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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 66 del 17 agosto 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI AURONZO DI CADORE (BELLUNO)

Delibera del Consiglio comunale nr. 20 del 30 giugno 2012

Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale approvate con deliberazione del consiglio comunale nr. 20 del 30 giugno 2012

Il Consiglio comunale con proprio atto nr. 20 del 30.06.2012 ha apportato allo Statuto le seguenti modificazioni ed integrazioni:

All’art. 6 - Regolamenti

Il secondo comma viene modificato nel seguente modo: “Nelle suddette materie, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suindicate norme generali e delle discipline statutarie.”

Il quarto comma viene modificato nel seguente modo: “Tutte le deliberazioni consiliari di approvazione dei regolamenti sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge; esse diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.”

Il quinto comma viene soppresso.

All’art. 10 - I Consiglieri

Al termine del primo comma viene aggiunto il seguente periodo: “collabora nell’amministrazione esercitando funzioni e compiti specifici eventualmente attribuitigli dal Sindaco.”

All’art. 20 - Competenze del Sindaco

Al primo comma, dopo il primo periodo, viene aggiunto il seguente: “Può attribuire particolari funzioni e compiti di collaborazione in alcune materie a consiglieri comunali.”

All’art. 24 -Composizione della Giunta

Il primo comma viene così sostituito: “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da tre Assessori, compreso il Vice Sindaco.”

Il terzo comma viene sostituito dal seguente: “E’ possibile la nomina ad Assessori di soggetti che non siano consiglieri comunali.”

All’art. 37 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Dopo il settimo, viene introdotto il seguente ottavo comma: “La Giunta può procedere alla copertura dei posti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.”

L’art. 47 – “Gestione dei servizi in forma associata” viene così riformulato:

“Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

I rapporti fra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi oltre alle forme indicate nel precedente articolo 45.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e di controllo degli Enti aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.”

Il Responsabile del Settore Amministrativo-contabile Rigato dott. Giovanni

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