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Bur n. 31 del 05 aprile 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI ISTRANA (TREVISO)

NUOVO STATUTO COMUNALE

Nuovo statuto comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27.02.2013

Nuovo statuto comunale. Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.02.2013

STATUTO DEL COMUNE DI ISTRANA

I N D I C E

TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

TITOLO II. ORGANI DEL COMUNE

CAPO I. Consiglio Comunale

CAPO II. Consiglieri Comunali

CAPO III. Commissioni

CAPO IV. Giunta Comunale

CAPO V. Sindaco

TITOLO III. ASSETTO ORGANIZZATIVO

TITOLO IV. SERVIZI PUBBLICI

TITOLO V. FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

TITOLO VI. PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I. Istituti della partecipazione

CAPO II. Partecipazione collaborativa

CAPO III. Partecipazione consultiva

CAPO IV. Partecipazione difensiva

TITOLO VII. FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I. Regolamenti

TITOLO VIII. NORME TRANSITORIE E FINALI


TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

Principi Fondamentali

1. La Comunità di Istrana è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Il Comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;

b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei minori, degli anziani e dei più deboli;

c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istruzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;

d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;

e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;

f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;

g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell’ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;

4. Il Comune ispira la propria azione all’applicazione del principio della pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto negli organi comunali, nelle commissioni, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna favorisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi.

5. Il Comune nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2

Territorio

1. Il Comune di Istrana comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 si estende per kmq. 26,3200. È confinante con i Comuni di Trevignano - Paese - Morgano - Piombino Dese e Vedelago e comprende le frazioni di:

a) ISTRANA, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;

b) OSPEDALETTO;

c) PEZZAN;

d) SALA;

e) VILLANOVA.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a’ sensi dell’art. 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

ART. 3

Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

a) lo stemma;

b) il gonfalone;

c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2252 del 29.05.1981 è descritto come appresso:

partito d’azzurro e d’oro alla losanga dell’uno nell’altro. Ornamenti esteriori da Comune.

3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto è descritto come appresso:

drappo partito di giallo e d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Istrana.

La parte in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Istrana -Provincia di Treviso".

5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonchè su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il Sindaco può disporre l’esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una iniziativa.

7. L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all’Amministrazione Comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

8. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4

Albo Pretorio

1. L’albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi è informatizzato ed è accessibile dal sito istituzionale.

ART. 5

Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.

3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

ART. 6

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio della sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario.

5. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 7

Sviluppo sociale

1. Il Comune esercita le funzioni relative all’assistenza sociale con particolare riferimento alle famiglie, agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori, agli immigrati anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato.

2. Concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute negli ambienti di lavoro, nell’ambito delle famiglie e nell’ambito socio educativo.

3. Favorisce la conservazione degli usi e dei costumi locali e valorizza le proprie tradizioni storiche e culturali. Agevola i collegamenti con le comunità di emigrati originari di Istrana.

4. Promuove e sostiene le attività culturali, ricreative e sportive agevolando e potenziando le forme di associazione e del volontariato.

5. Il Comune riconosce all’Associazione Pro Loco il ruolo di strumento per la tutela e la conoscenza dei valori naturali artistici e culturali nonchè di promozione dell’attività turistica e delle tipicità locali.

6. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 possono essere affidati ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.

ART. 8

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune esercita nell’ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

a) alla tutela dell’ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;

b) all’attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;

c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico;

d) alla disciplina dell’utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;

e) allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica;

f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;

g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all’interesse pubblico e generale.

ART. 9

Sviluppo economico

1. Spetta al Comune:

a) promuovere, nel settore dell’agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonchè lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell’equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;

b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell’artigianato e dell’attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;

c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell’interesse della comunità.


TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

ART. 10

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale

1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 12

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale:

a) rappresenta l’intera comunità;

b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati mediante gli istituti di partecipazione e attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c) determina l’indirizzo politico, sociale ed economico dell’attività amministrativa e ne controlla l’attuazione;

d) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste dall’ apposito regolamento;

e) opera le scelte fondamentali di programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

f) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonchè la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità;

h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 13

Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l’adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento giuridico;

b) esercita l’autonomia finanziaria e impositiva, nonchè la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune;

d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Il Consiglio comunale non può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni.

