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Bur n. 105 del 06 dicembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI REFRONTOLO (TREVISO)

Delibera Consiglio comunale n. 22 del 4 settembre 2013

Adeguamento dello statuto comunale ad alcune recenti normative.

 

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, nelle commissioni, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna favorisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi.

 

  1. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei  propri enti, aziende, istituzioni, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

ART. 4 – ALBO PRETORIO

ART. 4 – ALBO PRETORIO

  1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
  2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
  1. Il Comune di Refrontolo individua nel proprio sito informatico uno spazio dedicato all’albo pretorio per assolvere gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi.
  2. soppresso.

 

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
  1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 26 - COMMISSIONI COMUNALI

ART. 26 - COMMISSIONI COMUNALI

  1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
  1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

ART. 28 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

ART. 28 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

  1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
  1. dal sindaco, che la presiede;
  2. da massimo 4 assessori, fra cui un vice sindaco.

 

  1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco all’atto della nomina entro quello massimo previsto dalla legge. L’opzione relativa al numero degli Assessori può essere modificata nel corso del mandato.

1 bis  Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

ART. 50 – AZIENDA SPECIALE

ART. 50 – AZIENDA SPECIALE

  1. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri, assessori comunali e di revisori dei conti. Non possono inoltre essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
  1. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri, assessori comunali e di revisori dei conti. Non possono inoltre essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

ART. 74 – DIFENSORE CIVICO

ART. 74 – DIFENSORE CIVICO

  1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può eleggere, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
  2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
  3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nelle ipotesi previste dall'art. 127, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.
  4. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
  5. Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del comune, di età compresa fra i 40 e i 70 anni, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae.
  6. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.
  7. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
  1. i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
  2. i membri del Comitato Regionale di Controllo;
  3. gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
  4. gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
  5. i ministri del culto.
  1. Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
  2. Per gli adempimenti di sua competenza il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i responsabili dei servizi interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio, dalle commissioni consiliari e dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto da lui esaminato con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
  3. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio comunale può stabilire un'indennità di carica onnicomprensiva.
  4. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni o con la comunità montana delle prealpi trevigiane. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.
  1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può attribuire le funzioni del difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune.

Art dal n. 2 al n. 11             soppressi

ART. 78 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

ART. 78 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

  1. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
  1. soppresso.

ART. 82 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 82 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, è affisso allìalbo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  1. Lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 

Il Sindaco Mariagrazia Morgan

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