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Bur n. 55 del 30 maggio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25 marzo 2014

Approvazione modifiche allo Statuto comunale.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.03.2014, esecutiva, lo Statuto comunale originariamente composto da 58 articoli, a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 39, ne comprende ora 59 e che il testo integrale dello Statuto approvato è interamente consultabile sul sito istituzionale del Comune di Rubano, all'indirizzo: www.rubano.it/comune/statuto e regolamenti/statuto.

S'informa quindi che oltre allo scorrimento numerico degli articoli 39 e seguenti, sotto il profilo sostanziale gli articoli oggetto di modifica sono quelli di seguito riprodotti:

ART. 14 "Funzionamento".

  1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che deve uniformarsi ai seguenti principi: pubblicità delle sedute e delle votazioni a meno di diversa disposizione espressamente prevista da leggi, statuto o regolamenti; riconoscimento dell'articolazione interna dei gruppi consiliari.
  2. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  3. Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
  4. Il consiglio può essere riunito in seconda convocazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere anziano.
  6. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale esclusi i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
  7. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente del consiglio o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.
  8. Il consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
  9. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la convocazione del consiglio comunale nonché l’istituto della revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.

ART. 17 "Conferenza dei capigruppo".

  1. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni. Vi partecipa il Sindaco o suo delegato.
  2. Il regolamento definisce le competenze della conferenza e le norme per il suo funzionamento.

ART. 21 “Decadenza dei consiglieri”.

  1. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell’anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 22 "Composizione".

  1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo di legge. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
  2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivate comunicazioni al consiglio.
  4. Il Sindaco ha l’obbligo di sostituire gli assessori revocati o per i quali siano sopravvenute cause di incompatibilità o altrimenti cessati dalla carica entro trenta giorni.

ART. 25 "Esercizio delle funzioni".

  1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
  2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
  3. E' presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, dal vicesindaco. In assenza di entrambi dall'assessore anziano.
  4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Collaborano con il Sindaco a svolgere compiti di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nell'ambito delle aree e dei settori di attività definiti nell’atto di nomina.
  5. Il regolamento definisce i rapporti degli assessori con il Sindaco, con la giunta e con i funzionari dirigenti preposti alle diverse aree.
  6. Il Sindaco individua nell’atto di nomina l’assessore anziano. In mancanza di designazione è assessore anziano colui che per primo è nominato dal Sindaco o colui che precede gli altri in ordine di esposizione nella lista qualora la nomina sia contestuale.

ART. 29 "Attribuzioni".

1. Il Sindaco:

  1. convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno;
  2. coordina l’attività degli assessori, assicurando l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato ed al conseguimento degli scopi dell’ente ed è invitato alla conferenza dei capigruppo;
  3. incarica, all’occorrenza, gli assessori ed i consiglieri a rappresentare il Comune in consorzi, commissioni, manifestazioni, cerimonie e riunioni;
  4. nomina, designa e revoca, nel rispetto del principio di pari opportunità, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
  5. nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge;
  6. informa i cittadini delle situazioni di pericolo avvalendosi anche dei mezzi individuati nei piani di protezione civile coordinandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali, nonché con le associazioni di volontariato;
  7. dispone le spese di rappresentanza nei limiti deliberati;
  8. indice le manifestazioni e gli incontri pubblici e attribuisce il patrocinio;
  9. indice i referendum comunali, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  10. promuove ed assume iniziative affinché gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
  11. emana lo statuto;
  12. è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti;
  13. decide la presentazione di istanze per la concessione di contributi al Comune da parte dello stato, della regione o di altri soggetti, sottoscrivendole nei casi in cui non sia diversamente disposto;
  14. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali informazioni ed atti anche riservati, può inoltre disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali a cui partecipa il Comune;
  15. promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
  16. quale ufficiale di stato civile celebra i matrimoni, con possibilità di delegare tale funzione.

Capo II

ORGANI NON ELETTIVI COMUNALI E DI ENTI,

AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE RUBANO

ART. 38 "Organi comunali non elettivi e di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune di Rubano”.

  1. Nel rispetto della composizione del Consiglio comunale e per quanto possibile, la composizione degli organi politici collegiali non elettivi del Comune rispetta il principio di pari opportunità tra uomo e donna garantendo la presenza di entrambi i sessi.
  2. Tale ultimo principio, la cui esplicazione può essere effettuata anche tramite l’adozione di un apposito regolamento comunale, è operante anche in occasione della nomina dei componenti degli organi collegiali amministrativi comunali e di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune di Rubano.

ART. 39 "Organi individuali non elettivi”.

  1. Sono organi individuali non elettivi del Comune, il segretario comunale ed i funzionari dirigenti responsabili dei servizi.
  2. Essi hanno potere di direttiva. Nell'esercizio di tale potere dettano, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.
  3. Hanno la facoltà di delegare la competenza su singoli atti o su categorie degli stessi.

ART. 40 "Ruolo e funzioni".

  1. Il ruolo e le funzioni del segretario comunale sono determinati dalla legge. In particolare:
    1. svolge attività di vigilanza per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
    2. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    3. sottoscrive le delibere degli organi collegiali insieme al Sindaco;
    4. ha potere di certificazione e attestazione in tutti gli atti del Comune, fatte salve le competenze proprie dei funzionari dirigenti;
    5. sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari dirigenti, garantendone l’autonomia gestionale e coordinandone l’attività;
    6. sostituisce i funzionari dirigenti nei casi previsti dal regolamento;
    7. esprime pareri tecnici su proposte del consiglio e della giunta qualora non siano presenti i competenti funzionari dirigenti;
    8. svolge ogni altra funzione prevista dai regolamenti o attribuitagli con provvedimento del Sindaco;

ART. 53 "Bilancio".

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e interventi.

       2.   Il Consiglio approva il bilancio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

ART. 55 "Collegio dei revisori dei conti".

  1. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:
    1. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, gli aspetti meritevoli di esame particolare;
    2. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato di esercizio;
    3. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico di gestione e formulando eventuali proposte;
    4. partecipando, se richiesto, con relazioni e funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco per riferire o dare pareri su particolari argomenti di rilevanza economico-finanziaria.
  2. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente; ha la collaborazione del segretario comunale che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 58 "Revisione dello statuto".

  1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
  2. Le proposte di modifica sono comunicate almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale a tutti i consiglieri comunali e contemporaneamente depositate presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
  3. Gli emendamenti alla proposta, di cui al precedente comma, devono essere presentati e depositati agli atti almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione.
  4. La proposta di abrogazione deve essere accompagnata dal nuovo testo di statuto.
  5. Le modifiche degli articoli: 14, 17, 21, 22, 25 e 29 entrano in vigore dalla prossima tornata elettorale.

ART. 59 "Promozione dello statuto".

  1. La giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Il Capo Area Affari Giuridici dott. Luca Savastano

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