3. Il Consiglio Comunale può istituire apposite onorificenze. L’onorificenza è assegnata dal Sindaco a persone che si sono particolarmente distinte per il loro operato, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed accogliendo, eventualmente, proposte e suggerimenti del Consiglio stesso e dei cittadini.

4. Al fine di rafforzare nella popolazione il senso di appartenenza il Consiglio Comunale può decidere di dotare il Comune di un inno ufficiale che nel testo dovrà ispirarsi alla sua storia e promuovere amicizia e fratellanza tra tutte le componenti della società e del territorio.

ART. 14

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla:

a) convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti;

b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;

d) nomina la commissione elettorale.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 15

Documento Programmatico di Mandato

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 46, comma 3 del D.lgs. 267/2000.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell’ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell’attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 16

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 17

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco, in sua assenza dal Vice sindaco ed in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4. L’entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge;

5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 19

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengo a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3. Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al comma 2, il Sindaco, d’ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, la propria giustificazione. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio.

5. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 20

Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:

a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;

b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;

c) esercitano l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato;

e) hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;

f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

ART. 21

Dimissioni, surroga, sospensione e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzata al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione, sono presentate secondo le modalità di cui all’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentate al protocollo, riguardano metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il Sindaco dà comunicazione immediata al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. Per la sospensione e la decadenza dei consiglieri comunali, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 ed alle altre specifiche disposizioni di legge.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 19 del presente Statuto.

5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

ART. 22

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha riportato la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

2. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 1^, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 23

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.

3. Delle designazioni dei Capigruppo è data comunicazione scritta al Segretario comunale.

4. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:

a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;

b) per le altre liste, nel candidato che abbia riportato la più alta cifra individuale.

CAPO III

COMMISSIONI

ART. 24

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 25

Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 26

Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.

2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

ART. 27

La Giunta Comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono nelle competenze del sindaco, previste dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 28

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

a) dal Sindaco, che la presiede;

b) da un numero massimo di quattro assessori, fra cui un vicesindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.

ART. 29

Anzianità degli assessori

1. L’anzianità degli assessori è determinata dall’ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

ART. 30

Durata in carica

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

2. La medesima rimane in carica fino all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 31

Sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere notificata allo stesso.

4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32

Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte,

b) dimissioni,

c) revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 33

Funzionamento

1. L’attività della giunta comunale è collegiale.

2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta comunale che delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

CAPO V

SINDACO

ART. 34

Funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla Legge.

5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;

b) è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;

c) impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili delle posizioni organizzative in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2. Il sindaco:

a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;

b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

c) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi a contratto secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;

e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;

i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;

j) adotta le ordinanze previste dalla legge;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;

m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART. 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

d) impartisce direttive al servizio di Polizia Locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa.

ART. 37

Attribuzioni organizzatorie

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;

b) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

e) risponde entro 30 giorni dal loro ricevimento alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire nell’ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;

f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 38

Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

c) sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

ART. 39

Sostituzione del Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all’esercizio delle funzioni.

2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all’assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell’amministrazione e di ufficiale del governo.

ART. 40

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.

2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 41

Principi e criteri direttivi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili delle posizioni organizzative.

3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 42

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata della segreteria comunale.

ART. 43

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;

d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

e) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del comune;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

ART. 44

Responsabili delle posizioni organizzative

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. I responsabili delle posizioni organizzative assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili delle posizioni organizzative, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

ART. 45

Controlli

1. I controlli sono preventivi e successivi.

2. Nella fase preventiva della formazione dell’atto si ha:

- un controllo di regolarità amministrativa e contabile, che è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- un controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanzia.

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

4. Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al revisore dei conti, all’organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al consiglio comunale.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo del segretario e dei responsabili delle posizioni organizzative, secondo le rispettive responsabilità.

