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Bur n. 13 del 31 gennaio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI MERLARA (PADOVA)

Delibera Consiglio comunale n. 43 del 18 dicembre 2013

Statuto del comune.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Autonomia statutaria

Finalità Il Comune di Merlara è ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalla leggi generali della Repubblica , che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto. Il comune di Merlara promuove lo sviluppo e il progresso civile sociale ed economico della sua comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione .In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il concreto sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui; b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e interrazziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attività della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; e) superamento di ogni discriminazione fra sessi,; assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. f) promozione delle attività culturali, sportive, e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alla attività di socializzazione giovanile e anziana; g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazione cooperazione che garantiscono il superamento egli squilibri economici. h) perseguire i rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione improntati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. i) improntare l'attività del comune secondo il metodo della programmazione favorendo la comunicazione con il cittadino attraverso gli strumenti della pubblicità e della trasparenza perseguendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione dei cittadini.

Art. 2. Stemma e gonfalone

Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 1048 in data 17.09.1928 emanato da Vittorio Emanuele III su proposta del capo del Governo. Il Comune si dota di un gonfalone, riconosciuto secondo le norme vigenti per farne uso nelle cerimonie ufficiali. Ogni altro uso deve essere autorizzato dal Consiglio comunale.

Art. 3. Territorio

Il Comune di Merlara comprende la parte di territorio del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica. Il territorio di cui al precedente comma comprende la frazione di Minotte.

Art. 4. Funzioni del Comune

Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita inoltre le funzioni conferite con legge delle Stato E della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5 Competenze del Comune delegate dallo Stato

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. Il Comune esercita altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge.

Art. 6 Albo pretorio

Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. Il messo comunale è responsabile di tutte le pubblicazioni, comprese quelle relative alle delibere degli organi collegiali.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi Istituzionali

Art. 7 Organi

Gli organi di governo dell'amministrazione comunale sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II Consiglio Comunale

Art. 8 Elezione e composizione

La composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza dei consiglieri sono disciplinate dalla legge. Le dimissioni del Consigliere vanno presentate al Consiglio. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e divengono efficaci subito dopo la surrogazione che deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 9 Durata in carica

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Diritto di informazione: i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. questo diritto è disciplinato da apposito regolamento. Diritto di iniziativa: i consiglieri possono intervenire su ogni questioni sottoposta a deliberazione dl consiglio, hanno diritto di partecipare alla discussione, formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nel rispetto in quanto stabilito dal regolamento interno del consiglio comunale. Ad almeno un quinto dei consiglieri è riconosciuto il diritto di richiedere la convocazione del consiglio comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno di un qualunque argomento, purché rientrante nella competenza del consiglio. In un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta il Sindaco è tenuto a convocare il consiglio inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri. Qualora l'argomento proposto comporti l'assunzione di spese ovvero la modifica di scelte contenute in programmi o progetti approvati, è cura del proponente indicare i mezzi di finanziamento e motivare la proposta. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto per consentire ai responsabili degli uffici di emettere il parere di rito.

Art. 11 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Le competenze del Consiglio sono tassativamente fissate dalla legge

Art 12 Prima convocazione del Consiglio

La prima riunione del Consiglio comunale deve essere convocata in via ordinaria entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno: convalida degli eletti-comunicazione del Sindaco di nomina della Giunta. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio della procedure di decadenza per gli incompatibili.

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Con cadenza annuale entro il 30 di settembre il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori

Art. 14 Gruppi consiliari

All'interno del consiglio vengono costituiti gruppi consiliari ai quali spetta la nomina del proprio capogruppo, Ciascun gruppo è composto da almeno un consigliere. I consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo preciso formano il gruppo misto. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. E' istituita la conferenza dei capigruppo presieduta e convocata dal Sindaco. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali. Fino alla istituzione di eventuali specifiche commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo è competente a rilasciare parere obbligatorio in materia statutaria.

