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Bur n. 90 del 25 ottobre 2013


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CALALZO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 2 del 7 ottobre 2013 Prot. n. 4499/13

Lavori di realizzazione della "traversata del centro Cadore" - d.p.r. 8 giugno 2011, n. 327 e ss.mm.ii. - Espropriazione definitiva.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

(omissis)

D E C R E T A

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 -  Sono definitivamente espropriati a favore del beneficiario dell’espropriazione – Comune di Calalzo di Cadore, con sede a Calalzo di Cadore (BL), Piazza IV Novembre 12, C.F. 00194080255 – ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, i beni immobili di cui all’elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 -  L’espropriazione definitiva di detti beni viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due) decorrenti dalla data dello stesso e che della sua esecuzione siano effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dall’art. 24, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 4 -  Si dà atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili indicati all’art. 2 è stata stabilita in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 77 dell’8 agosto 2012.

Art. 5 -  Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, devono comunicare se condividono l’indennità provvisoria determinata in loro favore, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi come rifiutata. Nel caso di non condivisione, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura della stessa autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che dovrà provvedervi entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione ai proprietari con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6 -  Nell’ipotesi in cui i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nel termine di  trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato senza tenere conto della riduzione del 40% di cui all’art. 37 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In ipotesi di area utilizzata a scopi agricoli saranno corrisposte, qualora dovute, le indennità prevista dall'art. 37, comma 9,  del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 7 -  In caso di condivisione dell’indennità di espropriazione e di trasmissione della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento dell’indennità medesima sarà disposto a favore dei proprietari nel termine di sessanta giorni, decorso il quale sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Le indennità non accettate saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Art. 8 - Il presente decreto sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati e agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso recante l’indicazione, almeno sette giorni prima, del luogo del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 9 - Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al Bollettino  Ufficiale della Regione Veneto ai fini della pubblicazione nello stesso.

Art. 10 - Il presente provvedimento viene emesso in esenzione da bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, Tab. B), del D.P.R. 642/1972 e dall’art. 1 della Legge 21.11.1967, n. 1149. 

 

 

Art. 11 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso da parte degli interessati avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ovvero avanti al Presidente della Repubblica entro120 (centoventi) giorni dalla notifica medesima.

Il Responsabile dell'Area Tecnica dott. Giorgio Burello

Allegato 1 DE_258991.pdf

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