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Bur n. 108 del 28 dicembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI CHIOGGIA (VENEZIA)

Delibera Consiglio comunale n. 55 del 18 aprile 2012

Approvazione nuovo statuto della città di Chioggia.

STATUTO DELLA CITTA' DI CHIOGGIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE

Art. 1 Comune di Chioggia

CAPO II - IL TERRITORIO - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 2 Territorio

Art. 3 Stemma, gonfalone, bandiera, sigillo

CAPO III - PRINCIPI E FINALITA'

Art. 4 Principi

Art. 5 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

Art. 6 Diritti di partecipazione

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art.7 Composizione del Consiglio Comunale

Art.8 Competenza del Consiglio

Art.9 Regolamento interno

Art.10 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

Art.11 Prerogative dei Consiglieri

Art.12 Doveri dei Consiglieri Comunali e loro decadenza

Art.13 Nomina del Presidente del Consiglio

Art.14 Elezioni Vicepresidenti del Consiglio

Art.15 Compiti del Presidente del Consiglio

Art.16 Gruppi consiliari

Art.17 Funzionamento del Consiglio

Art.18 Pubblicità delle sedute

Art.19 Votazioni del Consiglio Comunale

Art.20 Commissioni consiliari

Art.21 Commissioni di controllo o di garanzia

Art.22 Attribuzioni del Consiglio

Art.23 Attività programmatoria del Consiglio

CAPO II - LA GIUNTA E IL SINDACO

Art.24 Composizione della Giunta

Art.25 Attribuzioni della Giunta

Art.26 Attribuzioni del Sindaco

Art.27 Linee programmatiche di mandato

Art.28 Incarichi degli Assessori

Art.29 Vicesindaco

Art.30 Mozione di sfiducia

Art.31 Cessazione dalla carica di Assessore

CAPO III - NOMINE E TRASPARENZA

Art. 32 Nomine dei rappresentanti del Consiglio

Art. 33 Obblighi di trasparenza per i singoli

Art. 34 Obblighi di trasparenza per le società

Art. 35 Assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

Art. 36 Organizzazione amministrativa

Art. 37 Pari opportunità e qualificazione del lavoro

Art. 38 Analisi organizzativa

Art. 39 Ufficio per il controllo di gestione

Art. 40 Il Segretario Comunale

Art. 41 Direttore Generale

Art. 42 Vice Segretario Comunale

Art. 43 Dirigenza

Art. 44 Incarichi di direzione di progetto

Art. 45 Conferenza dei dirigenti

Art. 46 Incarichi a tempo determinato

Art. 47 Collaborazioni esterne

Art. 48 Attività consultiva dei Dirigenti e del Segretario Comunale

Art. 49 Stipula contratti

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 50 Servizi pubblici locali

Art. 51 Forme di gestione dei servizi pubblici

TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 52 Convenzioni, Consorzi e Unioni

Art. 53 Accordi di programma

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54 Forme associative e relazioni con il Comune

Art. 55 Istanze, petizioni e proposte popolari

Art. 56 Consulte comunali

Art. 57 Partecipazione popolare al procedimento amministrativo

Art. 58 Comitato utenti

Art. 59 Referendum consultivo

Art. 60 Diritti di informazione, di accesso e segnalazione

Art. 61 Difensore Civico

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 62 Bilancio e spese

Art. 63 Collegio dei revisori dei conti

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 Deliberazione e modificazioni dello Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE

Art. 1

Comune di Chioggia

1. Nel quadro dei principi delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana, il Comune di Chioggia è l'interprete istituzionale della comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela le specificità culturali, storiche, ambientali e socio economiche.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del presente Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale;

4. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, in modo da rendere la funzione amministrativa più adeguata agli interessi pubblici perseguiti.

5. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune sono determinati dal presente Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

CAPO II - IL TERRITORIO - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 2

Territorio

l. Il territorio del Comune di Chioggia è ricompreso tra i Comuni di Venezia, Campagna Lupia, Codevigo, Correzzola, Cona, Cavarzere, Loreo e Rosolina e, corrisponde all'area individuata e delimitata dall'allegata planimetria.

2. La sede del Comune di Chioggia è fissata in Corso del Popolo n. 1193, salvo apposita deliberazione del Consiglio Comunale, salvo apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo

1. Il Comune di Chioggia, che si fregia del titolo di Città, quale contrassegno della propria identità, usa lo stemma "d'argento al leone di rosso, con ornamenti esteriori da città".

