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Bur n. 35 del 15 aprile 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22 dicembre 2015

Modifica alla Statuto Comunale.

Articolo 3 - Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

Il territorio comunale si estende per Kmq. 18. La circoscrizione del comune è costituita da San Giorgio delle Pertiche, capoluogo, e dalle frazioni Arsego e Cavino.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “San Giorgio delle Pertiche”.

Il Comune ha, come, segno distintivo della propria personalità giuridica uno “stemma di color azzurro, con croce latina di legno, piantata sopra a un monte naturale, zeppata di due alla base, accompagnata in capo da una mitria d’argento accostata, ai lati, da due bisanti d’oro e ornamenti esterni da Comune”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il comune può esibire il gonfalone il cui uso è disciplinato da apposito regolamento. L’uso dello stemma è altresì disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 4 - Albo pretorio

La pubblicità legale degli atti comunali è disciplinata dalla legge.

Articolo 5 bis – Diritto all’acqua

1.  Il Comune di San Giorgio delle Pertiche riconosce l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione della rete e degli impianti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, per promuovere nel proprio territorio la coesione sociale e la solidarietà, garantisce la protezione dell’ambiente e della salute ed assicurare l’accesso all’acqua per tutti i cittadini con pari dignità e in misura sufficiente, si impegna, nell’ambito delle competenze che gli sono riconosciute dalla legge, a far sì che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata da un soggetto a totale partecipazione pubblica, con esclusione di qualunque forma di profitto nella gestione, che si sostanzi nel reimpiego in via esclusiva in investimenti nel servizio di tutto l’eventuale utile aziendale maturato.

Articolo 7 - Il Consiglio comunale. Composizione e durata

1. ll Consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo, eletto  contestualmente all’elezione del Sindaco. La composizione, il numero dei consiglieri, nonché la durata in carica del Consiglio, l'elezione, le cause di ineleggibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a quanto stabilito dall’articolo 8 bis del presente statuto.

3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite.

Articolo 8 bis – Presidenza del Consiglio Comunale  

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, dopo la convalida degli eletti, stabilisce se la presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall’assemblea consiliare.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, intendendo, per tale, il consigliere che nell’ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l’intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.

4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. In sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche, il Consiglio deciderà in ordine a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 8 ter – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri eletti.

2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.

3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità, colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.

4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore, Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.

5. Successivamente alla nomina del Presiedente del Consiglio, si passa all’elezione del Vice Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione e l’elezione del Vice Presidente.

Articolo 8 quater – Durata in carica del Presidente

  1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
  2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all’assunzione delle funzioni del nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
  3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all’interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
  4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
  5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Vice Sindaco.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento che prevede in particolare le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Articolo 14 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione:

a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

b) nomina il segretario comunale;

c) nomina il direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51-bis, comma 3, della legge 142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al segretario comunale;

d) nomina i componenti della Giunta;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l’esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

l) Il Sindaco può nominare tra i consiglieri comunali, Consiglieri delegati affidando loro determinate materie o competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette materie da parte del Sindaco o dell’assessore che ne è titolare.

5. Il Sindaco è ufficiale di governo e in tale veste:

a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;

d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

Articolo 16 – Assenza o impedimento del Sindaco

1.In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle norme di legge vigenti lo sostituisce il vice Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni un assessore individuato dal Sindaco.

Articolo 17 – Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza; è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un vice Sindaco.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

4. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e, comunque, nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 18 - Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b) collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

  1. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell’articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari, se istituite.
  3. La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 18 bis – Assessori Extraconsiliari

1.Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli assessori extraconsiliari di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo 17.

3. Il Sindaco può nominare assessori extraconsiliari in misura non superiore al 50% del numero degli assessori stessi.

4. La nomina degli assessori extraconsiliari, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

7. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipa alle sedute di Giunta, del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari se istituite, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Ha diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio e adempiere a tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge. Non può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Articolo 27 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’ente è in possesso, nei limiti previsti dalla legge; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Il Comune può a sua discrezione attivare altri canali informativi per rendere le informazioni più accessibili ai cittadini.

Articolo 28 – Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato nei termini di legge, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all’interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

 Articolo 31 - Il difensore civico - Abrogato

Articolo 33 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio, delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei termini previsti dalla legge.

2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, pubblica sul sito web istituzionale i dati relativi al bilancio e al rendiconto per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 35 – Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Comunale e scelto con le modalità previste dalla legge.

2. L’organo di revisione dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

3. In conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto di parola;

b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) effettua verifiche di cassa.

4. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa

5. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale.

Articolo 36 - Controllo di gestione

 

  1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
  2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua la struttura operativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione.
  1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo di valutazione.

Articolo 37 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l’espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di competenza della Giunta Comunale.

  1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
  1. Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
  2. Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
  3. Ufficio per i procedimenti disciplinari;
  4. Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
  5. Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
  6. Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 29/1993;
  7. Ufficio del difensore civico.
  1. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
  2. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
  3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 12 luglio 2002).

Articolo 38 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio di segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l’ente è parte, quando non si reputi necessaria l’assistenza di un notaio ed autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale del difensore civico;

d) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

e) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

 6. E’ fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del segretario comunale.

Articolo 40 - Il Direttore Generale - Abrogato 

Articolo 43 - Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di tempo stabilito dalla legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all’albo.

Articolo 46 – Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, Lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

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