Art. 15 Commissioni consiliari

Il consiglio istituisce nel suo ambito e con criterio proporzionale commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali La presidenza di eventuali commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia è attribuita alle minoranze. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 16 Funzionamento del consiglio

Il funzionamento del consiglio per quanto non previsto dal presente statuto è disciplinato dal regolamento che prevede in particolare le modalità della convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, nonché i casi in cui le sedute non sono pubbliche. Di regola le sedute sono pubbliche. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto il Regolamento prevedano una diversa maggioranza. Quando la prima convocazione sia andata deserta alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione degli organi collegiali è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i quali è computato anche il Sindaco,. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo per tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio. Il Sindaco comunica l'avvio del procedimento. Il consigliere può fornire giustificazioni entro il termine indicato nella comunicazione , comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento. Il Consiglio dispone la decadenza a maggioranza assoluta degli assegnati e procede nella stessa seduta alla surrogazione del consigliere decaduto. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio, del Consuntivo e delle linee programmatiche ; in seduta straordinaria negli altri casi, oltre ai casi di convocazione d'urgenza.

Art. 17 Convocazione

Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno . . I consiglieri sono convocati per la seduta ordinaria n. 5 giorni prima, per la seduta straordinaria n.3 giorni prima, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza. La consegna dell'avviso può essere eseguita nei seguenti modi: a)mediante consegna a domicilio di norma tramite il messo comunale; b)mediante telegramma o raccomandata AR c)mediante strumenti telematici o informatici :posta elettronica, posta elettronica certificata PEC, FAX. Quest'ultima modalità è possibile se espressamente richiesta per iscritto al Sindaco, con indicazione degli indirizzi o del numero di fax. Il rapporto di conferma del Fax trasmesso o le ricevute di posta elettronica certificata e non, così come la ricevuta della spedizione della raccomandata AR., sono equiparate a dichiarazione della avvenuta consegna dell'o.d.g. a tutti gli effetti. L'ordine del giorno viene pubblicato nell'albo online, nel sito web e con avvisi da affiggere nei locali pubblici il giorno stesso della consegna dell'invito ai consiglieri.

Art. 18. Indirizzi per le nomine

Il Consiglio comunale con apposita deliberazione definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla designazione alla revoca dei rappresentanti del Comune dando comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Consiglio comunale nella definizione degli indirizzi deve tener conto del principio di garanzia dell'espressione delle minoranze. Nel caso di votazione riguardante le nomine, sia prevista la rappresentanza delle minoranze, qualora le leggi o i regolamenti non dispongano altrimenti, ogni consigliere può votare un solo nome.

Art. 19 Astensione dei Consiglieri

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende o Enti comunali del medesimo amministratore o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi od appalti di opere di interesse del comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione e tutela.

Art. 20 Partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio

Al fine di promuover la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica il Consiglio comunale può costituire apposite consulte composte da cittadini espressione delle diverse forme associative .

Art. 21 Presidenza delle sedute consiliari

Il Sindaco o in caso di impedimento o assenza il Vice sindaco presiede l'adunanza del Consiglio. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di un potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni, ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l' adunanza. Il presidente nelle pubbliche sedute può, dopo aver dato gli avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 22 Votazioni

Le votazioni sono palesi fatta eccezione per quelle previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio e precisamente quando si tratta di esprimere valutazioni su persone e considerazioni nell'ambito dell'assunzione di un provvedimento discrezionale. Il consigliere che dichiari di astenersi è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta. Parimenti è computato fra i presenti e considerato astenuto il consigliere che non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta. Il consigliere che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula prima del voto. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si calcolano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 23 Verbalizzazione

Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive. Il Sindaco, quando particolari motivi lo richiedano, può incaricare un consigliere con poteri referenti ed istruttori. Ogni consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo. Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettificazioni richieste dal Consiglieri e le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 24 Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate nell'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 25 Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale I casi scioglimento e sospensione del consiglio sono disciplinati dalla legge.

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I Elezione della Giunta e del Sindaco

Art. 26 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro e presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato rieleggibile alle medesima carica Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. Analogamente procederà in caso di dimissioni da parte dei componenti la Giunta.

Sezione II La Giunta Comunale

Art. 27 La Giunta Comunale

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori fissato dalla legge In caso di impedimento o assenza del Sindaco presiede il vicesindaco. Il Sindaco può provvedere alla nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

Art. 28 Nomina degli assessori

La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore Comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 29 Mozione di sfiducia

Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalle rispettive cariche nel caso di approvazione di una mozioni di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della legislazione vigente.