ART. 46

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

ART. 47

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 48

Vice Segretario comunale

1. Il Comune ha un Vicesegretario che coadiuva e sostituisce il Segretario comunale in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso;

2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

ART. 49

Servizi Pubblici

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta di nuova concessione della gestione di un servizio è effettuata dal consiglio comunale, la scelta delle modalità di affidamento del servizio è effettuata dalla giunta, la partecipazione o la costituzione di società di capitali per la gestione di un servizio è di competenza del consiglio.

3. I servizi pubblici possono essere a rilevanza economica ed in tal caso si applica quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 267/200 o privi di rilevanza economica ed in tal caso si applica l’art. 113-bis dello stesso D.Lgs.

4. I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere gestiti:

a) in economia, in caso di servizi di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche;

b) in affidamento diretto a:

- istituzioni;

- aziende speciali;

- società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;

c) in affidamento diretto a associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall’ente locale, in caso di servizi culturali e del tempo libero.

ART. 50

Gestione in Economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 51

Istituzione

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.

3. Per l’elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 52 del presente Statuto.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Esse sono tenute al rispetto del patto di stabilità interno.

6. Il consiglio comunale:

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) approva gli atti fondamentali previsti dal D.Lgs 267/2000;

d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART 52

Azienda Speciale

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

4. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

5. Il direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità.

6. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Esse sono tenute al rispetto del patto di stabilità interno.

7. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

9. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell’azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART 53

Società di Capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali purchè sulla società venga effettuato un controllo analogo a quello che viene effettuato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all’entità della partecipazione comunale.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 54

Principi di Cooperazione

1. Il Comune, per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa a propria attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con altri enti interessati.

2. A tal fine l’attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 55

Convenzione

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.

2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi si assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi.

ART. 56

Consorzi

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio associati di funzioni, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluto dei suoi componenti:

a) la convenzione che stabilisca i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

b) Lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentati legali degli enti associati o da un loro delegato ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

b) il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;

c) il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s’intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 57

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre

amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l’attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 58

Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, o cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici, sociali ed educativi.

3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 59

Valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell’associazionismo e del volontariato attraverso:

a) l’acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

b) l’accesso agevolato alle strutture e servizi comunali;

c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;

d) l’obbligo di motivare le ragioni che non consentono l’accoglimento delle proposte formulate;

e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell’attività amministrativa.

2. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

ART. 60

Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "l’Albo Comunale delle associazioni e del volontariato".

2. L’iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all’albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l’iscrizione all’albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l’Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia previsti dalla Costituzione e prevedere le possibilità di iscrizione dei cittadini;

c) avere almeno quindici soci;

d) presentare, all’inizio dell’anno sociale, il programma dell’attività ed il resoconto dell’anno precedente.

CAPO II

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 61

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

ART. 62

Diritto di iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.

2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l’intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 30 per cento degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi comunali e bilanci;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazione e nomine;

d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma di legge elettorale.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 63

Procedura per l’approvazione della proposta di iniziativa

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 64

Diritto di intervento nel procedimento

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO III

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 65

Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Sono esclusi dal referendum:

a) lo statuto comunale;

b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;

c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;

d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell’ultimo quinquennio;

e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;

f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L’iniziativa del referendum può essere presa:

a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) dal 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

ART. 66

Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

3. L’esito referendario non può impegnare direttamente l’Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione e revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell’amministrazione pubblica.

ART. 67

Disciplina del referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento comunale.

ART. 68

Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell’approvazione o dell’adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 69

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamenti.

2. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.

3. I cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti del Comune ed il rilascio di copie avviene previo pagamento dei soli costi.

4. Il regolamento per l’accesso agli atti:

a) deve essere coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonchè sui tempi di definizione degli stessi;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione comunale.

5. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

6. L’informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari, deve avere carattere di generalità.

ART. 70

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. L’Amministrazione Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, dispone la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

REGOLAMENTI

ART. 71

Ambito di applicazione e procedimento di formazione

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

2. L’iniziativa per l’adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell’articolo 62 del presente Statuto.

3. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

4. I regolamenti comunali sono pubblicati sul sito istituzione per essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 72

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all’articolo 6 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 73

Entrata in vigore

1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del presente statuto, lo stesso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è pubblicato nell’albo pretorio informatizzato del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio informatizzato del Comune.

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