasmesso al Commissario dalla stessa ATI;

Considerato che resta pendente la soluzione relativa alla trattenuta di € 100.000,00, oltre IVA al 10%, effettuata dal RUP con nota n. 501 del 26/09/2014 in occasione dell’emissione dell’XI Certificato di Pagamento, su proposta di Bilfinger Sielv Facility Management srl proprio in ordine alla pendenza Bonazzi srl;

Vista infine la nota prot. n. 341537 del 08/08/2017 con cui il Commissario Delegato ha preso atto della formale comunicazione, da parte di Bilfinger Sielv Facility Management srl, di modifica della denominazione sociale in Apleona HSG S.p.A.;

Visto il decreto commissariale n. 99 del 14 luglio 2014 con il quale è stata approvata dal punto di vista tecnico ed economico la Perizia suppletiva e di variante al progetto per la realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca redatta ai sensi dell’art. 161 del DPR n. 207/2010 e ai sensi dell’art. 132 del Codice in data 09/06/2014 che porta l’importo contrattuale da € 23.640.253,32 a € 28.359.705,34, di cui € 449.184,93 per la sicurezza e € 450.000,00 per la progettazione, oltre IVA;

Visto il decreto commissariale n. 100 del 26/02/2015 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006, è stato dato avvio alle procedure per l’affidamento delle opere complementari connesse al Piano di attivazione dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 37 del 20/01/2015, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 163/06;

Visto il decreto commissariale n. 102 del 20.07.2015 con il quale si è preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto d’appalto, redatto in forma privata non autenticata, in data 1 luglio 2015, per un importo contrattuale complessivo di € 5.733.318,11 oltre IVA, di cui € 100.623,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 103.940,58 per spese di progettazione, relativo alle opere complementari ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 dei lavori di realizzazione del nuovo blocco dell’Ospedale Magalini di Villafranca di Verona, con un quadro economico complessivo di € 6.800.000,00;

Visto il decreto commissariale n. 103 del 30.09.2015 con il quale è stato approvato, dal punto di vista tecnico ed economico, il Progetto esecutivo delle Opere complementari al progetto per la realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca redatto, come da onere contrattuale, in data luglio 2015 dallo Studio Siever snc, MG Progetti e Studio Protecno srl, per conto dall’impresa Bilfinger Sielv Facility Management srl per un importo di € 5.733.318,11 con un quadro economico complessivo di € 6.800.000,00, così come validato dal Responsabile Unico del Procedimento con determina n. 58 in data 28/09/2015;

Visti i decreti commissariali n. 96 del 05/02/2012, n. 100 del 26/02/2015 e n. 105 del 06/11/2015 con cui si è provveduto a nominare l’ing. Tiziano Pinato di Brugine (PD) e l’ing. Rodolfo Fasiol di Lendinara (RO), rispettivamente collaudatore statico e collaudatore funzionale, ed entrambi collaudatori tecnico-amministrativi dei lavori principali e delle opere complementari;

Visto l’Atto di collaudo del contratto principale rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20 gennaio 2018, sottoscritto dall’Impresa in data 20 febbraio 2018 senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte nei documenti contabili e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 28/02/2018;

Visto l’Atto di collaudo delle opere complementari al contratto principale, rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20 gennaio 2018, sottoscritto dall’Impresa in data 20 febbraio 2018 senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte nei documenti contabili e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 28/02/2018;

Viste le Relazioni riservate in data 20/01/2018, predisposte ai sensi dell’art. 225 del DPR n. 207/2010, con cui la Commissione di Collaudo si è espressa in merito alle riserve iscritte dall’appaltatore negli atti contabili;

Ritenuti ammissibili gli Atti di collaudo così come prodotti dalla Commissione allo scopo nominata e trasmessi allo scrivente in data 28/02/2018;

Considerato che, con decreto commissariale n. 108 del 01/03/2018, è stato conferito all’avv. Alfredo Biagini con studi a Venezia e Roma, l’incarico per il parere ai sensi dell’art. 234 c. 2 del DPR n. 207/2010;

Visto il Parere espresso dall’Avv. Biagini in data 09/04/2018 e trasmesso in pari data;

Ritenuto di condividere e confermare le determinazioni della Commissione di Collaudo, del RUP e dell’avv. Biagini in merito alle riserve iscritte dall’appaltatore negli atti contabili e richiamate dallo stesso all’atto della firma degli atti di collaudo di cui sopra;

Ritenuto, inoltre, di condividere quanto illustrato nel parere reso dall’avv. Alfredo Biagini con riferimento alla quantificazione della penale relativa alle opere del contratto principale, si ridetermina il valore della sanzione pecuniaria pro die in € 8.372,78 (in quanto deve essere valutata sull’importo complessivo al netto degli oneri per la progettazione) con la conseguenza che la penale complessiva è pari a € 1.607.573,76 in luogo di € 1.633.518,72 con una differenza in riduzione di € 25.944,96;

Ritenuto, altresì, di condividere il parere espresso dall’avv. Biagini in merito alla definizione dei termini di esecuzione dei lavori previsti nel contratto opere complementari e pertanto, pur confermando l’applicazione da parte del RUP della penale per ritardata ultimazione, di procedere alla parziale disapplicazione della penale ai sensi del comma 7 dell’art. 145 del DPR 207/2010, rideterminando detta penale (da calcolarsi pro die in € 1.688,81 in quanto deve essere valutata sull’importo complessivo al netto degli oneri per la progettazione) in complessivi € 37.153,82, anziché € 347.440,00, con una differenza di € 310.286,18;

