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Bur n. 35 del 07 aprile 2017


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)

SNAM RETE GAS SPA - ALLACCIAMENTO COMUNE DI CADONEGHE (NUOVO) DN 150 (6") DP 75 bar

Imposizione di servitu' di metanodotto e occupazione temporanea ai sensi dell'art. 22 e 52 octies del d.p.r. 327/2001.

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri

PREMESSO che

§ con provvedimento n° 1 del 13/12/2016 del Comune di Cadoneghe, è stata emessa l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'Opera denominata "Allacciamento Comune di Cadoneghe" - Nuovo DN 150 DP 75 bar, a seguito di richiesta dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 01/07/2015, in atti con prot. 13164 del 06/07/2015;

  • con il suddetto provvedimento è stato:
  • approvato il progetto definitivo dell'opera;
  • attestata la conformità urbanistica;
  • dichiarata la pubblica utilità, con contestuale riconoscimento del carattere di urgenza e indifferibilità;
  • apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
  • l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del gasdotto in oggetto ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.

DATO ATTO che con nota della società Snam Rete Gas S.p.A. del 14/12/2016, prot 1546/2016, trasmessa con raccomandata con avviso ricevimento, è stato comunicato agli interessati del procedimento di cui trattasi quanto segue:

  • l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica n° 1 del 13/12/2016 del Comune di Cadoneghe;
  • la modalità di presa visione della documentazione relativa al progetto definitivo approvato;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. del 21/12/2016, in atti con prot. 25597 del 27/12/2016, con la quale:

  • chiede l'emissione di determinazione urgente delle indennità provvisorie, con contestuale l'imposizione delle servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dell'opera, per le quali la stessa Snam Rete Gas S.p.A. non è riuscita a raggiungere un'intesa bonaria con i soggetti proprietari, ai sensi degli art. 22 e 52 octies del DPR 327/2001;
  • dichiara che la costruzione del metanodotto riveste carattere di particolare urgenza in quanto, per ragioni di natura tecnica, è necessario consentire che i lavori siano ultimati entro agosto 2017, lo sforamento di tale data non garantirà la continuità della rete di trasporto del gas metano.;
  • trasmette il piano particellare relativo ai beni siti nel Comune di Cadoneghe e interessati dall'intervento in oggetto e dove sono indicate le aree interessate da asservimento, da occupazione temporanea, i soggetti proprietari e le indennità proposte;

PRESO ATTO che la servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato piano particellare è necessaria per la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, inoltre saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonchè eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

RITENUTA in base a quanto dichiarato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 22, comma 1 del DPR 327/2001;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia rispetto all’avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa, conseguenti all’approvazione del progetto definitivo;

RILEVATO che, ai sensi del 5^ comma dell’art. 20, entro i trenta giorni dalla predetta notifica, le ditte indicate nel piano particellare allegato non hanno comunicato di condividere la determinazione dell’indennità proposte;

VISTI il D.P.R. 327/2001;

il D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

Art. 1 Sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea degli immobili siti nel Come di Cadoneghe (PD) così come individuati e intestati ai "Proprietari Attuali" indicati negli elenchi dei proprietari da asservire/occupare temporaneamente e nelle relative planimetrie, in atti con prot. 5623 del 14/03/2017, allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale-Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271.

Art. 2 La servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulle aree indicate negli elenchi sopra citati, e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da asservire", ed ha per oggetto:

  • lo scavo e la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  • l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  • l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 (trediciivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione (come da piano particellare scala 1:2000 allegato), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  • la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alla proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
  • l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
  • l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
  • che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A., a chi di ragione;
  • la permanenza a carico dei proprietari, dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 La Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di anni 2(due) a decorrere dalla data di immissione in possesso, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate negli elenchi sopra citati e individuate negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da occupare temporaneamente per l’esecuzione dei lavori".

Art. 4 Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione del presente Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 Le indennità provvisorie per l’asservimento e l’occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l’occupazione degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori per un periodo massimo di 2 anni, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i. e sono riportate negli elenchi allegati al presente Decreto alle voci “Indennità di asservimento a corpo” e “Indennità di occupazione temporanea e danni a corpo”.

Art. 6 Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare a SNAM Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, a questa Amministrazione, l’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea proposta; in caso di accettazione SNAM Rete Gas S.p.A. provvederà al pagamento delle somme spettanti, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati.

Art. 7 Decorsi 30 giorni dall’immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio, questo Comune provvederà ad ordinare alla Snam Rete Gas S.p.A. con apposita ordinanza, di depositare le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova Servizio Deposito.

Entro lo stesso termine stabilito per l’accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

  • produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 22 del Testo Unico, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
  • non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8 La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall’asservimento e dall’occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9 La Snam Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l’Agenzia delle Entrate e alla successiva trascrizione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate - Servizio di pubblicità immobiliare.

Art. 10 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 11 Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 12 Dell’emissione del presente atto si darà comunicazione alla Regione Veneto ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001.

Art. 13 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

  • entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
  • in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI Arch. Nicoletta Paiaro

(seguono allegati)

Elenco_proprietari_CADONEGHE_342399.pdf

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