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Bur n. 50 del 14 giugno 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI ARZERGRANDE (PADOVA)

Statuto del Comune

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 02/05/2013 esecutiva.

Testo modificato
 

“CAP 1°
ELEMENTI COSTITUTIVI
 

Art. 1
Principi fondamentali
 

1. Il Comune rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale mediante lo svolgimento di funzioni politiche normative e di governo, esercita le funzioni
 di cui e' titolare nonché quelle che le leggi statali o regionali gli attribuiscono o gli delegano.
2. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle scelte politiche e organizzative, assicurandone altresì l'accesso agli atti, alle informazioni, alle strutture ed ai servizi.
3. Il Comune avvia azioni positive atte ad evitare discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, mirando a garantire le uguaglianze di opportunità.
Si propone, inoltre, di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale.
4. Il Comune riconosce la rilevanza sociale della tutela dei diritti della famiglia, riconosce l'importanza del valore della religione, sostiene i principi della solidarietà e della pace.
5. Il Comune favorisce, valorizza e promuove le forme associative locali, e gli organi di partecipazione dei cittadini promovendo iniziative a favore della diffusione culturale, storica, artistica sportiva sul territorio.
6. Assume quale principio ordinatore il principio dei livelli di competenza secondo il quale il Comune, nell'ambito dell'autonomia conferita dalla Legge, assume, esercita e regolamenta tutte le funzioni, complementari a quelle di competenza statale e regionale, correlate al soddisfacimento degli interessi a dimensione comunale.
7. Il Comune riserva particolare attenzione a chiunque abbia un rapporto qualificato con il territorio la comunità di Arzergrande, anche se non residente nel Comune.
8. Il Comune assume come principio la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino, attivando forme di sostegno alle iniziative relative, e promovendo azioni di collaborazione con strutture pubbliche e private per la risoluzione delle problematiche locali ed i miglioramenti del territorio.
9. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti tenuto conto delle specifiche capacità a ricoprire gli incarichi di cui trattasi.
10. Il Comune di Arzergrande comprende due Parrocchie; la Parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria di Arzergrande e la  
Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Vallonga, Enti religiosi storici primi organizzatori del territorio.
 

Art. 3
Statuto
 

1. Il presente Statuto, ispirandosi alla Costituzione ed ai principi fissati nella Legge sull'ordinamento delle autonomie locali  determina:
a) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente;
b) le attribuzione degli organi;
c) l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;
d) le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia nonché fra il Comune e gli Enti locali territoriali limitrofi;
e) le forme di accesso dei cittadini agli atti e alle informazioni e della partecipazione ai procedimenti amministrativi.
2.L'adozione di un nuovo Statuto o le sue modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta , la votazione viene ripetuta in due sedute, da tenersi entro 30 gg. e la proposta si intende approvata se ottiene in entrambe la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 

Art. 8
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale
 

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare  
riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
b) gli atti che costituiscono l’ordinamento comunale, i regolamenti per l’esercizio delle funzioni, dei servizi e la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi da attuarsi mediante nuovi progetti esecutivi o di manutenzione che ne costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;"
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale.
e) agli indirizzi diretti alle aziende speciali, alle istituzioni, agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi del suo conseguimento.
3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi per l'attuazione del programma amministrativo.
4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore del Conto abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio esprime gli indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
7. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal  comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
8. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i  provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.


 

Art. 15
Nomina e composizione della Giunta Comunale
 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a tre. La Giunta Comunale dovrà essere composta da membri di entrambi i sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. Il Sindaco nomina, di norma, gli Assessori fra i Consiglieri Comunali. E’ facoltà del Sindaco nominare Assessori tra i cittadini, anche non residenti, non  facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità con la carica di Consigliere.
Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3 grado con il Sindaco e tra di essi.
4 Il Sindaco nomina gli Assessori, tra i quali un Vice Sindaco che deve essere necessariamente membro del Consiglio Comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. abrogato.
 

Art. 22 ter
Attribuzioni di amministrazione
 

1. Il Sindaco esercita attribuzioni di amministrazione, in particolare:
a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma  
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di sanità e igiene pubblica;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale;
g) nomina i funzionari responsabili di settore e servizio.
 

Sezione 2^
Ordinamento Finanziario e Contabile
 

Art. 25
Finanza Locale e Contabilità
 

1. l’ordinamento contabile e finanziario è riservato alla legge dello Stato per quanto attiene ai principi generali con valore e limite inderogabile, allo statuto comunale e ai regolamenti interni.
2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della funzione pubblica (art. 3 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
3. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite, l’obiettivo di realizzare una compiuta autonomia gestionale tesa al miglioramento dei servizi resi in un’ottica di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
4. Le entrate del Comune derivanti da trasferimento erariale, regionale e provinciale concorrono a garantire i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento è erogato.
5. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione secondo prezzi e tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.
 

