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Bur n. 14 del 06 febbraio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI BAGNOLO DI PO (ROVIGO)

Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 27 novembre 2014

Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale.

Art 2 è sostituito dal seguente:

comma 4 “Assicura condizioni di parità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.”

Comma 5 “Riconosce la dignità e la priorità della persona umana, senza distinzione di sesso, razza o religione. A tal fine promuove iniziative per favorire la civile convivenza, ripudiando ogni forma di violenza e di razzismo e impegnandosi a garantire l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse”

Comma 6 “Riconosce e tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, impegnandosi a valorizzarla con ogni mezzo a propria disposizione. Al fine di tutelare i nuclei familiari, il Comune dispone interventi sul piano della prevenzione diretti a garantire ad ogni persona la possibilità di rimanere nella propria famiglia, evitando, ove possibile, ogni forma di disagio e di emarginazione”

Comma 7 “Nei limiti delle proprie competenze e risorse, stimola gli organi competenti ad agevolare con misure economiche ed altri sostegni le famiglie, in particolare quelle numerose, e a promuovere la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo le iniziative necessarie a tale scopo”

Comma 9 “Ispira la propria azione al riconoscimento della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. Promuove le trasformazioni economiche, la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa con  l'obiettivo della piena occupazione”

 

Art 4 è sostituito dal seguente

Comma 1 “La sede del Comune è sita nel capoluogo, in Piazza Marconi n. 159.”

Comma 3 “Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi istituzionali e le commissioni dell'ente. Le riunioni, in via straordinaria o per esigenze particolari, possono essere trasferite in altri edifici o luoghi fuori dal territorio comunale.”

 

Art 6 è sostituito dal seguente

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni politiche, sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e religiose operanti sul suo territorio.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, partecipa alla formazione dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. I rapporti reciproci con gli altri Comuni, in particolari quelli Polesani, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di effettiva cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.”

 

Art 8 è sostituito dal seguente

“1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri comunali stabilito dalla legge.

2. L’elezione del Consiglio Comunale e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o, in mancanza, dal presente Statuto.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente Statuto che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell’organo.

4. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

6. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Rimane altresì in carica fino alle elezioni del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

8. Sono atti urgenti quelli la cui mancata tempestività può arrecare danno al Comune o alla cittadinanza. Sono atti improrogabili quelli la cui adozione è soggetta a termini di decorrenza o decadenza.”

 

Art 9 è sostituito dal seguente

Comma 1 “Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente, esercita le potestà e competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.”

 

Art 12 è sostituito dal seguente:

comma 4 “Le sedute del Consiglio sono pubbliche, con le limitazioni previste dal Regolamento. Esse si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

 

Art 13 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti, per l'esame di materie o di argomenti stabiliti nell'apposito regolamento.

2. Le commissioni, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun Consigliere, si configurano come luoghi utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio, quali strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio e alla Giunta proposte in ordine agli argomenti ed alle iniziative ad esse di volta in volta assegnati dagli organi del Comune.

3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l’esercizio delle competenze attribuite alle Commissioni.

 

Art 14 è sostituito dal seguente:

“1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti da esso dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle eventuali commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

3. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti.”

 

Art 15 è sostituito dal seguente:

comma 1 “I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato”

comma 2 “Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”

 

Art 18 è sostituito dal seguente:

comma 1 “Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune e salvo il recupero delle somme eventualmente anticipate nel caso di successivo riconoscimento di responsabilità degli stessi con sentenza passata in giudicato”

comma 2 “Per ottenere l’assistenza processuale da parte dell’Ente, l’interessato presenta documentata istanza, con l’indicazione del legale di fiducia prescelto, alla Giunta Comunale, la quale delibera nei successivi dieci giorni.”

 

Art 19 è sostituito dal seguente:

comma 1 “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori previsto per legge, tra i quali il Vice Sindaco, scelti tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.”

 

Art 32 è sostituito dal seguente:

comma 1 “Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nonché dei cittadini appartenenti all’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

 

Art 44 è sostituito dal seguente

“1. Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad un’informazione completa ed obiettiva sulla propria attività, quale premessa per un’effettiva partecipazione popolare alla vita e alle scelte della comunità.

2. Oltre alla pubblicazione degli atti secondo la vigente normativa, vengono adottate modalità di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti e dei procedimenti.

3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d’informazione ai cittadini, usufruibili nella sede comunale ed in centri pubblici e privati idoneamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione per rendere capillarmente diffusa l’informazione.

 

Art 45 è sostituito dal seguente:

comma 1 “E’ istituito l’albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia ecc.).”

comma 2 “Le disposizioni operative per la pubblicazione all’albo pretorio online sono contenute nell’apposito regolamento.”

 

Art. 46 è sostituito dal seguente:

” 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.”

 

Art 56 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso ferme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”

 

Art 57 è sostituito dal seguente:

“1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni, l’art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 e successive modificazioni e il “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” approvato con d.P.R. 07.09.2010, n. 168.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a. istituzioni;
b. aziende speciali, anche consortili;
c. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 45, comma 2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. In assenza di una definizione espressa di “servizio pubblico locale avente rilevanza economica” e quindi capace di produrre un reddito o, per lo meno, di coprire le spese, vengono individuati per questo Comune, i seguenti servizi ai quali debbono essere applicate le disposizioni:

a. dell’art. 23-bis del D.L. 28.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 06.08.2008, n. 133 e successive modificazioni;
b. del regolamento emanato con d.P.R. 07.09.2010, n. 168.

5. Per l’affidamento di servizi non compresi nell’elenco di cui al precedente comma 4, saranno osservate le procedure di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.”

 

Art 58 è sostituito dal seguente:

“1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 74.”

 

Art 59 è sostituito dal seguente:

“1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore:

a. il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b. il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.”

 

Art 60 è sostituito dal seguente:

“1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 76 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.”

 

Art 61 è sostituito dal seguente

“1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l’applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.”

 

Art 62 è sostituito dal seguente

“1. Le tariffe dei servizi sono determinate con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.”

 

Art 75 è sostituito dal seguente

Comma 1 “Il Revisore dei Conti è scelto mediante estrazione dall’elenco di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011”.

 

Art 79 è sostituito dal seguente:

“1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.”

 

Art 80 è sostituito dal seguente

“1. Il presente Statuto comunale sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente approvato.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Il Sindaco Pietro Caberletti

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