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Materia: Statuti
COMUNE DI CONEGLIANO (TREVISO)
Deliberazione di Consiglio comunale n. 22-156 del 22 luglio 2013
Statuto Comunale. Modifiche.
Si rende noto che lo Statuto della Città di Conegliano, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51-238 del 23.12.1999 è stato modificato con la deliberazione consiliare n. 22-156 del 22 luglio 2013, limitatamente agli articoli e commi di seguito riportati:
Art. 9 Pari opportunità
Viene aggiunto il comma 2:
2. Il Comune garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti e in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate del Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
Art. 19 Gruppi Consiliari
Il comma 3 è così modificato:
3. Il Consigliere Comunale che si distacca motivatamente dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, confluisce nel gruppo misto.
Art. 26 Composizione e Presidenza
Il comma 1 è così modificato:
1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi ed è composta dal Sindaco stesso, che la presiede, e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge, fra i quali il Sindaco nomina il ViceSindaco.
Art. 31 Sindaco
Il comma 4 è così modificato:
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
Art. 65 Istituzioni
Il comma 9 è così modificato:
9. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
Art. 66 Aziende speciali
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è indicata dallo Statuto Aziendale, sono nominati dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
Art. 67 Unioni di Comuni
3. Lo Statuto prevede il Presidente dell’Unione scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e prevede che altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze e di entrambi i sessi.
Art. 68 Società di capitali
4. Nell’atto costitutivo delle Società di capitali è stabilito il numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale. La facoltà delle nomine e delle revoche dei rappresentanti del Comune è riservata al Sindaco, sulla base dei criteri e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
Il Segretario Generale dott. Davide Alberto Vitelli
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