Viene inserito il seguente articolo
 

Art. 25 quater  Rapporti con il Cittadino contribuente
 

1.I Rapporti tra il Cittadino contribuente e l’Amministrazione comunale sono improntati ai principi della buona fede e di leale collaborazione.
2.Tutti gli atti aventi contenuto tributario debbono menzionarne l’oggetto nel titolo.
3.Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
4.L’informazione all’utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.
5.Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni in possesso dell’amministrazione comunale.
6.Gli atti relativi ai contribuenti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi del loro destinatario.
7. Gli atti aventi natura tributaria debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione e debbono altresì contenere:
-    l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
-    l’organo o l’autorità amministrativa presso il quale si può promuovere il riesame;
-    le modalità, il termine per l’impugnazione dell’atto, nonché l’organo giurisdizionale competente per il ricorso.
8.Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell’amministrazione.
9. Le sanzioni possono non essere irrogare qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla norma.  
 

Art. 26
Revisore dei conti
 

1. Il Revisore dei conti, eletto ai sensi dell'art. 234  del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, esercita i controlli richiesti dal Consiglio Comunale sull'attività amministrativa e di gestione; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione; collabora con gli Uffici per la più precisa applicazione della normativa fiscale e tributaria; redige apposita relazione da allegare alla delibera del conto consuntivo nella quale tra l'altro esprime rilievi, proposte, analisi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione e della gestione.
2. Il Revisore dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 36.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune e relaziona al Consiglio Comunale semestralmente.
4. Il Revisore e' responsabile in solido con gli Amministratori e i responsabili degli uffici per loro responsabilità derivanti da fatti od omissioni, nel caso in cui il danno si sia prodotto per non aver vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'esercizio dell'attività del revisore.
 

Sezione 4^
Servizi
 

Art. 34
Servizi Pubblici
 

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi, oltre che in economia può essere effettuata nelle forme previste dall'art. 112 e segg. del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.
3. Il Comune nella gestione dei servizi sociali attribuisce particolare rilevanza all'associazionismo ed al volontariato e promuove azioni ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione di questioni e problematiche di carattere sociale.
4. Lo Statuto delle Aziende, delle istituzioni dei Consorzi favorirà la maggiore accessibilità ai servizi, prevederà strumenti per il controllo qualitativo ed economico del servizio nonché la partecipazione degli  utenti attraverso comitati di rappresentanza con funzioni di controllo e di proposta.
5. Il Comune determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi.
Nell'ambito dei criteri si potrà tenere conto anche della capacità contributiva degli utenti.
 

Art. 37
Convenzioni
 

1. Il Comune stipula con altri Comuni o Province apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 sono approvate dal Consiglio Comunale, sulla base di una relazione illustrativa della Giunta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, o direttamente dalla Giunta Comunale se l’oggetto della convenzione si riferisca ad attività gestionali.
 

CAPO III°
PRINCIPI DI AZIONE AMMINISTRATIVA
 

Art. 41
Rapporti con altri enti ed accordi di programma
 

1. Il Comune di Arzergrande coordina la propria azione con gli Enti appartenenti allo stesso contesto territoriale ove sia richiesta l'armonizzazione degli interventi.
2. Per la definizione e l’attuazione di opere, progetti e programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di altri Enti della Pubblica Amministrazione, si approvano  accordi di programma con gli Enti interessati ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Tali strumenti costituiscono atti fondamentali a norma dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Sindaco assume le iniziative ed approva gli accordi di programma, salva la ratifica del Consiglio Comunale quando l’accordo di programma costituisca variante urbanistica.
 

Art. 42
Informazione e pubblicità
 

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. L'Albo pretorio del Comune è informatico e gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si assolvono attraverso il sito dell'Ente. La pubblicazione all'Albo pretorio è prevista per le deliberazioni, le ordinanze e gli atti della pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono pubblicati all'Albo anche gli atti di privati per i quali è obbligatoria la pubblicazione.
3. Il Segretario comunale, avvalendosi dei Messi comunali, cura la pubblicazione degli atti.
4. Al fine di garantire a tutti i Cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità utilizzando idonei mezzi informativi ed adeguati strumenti di comunicazione.
 

Art. 58
Disposizione transitorie
 

Il numero degli assessori di cui all’art. 15  sarà adeguato dopo il primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.
 

Il Sindaco Luca Sartori

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