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Bur n. 26 del 07 marzo 2014


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "VERONA EST", COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)

Modifiche allo statuto

Modifiche allo statuto.

STATUTO VIGENTE

STATUTO MODIFICATO

ART. 1
Istituzione Dell’unione

1. Il presente Statuto, approvato dai consigli comunali di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata “Verona Est”.

(omissis)

ART. 1
Istituzione Dell’unione

1. Il presente Statuto, approvato dai consigli comunali di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata “Verona Est”.

(omissis)

 

ART. 5
Recesso di un comune e scioglimento dell’Unione

(omissis)

4. Il recesso di un Comune dall’Unione potrà comportare il collocamento in capo allo stesso del personale da esso proveniente e/o di quello proporzionalmente attribuibile in base al numero di abitanti, su indicazione della Giunta dell’Unione.

(omissis)

ART. 5
Recesso di un comune e scioglimento dell’Unione

(omissis)

4. Il recesso di un Comune dall’Unione potrà comportare il collocamento in capo allo stesso del personale da esso proveniente e/o di quello proporzionalmente attribuibile in base al numero di abitanti, su indicazione della Giunta dell’Unione, che potrà inoltre applicare ulteriori conseguenze sanzionatorie e risarcitorie.

(omissis)

ART. 6
Funzioni dell'Unione

(omissis)

2. E' attualmente attribuito all’Unione, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

  • Servizio di Vigilanza Urbana ed Amministrativa;
  • Servizio mantenimento e custodia cani randagi;
  • Servizio di Assistenza Sociale;
  • Servizio di Assistenza Domiciliare;
  • Servizio Informagiovani;
  • Nucleo di valutazione;
  • Servizio trasporto scolastico;
  • Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune;
  • Servizi Informatici di interesse Territoriale Comunali

E di tutte le attività ad essi collegate come esplicitato nel comma 3.

(omissis)

6. E’ riservata in capo all’Ente la potestà di sottoscrivere convenzioni per l’espletamento di servizio in forma associata con altri Comuni/Enti esterni all’Unione stessa

ART. 6
Funzioni dell'Unione

(omissis)

2. E' attualmente attribuito all’Unione, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

  • Funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  • Servizio mantenimento e custodia cani randagi;
  • Funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
  • Servizio Informagiovani;
  • Nucleo di valutazione;
  • Servizio trasporto scolastico;
  • Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune;
  • Servizi Informatici;
  • Funzione di pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  • Servizio di Idoneità Alloggi;
  • Sportello Unico Attività Produttive (Suap).

E di tutte le attività ad essi collegate come esplicitato nel comma 3.

(omissis)

6. E’ riservata in capo all’Ente la potestà di sottoscrivere convenzioni per l’espletamento di servizi in forma associata fra i Comuni appartenenti all’Unione e/o altri Enti.

ART. 7
Modalità di attribuzione di ulteriori competenze

(omissis)

3. E’ consentito trasferire ulteriori competenze in deroghe ai tempi indicati al 1° comma, ma in ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire all’Unione stessa, ed ai singoli Comuni, la possibilità di iscrizione a bilancio degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi

ART. 7
Modalità di attribuzione di ulteriori competenze

(omissis)

3. E’ consentito trasferire ulteriori competenze in deroga ai tempi indicati al 1° comma, ma in ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire all’Unione stessa, ed ai singoli Comuni, la possibilità di iscrizione a bilancio degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi

ART. 8
Organi

(omissis)

2. I componenti del consiglio dell’Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni che li hanno nominati e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

3. Il Presidente dell’Unione è ricompreso nel numero di componenti assegnati a ciascun Comune. Dura in carica per un periodo di 2 anni dalla data della sua elezione e vi rimane in regime di prorogatio, sino alla nomina del successore. Il Presidente può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

(omissis)

ART. 8
Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle vigenti leggi, negli organi collegiali interni ed esterni dell’Ente, nonché nelle rappresentanze dell’Amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di garantire la presenza di entrambi i sessi.

 

ART. 9
Organi

(omissis)

2. I componenti del consiglio dell’Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni che li hanno nominati e sono quindi soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

3. Il Presidente dell’Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Dura in carica per un periodo di 2 anni dalla data della sua nomina, che si verifica secondo l’ordine alfabetico del nome dei Comuni aderenti e per rotazione. Nel caso un sindaco intenda rinunciare a tale nomina, subentrerà il sindaco successivo nell’ordine alfabetico sopra indicato.

(omissis)
 

ART. 13
Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata e presieduta dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci che la costituiscono e facenti parte del Consiglio dell’Unione

2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il più anziano d'età

3. Non può assumere la carica di Presidente il Sindaco la cui Amministrazione abbia scadenza nei due anni di mandato del nuovo Presidente

 

ART. 14
Composizione e nomina della Giunta

(omissis)

2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori, su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l’Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle giunte e dei consigli comunali.

(omissis)

ART. 14
Nomina del Presidente

1. I sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione assumono a turno la carica di Presidente dell’Unione;

2. I Sindaci si alternano a rotazione nella carica secondo l’ordine alfabetico del nome dei Comuni aderenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del presente statuto.

3. Non può assumere la carica di Presidente il Sindaco la cui Amministrazione abbia scadenza nei due anni di mandato del nuovo Presidente. Nel caso si verificasse la fattispecie, a tale Comune spetterà la presidenza nel turno successivo.

 

ART. 15
Composizione e nomina della Giunta

(omissis)

2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori, su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l’Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati.

(omissis)

ART. 28
Finanze dell’Unione

(omissis)

 

 

ART. 29
Finanze dell’Unione

(omissis)

7. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le altre risorse.

Art. 36
Disposizioni finali e transitorie

(omissis)

 

 

 

Art. 37
Disposizioni finali e transitorie

(omissis)

4. Alla prima applicazione del turno di Presidenza dell’Unione secondo la rotazione prevista dal comma 2 dell’art. 14, il turno di presidenza spetta al comune fondatore dell’Unione il cui sindaco da più tempo non ricopra tale carica.

 

Il Presidente Alberto Martelletto

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