Art. 30 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

Gli assessori cessano dalla carica per: morte, dimissioni, revoca e decadenza. Le dimissioni di componente la Giunta vengono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione del dimissionario dandone motivata comunicazione al Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili una volta presentate. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge . La decadenza degli assessori nei casi previsti dalla legge è accertata e dichiarata dal Sindaco. Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di dieci giorni dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quali di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco il quale provvede alla sostituzione del decaduto dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 31 Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta e collegiale, ferme restando le attribuzioni per le responsabilità dei singoli assessori. La Giunta è convocata dal Sindaco che predispone gli oggetti da trattare nella seduta tenendo conto degli argomenti proposti dagli assessori competenti per materia. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico . amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. La Giunta delibera con l'intervento di almeno due componenti, compreso il Sindaco o suo delegato, e a maggioranza assoluta dei voti. Le sedute di Giunta non sono pubbliche. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta completa nel suo contenuto deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnico contabile rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta, redige il verbale che deve essere sottoscritto dal Sindaco 'o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso. La Giunta si riunisce a giorni fissi, senza convocazione scritta. In caso di urgenza, il Sindaco convoca in forma scritta o con fonogramma gli Assessori con un giorno di anticipo sulla seduta. In caso di accordo la Giunta può essere convocata anche nello stesso giorno in cui partono gli avvisi o i fonogrammi.

Art. 32 Competenze della Giunta

La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 33 Deliberazioni di urgenza della Giunta

La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimento nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 34 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo informatico per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. Si applica alle deliberazioni di Giunta il disposto dell'art.24 del presente Statuto.

Art. 35 Controllo delle delibere di giunta

Si rinvia a quanto previsto in merito dalla legge. Sezione III Sindaco

Art. 36 Sindaco organo istituzionale

Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione ed ufficiale di Governo. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con la fascia della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra. Prima di assumere le funzioni lo stesso ,nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, dinnanzi al Consiglio comunale .

Art. 37 Competenze del Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; nomina e revoca il Segretario comunale. Nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. . Nomina inoltre i responsabili degli uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna. Determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

Art. 38 Incarichi agli Assessori

Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 39 Dimissioni, impedimento rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata a termini di legge. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco e immediatamente assunte al protocollo dell'ente diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta

Art. 40 Potere di ordinanza del sindaco

Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma del TU sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 e della L. n 689 /1981 Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta come rappresentante della comunità locale provvedimenti contingibili e urgenti. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono comunicati preventivamente al Prefetto. Nel caso di ordinanze adottate ai sensi dei commi precedenti, rivolta a persone determinate , se queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 41 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica; c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informando il Prefetto. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I Istituti di partecipazione

Art. 42 Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa ed economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle parrocchie, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, delle associazioni di volontariato, per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, delle associazioni ed organismi della scuola, della cultura, delle associazioni di protezione dei portatori di handicap, delle associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitati iscritti all'Albo del Comune. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce: il collegamento coi propri organi, le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta, l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 43 Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione degli aventi diritto che ne facciano richiesta le sedi, ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso vanno precisate in apposito regolamento di concessione che dovrà tra l'altro indicare le limitazioni, le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale in concomitanza con la presentazione del bilancio va fissato il limite delle spese a carico del fondo economale. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di giovani, di anziani, di donne e di categorie sociali per: la formazione di comitati e commissioni, dibattere problemi, sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco per iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 44 Consultazioni

Il Consiglio comunale e la Giunta deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali nelle forme idonee su provvedimenti di loro interesse. E' fatto obbligo al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco di operare la consultazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti relativi. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 45 Istanze, petizioni, proposte

Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti della istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un termine ulteriore di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi. La prescrittività dei termini si riferisce ai soli casi previsti dalla Legge 241/1990.

Art. 46 Referendum

Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale è volto realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Sono ammessi i referendum consultivi. La indizione di detti referendum è fatta quando lo richiedano un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. L'ammissibilità va riferita alle materie di competenza del consiglio comunale. I cittadini che intendono proporre un referendum costituiscono un comitato. La costituzione del comitato va comunicata al Sindaco che provvede ad informare la Giunta ed il Consiglio. Il comitato comunica pure il periodo della raccolta delle firme che dovrà avvenire nell'arco di tempo di trenta giorni pena la decadenza dell'iniziativa. Le firme saranno depositate e autenticate a norma di legge. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Il Consiglio comunale si riunisce entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum da parte del comitato e valuta la regolarità delle proposte (materia e raccolta di firme) decide la data del referendum che avrà luogo entro centoventi giorni dalla data di presentazione. Tutte le comunicazioni relative all'espletamento del referendum vanno partecipate al comitato e alle segreterie dei partiti presenti nella comunità.

