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Bur n. 16 del 07 febbraio 2014


Materia: Acque

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE, VENEZIA

Decreto Presidente del Magistrato alle Acque prot. n. 46 - GAB del 30 gennaio 2014

L. 147/2013 - Approvazione delle misure unitarie di canone delle concessioni demaniali marittime lagunari. Estratto.

IL   PRESIDENTE


Protocollo n. 46/GAB del 30.01.2014

VISTA la legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall’art.1, c.1, della L. 4 dicembre 199,3 n.494 e smi;

VISTE le circolari del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 25 gennaio 2011 n. 120 del 24 maggio 2001, n. 62 del 16 dicembre 2013 e  le leggi ivi richiamate;

VISTO il comma 734 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che il Magistrato alle Acque di Venezia, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità;

VISTO che, ai sensi del comma 749 della legge 27 dicembre n. 147, essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2014;

VISTA la nota 30.01.2014 prot. N. 2014/2725/dgps-pf-dt dell’Agenzia del Demanio sulla proposta di nuovi canoni demaniali marittimi per la laguna di Venezia elaborata dal Magistrato alle Acque di Venezia;

CONSIDERATA le necessità di emanare con proprio decreto istruzioni sulle modalità di calcolo e riscossione dei canoni demaniali marittimi lagunari;

RICHIAMATI all’uopo i propri decreti prot. n. 13985 del 13 novembre 2012 e prot. n. 14059 del 13 novembre 2012 fin dove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento,

DECRETA

Art. 1) E’ approvato, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, l’allegato A contenente le misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni da applicare alla concessione demaniali marittime lagunari a cominciare dall’annualità 2014.

Art. 2) I canoni stabiliti con l’allegato A rappresentano la soglia minima di canone. Attraverso procedure concorsuali gli spazi demaniali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia possano essere oggetto di offerte al rialzo, che possono anche consistere nell’offerta di eseguire opere migliorative. 

Art. 3) E’ approvato l’allegato B, contenente la relazione esplicativa dei criteri adottati per l’elaborazione dei canoni di cui all’art. 1.

Art. 4) La rivalutazione annuale del canone è pari al cento per cento della variazione dell’indice ISTAT FOI considerata alla data del 1° dicembre di ciascun anno.

Art. 5) Le somme dovute a titolo d’indennità per l’occupazione attuata in mancanza assoluta di titolo sono calcolate in misura pari ad almeno il duecento per cento del canone in ipotesi applicabile. In nessun caso potranno essere inferiori al canone demaniale marittimo minimo previsto dalla stessa circolare MIT n. 62 del 16.12.2013 (€ 359,27 per il 2014 arrotondato a € 360 per comodità di calcolo, aggiornato annualmente come all’art. 4).

Art. 6) Nei periodi intermedi fra la scadenza di una concessione e l’eventuale, nuova assegnazione dello spazio demaniale allo stesso soggetto, nonché nei periodi anteriori al rilascio di una concessione in cui, previa autorizzazione scritta degli uffici del Magistrato alle Acque,  l’interessato abbia temporaneamente e legittimamente occupato uno spazio acqueo, l’indennità di occupazione è pari al canone che risulterà poi riportato nell’atto di concessione.

Art. 7) Il canone annuale minimo per ciascuna tipologia si applica per anno o frazione di anno. Laddove si rientri nelle fattispecie di applicazione del canone ricognitorio e lo stesso risultasse inferiore al canone minimo, si applica comunque il canone minimo.

Art. 8) Il canone ricognitorio è concedibile nei casi previsti dall’art. 39 del codice della navigazione e dall’art. 37 del relativo regolamento, nonché in base alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L. 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto interessato dovrà comprovare per iscritto, e riconfermare annualmente, che nessun provento, nemmeno indirettamente, proviene a lui dalla concessione.

Art. 9) L’occupazione superiore a 15 giorni si calcola come un mese intero, e sempre a partire dal canone minimo indicato per ciascuna tipologia di canone. 

Art. 10) Il termine per il pagamento annuale del canone è il 31 di marzo di ogni anno.

Art. 11) In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta decorrono gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale determinato annualmente dall’autorità competente in materia.

Art. 12) Il pagamento si compie con il modello F23 entro il 31 marzo di ogni anno senza alcun avviso dell’Amministrazione; negli atti di concessione e licenza, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è chiaramente indicato il termine di scadenza annuale del pagamento e le forme di comunicazione che l’Amministrazione adotta per diffondere le informazioni sul dato di aggiornamento ISTAT del canone.

Art. 13) Ai fini di cui all’art. 13, gli uffici si avvalgono del sito web istituzionale per diffondere l’indice ISTAT di aggiornamento da applicare annualmente al canone e si avvalgono, altresì, di ogni altro mezzo di informazione, anche con l’ausilio dei comuni interessati, delle associazioni di categoria e della stampa.

Art. 14) Le tipologie di canone sono sottoposte a revisione ogni tre anni.

Art. 15) Su richiesta dei Comuni della c.d. gronda lagunare, è possibile il rilascio, a titolo completamente gratuito ed in conformità ai provvedimenti normativi vigenti contenenti disposizioni per favorire la circolazione e sosta di persone disabili  a soggetti in condizioni di disagio o diversamente abili, al massimo di 15 posti barca di mq 20, in tutta l’area di competenza del Magistrato alle Acque. I posti barca potranno essere assegnati anche a più soggetti e ad enti c.d. no profit, che, come risultante da idonea e comprovata documentazione, si occupino di disagio sociale e disabilità, esclusivamente per il trasporto acqueo dei medesimi e degli operatori che ne effettuano l’assistenza, ed il miglioramento degli accessi degli stessi soggetti alle isole, agli abitati e alla terraferma.

Per il Presidente del Magistrato alle Acque dottoressa Cinzia Zincone

(seguono allegati)

Allegato A_Decreto 46 Pres_MAVe_267997.pdf

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