2. La Città di Chioggia usa il Gonfalone costituito da "drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma d'argento al leone di rosso, con ornamenti esteriori di Città e con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione CITTA' DI CHIOGGIA; le parti di metallo ed i cordoni sono dorati e nella freccia è rappresentato lo stemma della Città; la cravatta ha nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".

3. Il gonfalone, si fregia delle seguenti decorazioni:

Medaglia d'oro, concessa da S.M. il re Umberto I di Savoia, con regio decreto in data 30 marzo 1899, quale distintivo d'onore, in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinanza nell'episodio militare dal 22 al 23 marzo 1848. Medaglia d'argento al valor civile, concessa dal sig. Presidente della Repubblica, con decreto in data 19 maggio 1954, per gli atti di coraggio compiuti dalla cittadinanza, nel novembre 1951, nel corso dell'alluvione del Polesine.

4. La Città di Chioggia usa la bandiera costituita da: drappo di rosso con sei strisce orizzontali rettangolari verso il battente caricato dallo stemma d’argento al leone di rosso, con ornamenti esteriori da Città. L’asta è ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.

5. La Città di Chioggia, per l'identificazione degli atti e documenti comunali, si serve del sigillo recante lo stemma «d'argento al leone di rosso con ornamenti esteriori da Città; sul bordo circolare l'iscrizione CITTA' DI CHIOGGIA».

6. Lo stemma, il gonfalone, la bandiera ed il sigillo, riprodotti nei documenti fotografici allegati, vanno utilizzati nel rispetto delle vigenti leggi.

7. Lo stemma appartiene alla Città di Chioggia ed il suo uso deve essere autorizzato dal Sindaco.

CAPO III - PRINCIPI E FINALITA'

Art. 4

Principi

l. Il Comune promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le istituzioni locali di altri paesi tramite iniziative di interesse comune.

2. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all’imparzialità, trasparenza, equità, efficienza, efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 5

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

l. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e gli altri diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali ed informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivo l'esercizio di tali diritti, secondo un’ottica tesa alla legalità e alla sicurezza.

1. bis Il comune riconosce la persona come fondamento della comunità.

Fine dell’azione amministrativa è il rispetto e la promozione della dignità umana, la tutela della vita e la valorizzazione del ruolo sociale della famiglia.

2. Il Comune, inoltre, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio dì marginalità secondo criteri stabiliti in via generale;

b) garantire e provvedere la più ampia partecipazione dei cittadini, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi anche utilizzando le nuove forme di democrazia digitale agevolando il diritto di informazione dei cittadini come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, per questo il comune si impegna a dar vita all’anagrafe pubblica degli eletti e nominati.;

c) promuovere iniziative volte ad eliminare le differenze, al fine di attuare reale parità di diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, condizioni fisiche e sociali;

d) attuare specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e promuovere, altresì, la rappresentanza di genere del 50% di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti;

e) riservare particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni anche attraverso la costituzione del Consiglio dei giovani;

f) conservare e tutelare l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante l'eliminazione delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria intesi come beni comuni da preservare secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. Il comune tutela e valorizza il proprio patrimonio ambientale e paesaggistico con una attenta politica del territorio, volta a promuovere, anche, il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili. Il Comune di Chioggia afferma la sua contrarietà al nucleare all’acquisto di derivati finanziari e di azioni di società coinvolte con il commercio di armi. Il comune riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Esso è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, essenziale per garantire l’accesso all’acqua e la pari dignità umana a tutti i cittadini;

g) evitare che l'appartenenza a partiti, sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo, costituisca condizione o motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

3. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.

Art. 6

Diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto spettano, salvo espresso provvedimento contrario, ai cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e politici ed abbiano la residenza nel Comune.

2. I diritti di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli per il cui esercizio sia prevista l'iscrizione alle liste elettorali del Comune, possono essere estesi, fermi gli altri requisiti, a coloro che abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio, pur se residenti in altri Comuni.

3. Il Comune in conformità ai principi e alle finalità dello statuto teso a favorire la più ampia partecipazione alla vita sociale e amministrativa della città favorisce, nelle forme previste dalla legge, la partecipazione dei residenti anche se non italiani.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 7

Composizione del Consiglio Comunale

l. Il Consiglio comunale è organo di governo con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. L'elezione e la durata del mandato, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. La prima seduta dopo l'elezione viene convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 8

Competenza del Consiglio

l. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità al fine di assicurare il perseguimento degli interessi collettivi, l'imparzialità nell'intervento della pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei principi di giustizia e solidarietà, etica e professionalità.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 9

Regolamento interno

3. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, sono disciplinati a mezzo di apposito Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio a maggioranza assolutadei suoi componenti.