Art. 47 Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum e dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti altrimenti è dichiarato respinto. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno la metà degli aventi diritto. Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.

Capo II Difensore Civico Territoriale

Art. 48 Difensore Civico Territoriale

Il Comune mediante apposita convenzione può attribuire al Difensore Civico Provinciale, che in tal modo diventa il Difensore Civico Territoriale ,le funzioni di difensore civico comunale. Al Difensore Civico Territoriale compete garantire il buon andamento e imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi ,le disfunzioni ,le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini.

Titolo IV

Capo I Attività amministrativa

Art. 49 Svolgimento dell'azione amministrativa

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e semplifica delle procedure nello spirito della legge n. 241/1990. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune per lo svolgimento di determinate funzioni attua forme di cooperazioni con altri Comuni e con la Provincia Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 50 Gestione Servizi

Il Comune può assumere in proprio o in cooperazione con altri Comuni la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 51 Modalità gestione servizi

Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) In economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) In concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) A mezzo di aziende speciali anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione o cooperativa per l'esercizio di servizi sociali di scarsa rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni Nel caso venga costituita con delibera di Consiglio una azienda speciale tutta la materia verrà normata da apposito regolamento. Capo II Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

Art. 52 Convenzioni

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, la Provincia, l'Ulss territoriale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53 Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto in quanto compatibili. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del Consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

Art. 54 Unione dei comuni

Il Comune può costituire una Unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con una unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Consorzi con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento dell'Unione deve contenere l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione e di rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 55 Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è adottato con atto formale del Sindaco ratificato dal Consiglio Comunale.

Titolo V

Capo I Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 56 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzato flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Municipale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale annualmente il piano occupazionale e della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo. L'organizzazione del lavoro del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Comunale in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al costante processo di razionalizzazione delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici finanziari. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono sull'organizzazione operativa dell'Ente, consultazione con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata a definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto del dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 57 Ruolo e funzioni

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dello Ufficio del Segretario comunale. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovraintende con compiti di alta direzione allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi. Spetta al segretario segnalare al Sindaco tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare. Il Segretario in particolare: - partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio e di giunta e ne cura la verbalizzazione, - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, - adotta altri atti di gestione ad esso attribuiti dalla legge , dal regolamento di organizzazione o da altri regolamenti ed in base a questi, delegati dal Sindaco.;- convoca e preside la conferenza dei responsabili d'area e emana , nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi e regolamenti;- dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra le aree.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58 Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59 Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita da: imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti, altre entrate. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Consigli comunale istituisce, con deliberazione consiliare, imposte e tasse, tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibili, al costo dei relativi servizi.

Art. 60 Amministrazione dei beni comunali

Le modalità di tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune sono disciplinate nel regolamento di contabilità . Le modalità di gestione dei beni comunali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 61 Contabilità comunale e bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio Comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo osservando i principi di universalità, della integrità e del pareggio economico finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizio finanziario.

Art. 62 Conto Consuntivo

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 63 Attività contrattuale

Agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrarre del responsabile del procedimento . La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 64 Revisione economico finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economica finanziaria ad un revisore selezionato nelle forme di legge fra esperti iscritti nel ruolo e revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.. E' revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Nella relazione di cui sopra il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco che ne darà comunicazione al Consiglio.

Art. 65 Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: a) La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi; b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 66 Controllo economico di gestione

Il controllo di gestione consiste nella procedura diretta a preservare gli equilibri di bilancio, e a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso il controllo di gestione viene analizzata la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, efficienza ed economicità nell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto fra costi e ricavi per riorientare l'azione amministrativa. Il regolamento di contabilità ne stabilisce le modalità e la periodicità

Art. 67 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è esercitato secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 68 Regolamenti comunali

I regolamenti comunali diventano esecutivi contestualmente alla deliberazione di approvazione o di modifica.

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