Considerato, pertanto, che per effetto della rideterminazione della penale residua a favore dell’appaltatore un importo di € 25.944,96, oltre IVA, relativamente al contratto opere principali e un importo di € 310.286,18, oltre IVA, relativamente al contratto opere complementari, dovranno essere corrisposti all’appaltatore stesso da parte dell’Azienda ULSS n. 9 utilizzando i fondi già a disposizione della stessa;

Considerato che l’Appaltatore, a seguito della consegna provvisoria dell’opera avvenuta in data 22/02/2017, ha provveduto a consegnare, ai sensi dell’art. 39.1 del CSA parte amministrativa, la polizza decennale postuma n. 1694.00.34.34022119 – Appendice 15 con scadenza 22/02/2027, ai sensi dell’art. 129 comma 2 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e della responsabilità civile verso terzi, e pertanto è possibile autorizzare la liquidazione del saldo spettante per entrambi i contratti;

Tanto premesso,

  • richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004;
  • richiamate le DDGRV n. 1714 del 18/06/2004, n. 1870 del 15/11/2011, n. 2122 del 19/11/2013, n. 2248 del 10/12/2013 e n. 37 del 28/01/2015;
  • richiamato il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 141 comma 3

DECRETA

  1. di ritenere ammissibile e pertanto approvare il Certificato di Collaudo relativo alle “Opere principali per la realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca – CUP n. J89H10000000003 – CIG n. 0438032370”, rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20/01/2018 per l’importo complessivo di € 28.456.878,01, sottoscritto in data 20/02/2018 dall’Impresa Apleona HSG S.p.A. senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte negli atti contabili e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 28/02/2018;
  2. di ritenere ammissibile e pertanto approvare il Certificato di Collaudo relativo alle “Opere complementari dei lavori per la realizzazione del nuovo blocco dell’ospedale Magalini di Villafranca - CUP n. H83G1500025003 – CIG n. 6283672A2A”, rilasciato dalla Commissione di Collaudo in data 20/01/2018 per l’importo complessivo di € 5.761.859,38, sottoscritto in data 20/02/2018 dall’Impresa Apleona HSG S.p.A. senza indicare ulteriori richieste e richiamando le riserve già apposte negli atti contabili e sottoscritto dal RUP e dal DL in data 28/02/2018;
  3. di condividere e confermare le determinazioni della Commissione di Collaudo e del RUP, ed acquisito un parere legale, in merito alle riserve iscritte dall’appaltatore negli atti contabili e richiamate negli atti di collaudo e, pertanto, di non ritenerle ammissibili;
  4. di confermare relativamente alle opere principali, e come in premessa meglio specificato, l’applicazione della penale da parte del RUP rideterminandone l’importo in € 1.607.573,76 e conseguentemente autorizzare l’Azienda ULSS n. 9 al pagamento dell’importo spettante all’appaltatore e pari a € 25.944,96 oltre IVA previa presentazione della documentazione fiscale prevista;
  5. di confermare, relativamente alle opere complementari e come in premessa meglio specificato, l’applicazione della penale da parte del RUP rideterminandone l’importo in € 37.153,82 e, conseguentemente, autorizzare l’Azienda ULSS n. 9 al pagamento dell’importo spettante all’appaltatore e pari a € 310.286,18 oltre IVA, previa presentazione della documentazione fiscale prevista;
  6. di prendere atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza decennale postuma, che l’importo ancora dovuto all’appaltatore, e riferito alla trattenuta per infortuni del contratto delle Opere principali, è pari a € 141.759,29 oltre IVA e, conseguentemente, autorizzare l’Azienda ULSS n. 9 al relativo pagamento a saldo di ogni loro avere, con la precisazione riportata al punto successivo, in dipendenza dei lavori di cui al punto 1;
  7. di stabilire che, come riportato nell’atto di collaudo delle opere principali, l’Azienda ULSS n. 9 potrà corrispondere all’Appaltatore, su presentazione da parte dello stesso di idonea liberatoria del curatore fallimentare di Costruzioni Verona srl (ex Bonazzi srl), l’importo di € 110.000,00 (IVA compresa) trattenuto in occasione dell’XI Certificato di Pagamento;
  8. di prendere atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza decennale postuma, che l’importo ancora dovuto all’appaltatore, e riferito alla trattenuta per infortuni del contratto delle Opere complementari è pari a € 29.219,38 oltre IVA e, conseguentemente, autorizzare l’Azienda ULSS n. 9 al relativo pagamento a saldo di ogni loro avere in dipendenza dei lavori di cui al punto 2;
  9. di autorizzare, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione definitiva costituita, per il contratto opere principali, mediante polizza fideiussoria n. 01.000001093 – appendice 6, rilasciata dalla Società S2C SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI S.p.A. rilasciata in data 25/07/2014 per l’importo aggiornato di € 2.412.854,00;
  10. di autorizzare, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione definitiva costituita, per il contratto opere complementari, mediante polizza fideiussoria n. DE.0619268 rep. n. 411927428 rilasciata dalla Società ATRADIUS Credit Insurance N.V. Agenzia di Bologna e Ferrara. rilasciata in data 25/06/2015 per l’importo di € 286.666,00;
  11. di stabilire che agli oneri derivanti dai precedenti punti 4, 5, 6,7 e 8 l’Azienda ULSS n. 9 farà fronte con i fondi già resi disponibili e all’interno della spesa di € 40.000.000,00 già autorizzata e prevista;
  12. di notificare alla Società Apleona HSG S.p.A. il presente provvedimento;
  13. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti conseguenti, all’Azienda ULSS n. 9;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza;
  15. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonio Canini

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