4. In particolare il Regolamento disciplina:

a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;

b) il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;

c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni Consiliari;

d) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;

e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

f) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

g) i mezzi di controllo del Consiglio sull'attività degli altri organi comunali e degli organismi su cui ha la competenza;

h) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche.

i) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

l) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco, ad eccezione della seduta ordinaria di approvazione del bilancio preventivo e delle sedute straordinarie per l’approvazione del documento programmatico degli indirizzi generali di Governo e del Piano Regolatore Generale le quali saranno valide con l’intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge al Comune, computando in tal caso il Sindaco;

m) le modalità con cui il Presidente del Consiglio provvede ad assicurare adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

n) l’obbligo di astensione dal prendere parte alla seduta e alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 10

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Secondo modalità previste dal Regolamento saranno forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e sarà costituita altresì apposita struttura per l’espletamento dei compiti inerenti il funzionamento del Consiglio medesimo.

Art. 11

Prerogative dei Consiglieri

l. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, nell'interesse dell'intera comunità.

2. Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi partecipati o controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.

3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, mozioni e interpellanze, cui viene data risposta nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal Regolamento.

4. Qualora lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal Regolamento.

6. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra gli Organi collegiali dell’Ente (Consiglio e Giunta) il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri Comunali specifici compiti, delimitandone funzione e termini temporali, restando comunque esclusa la corresponsione di indennità alcuna a carico del bilancio comunale.

Art. 12

Doveri dei Consiglieri Comunali e loro decadenza

l. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il più ampio benessere dell'intera comunità locale, nonché di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali è membro.

2. Il Consigliere che per 3 volte consecutive non interviene alle sedute senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità indicate nel Regolamento che garantiscono in ogni caso il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative. Le cause giustificative sono insindacabili.

Art. 13

Nomina del Presidente del Consiglio

l. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge il Presidente del Consiglio, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, a maggioranza dei consiglieri assegnati. In caso di parità di voti si procede con una nuova votazione. Nel caso di ulteriore parità di voti viene eletto il più giovane di età.

2. Con la medesima maggioranza il Presidente può essere revocato a seguito di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, con le modalità di cui al successivo articolo 30.

Art. 14

Elezione Vice Presidenti del Consiglio

l. Il Consiglio elegge, dopo l’elezione del Presidente, con le stesse modalità di cui all’articolo precedente, due Vice presidenti, di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri della minoranza. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

2. Con la medesima maggioranza uno od entrambi i Vice presidenti possono essere revocati a seguito di una mozione di sfiducia presentata con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'art. 30.

Art. 15

Compiti del Presidente del Consiglio

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;

b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di concerto con il Sindaco;

c) convoca il Consiglio secondo la norme di legge;

d) stabilisce il calendario dei lavori del Consiglio Comunale informando il Segretario Generale e la dirigenza ai fini di una maggiore organizzare dei lavori del Consiglio a cui gli stessi devono attenersi;

e) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;

f) dirige le sedute del Consiglio, assicurandone l'ordine ed il regolare svolgimento.

g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo modalità previste dal Regolamento.

Art. 16 Gruppi consiliari

l. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del Regolamento interno.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista appartengono al medesimo gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare è formato da uno o più Consiglieri.

4. Al gruppo misto possono appartenere Consiglieri che si dissociano dal gruppo consiliare della lista in cui sono stati eletti.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio

l. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice presidente Anziano, Vice presidente e Consigliere anziano.

2. E' Vice Presidente anziano il Vice presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione dei Vice presidenti.

3. E' Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, colui che alle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il Regolamento stabilisce i casi nei quali il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 19

Votazioni del Consiglio Comunale

l. Salvo i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, le votazioni si effettuano a scrutinio palese secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatti salvi i differenti quorum prescritti dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 20

Commissioni consiliari

l. Il Consiglio istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, con criterio di rappresentanza, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, aventi funzioni istruttorie, propositive e consultive sui provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Ogni gruppo presente in Consiglio ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione consiliare.

Art. 21

Commissione di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza delle stesse è attribuita ad un consigliere della minoranza.

2. Il Regolamento disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di controllo o di garanzia.

Art. 22
Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 23

Attività programmatoria del Consiglio

Sono strumenti principali dell'attività programmatoria del Consiglio:

a) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

b) i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;

c) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica e loro varianti;

d) il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

e) la deliberazione di indirizzo o delibere-quadro attinenti a specifiche materie;

f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

CAPO II - LA GIUNTA E IL SINDACO

Art. 24

Composizione della Giunta comunale

l. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori previsto per legge nominati dal Sindaco, tra i quali un Vicesindaco.

