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Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

Deliberazione consiliare n. 65 del 24 settembre 2013

Statuto comunale. Modifica.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune può estendere i suoi interventi mediante iniziative finalizzate alla cura degli interessi generali dei cittadini sul proprio territorio.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, oltre che dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Martino Buon Albergo; sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni;
b) promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutelare e conservare le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico, solidaristico e sociale;
f) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia mediante la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispettare e tutelare le diversità etniche e linguistiche, nel rispetto delle norme civili della comunità, attraverso la promozione dei valori della cultura, dell’accoglienza e della solidarietà;
h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi, e garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi rappresentativi propri e in quelli dei soggetti da esso dipendenti;
j) esercitare i compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni;
k) Tutelare la sicurezza dei cittadini con un appropriato programma e servizio comunale operante nei vari quartieri. 

Articolo 14 – Composizione

1. La Giunta Comunale, che opera collegialmente, è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra ambo i sessi, compreso il Vice Sindaco. Il numero degli assessori è determinato dal Sindaco e comunicato con la individuazione dei prescelti al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Ogni variazione del numero degli assessori, anche in relazione ai mutati assetti organizzativi nel governo dell’Ente, deve essere comunicata al Consiglio.

2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta. La Giunta Comunale delibera in ogni caso con la presenza della metà, arrotondata all’unità superiore, del numero degli assessori determinati dal Sindaco, oltre quest’ultimo o chi lo sostituisce.

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