3. La comunicazione al Consiglio degli Assessori, di specchiata moralità, nominati dal Sindaco è accompagnata dalla presentazione di un curriculum su titoli ed esperienze professionali e amministrative.

Art. 25

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 43, comma 2, lett. m), la Giunta delibera la costituzione in giudizio nei casi in cui siano impugnati atti o provvedimenti di competenza degli organi collegiali; in tal caso la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco.

Art. 26

Attribuzioni del Sindaco

l. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita inoltre le funzioni attribuitegli quale Ufficiale di Governo nonché quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

2. In particolare il Sindaco:

a) nomina, convoca e presiede la Giunta comunale;

b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione; assegna a tali soggetti, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento; conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;

c) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

d) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e sovraintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

f) relaziona annualmente la cittadinanza sull'azione svolta dalla sua Amministrazione.

Art. 27
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 28

Incarichi degli Assessori

l. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco nel rispettivo settore di amministrazione secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.

3. Nell’ambito della definizione degli incarichi assessorili, il Sindaco può attribuire ad un Assessore il compito di assicurare un’adeguata organicità agli interventi e ai servizi comunali nell’area di Sottomarina , intendondosi per tale l’area litoranea, di recente formazione, che va dal Porto di S. Felice al fiume Brenta, comprendendo anche il Centro Storico di Sottomarina. L’Assessore a ciò delegato assume la denominazione di Pro¿Sindaco di Sottomarina. La sua funzione in ogni caso deve inserirsi armonicamente nell’ambito dell’operato collegiale della Giunta Comunale.

4. Gli Assessori, se invitati, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 29

Vicesindaco

Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 30

Mozione di sfiducia

l. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata al protocollo dell’Ente. Il Segretario Generale provvederà a notificarla entro 2 giorni al Sindaco a mezzo di messo comunale, e ad informare contestualmente il Presidente del Consiglio.

3. Il Sindaco ha facoltà di depositare presso la Segreteria Generale memorie scritte a giustificazione del proprio operato entro cinque giorni dalla seduta consiliare. L’ufficio del Consiglio provvede ad inviare copia delle memorie a tutti i consiglieri comunali.

4. Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio comunale in seduta straordinaria da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione della mozione.

5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.

6. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito. Il dibattito si conclude con le dichiarazioni del Sindaco.

7. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si farà luogo allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del Decreto Legislativo 267/2000.

8. Il verbale del Consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del Segretario comunale è rimesso tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 31

Cessazione dalla carica di Assessore

l. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.

2. Le dimissioni dei singoli Assessori, indirizzate al Sindaco, sono presentate al protocollo e hanno effetto immediato.

3. il Sindaco è tenuto a dare motivata comunicazione al Consiglio dei provvedimenti adottati.

CAPO III - NOMINE E TRASPARENZA

Art. 32

Nomine dei rappresentanti del Consiglio

La nomina o la designazione dei rappresentanti del Consiglio negli organi in cui il Consiglio stesso abbia propri delegati, è disciplinata da apposito Regolamento. Il Regolamento deve prevedere sempre e comunque la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Art. 33

Obblighi di trasparenza per i singoli

I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori nonché i rappresentanti del Consiglio di cui all'art. 32 del presente Statuto, sono tenuti a comunicare, nei termini stabiliti dal Presidente del Consiglio, il quale dovrà stabilire le modalità della relativa pubblicazione, la propria appartenenza ad organismi, associazioni, enti e società che abbiano avuto, o possano intrattenere rapporti con il Comune.

Art. 34

Obblighi di trasparenza per le società

l. Le società concessionarie di servizi o che abbiano l'uso di beni del demanio comunale o di proprietà del Comune o che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero che risultino sottoscrittori di quote rilevanti di capitali in società di gestione di servizi pubblici Comunali, hanno l'obbligo, a norma di Regolamento ed a fini di trasparenza, di:

a) identificare le persone fisiche che sono titolari delle quote di maggioranza e/o che detengono direttamente od indirettamente o anche tramite intestazioni fiduciarie, il pacchetto di maggioranza;

b) di rendere verificabili gli averi ed i vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune;

c) consentire la verifica dei bilanci e della contabilità societaria o revisione e certificazione;

d) comunicare ogni modifica dell'assetto societario successivamente verificatosi con riferimento alla titolarietà di quote partecipative.

2. Il Regolamento determina i casi in cui detti obblighi siano in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione del contratto e della convenzione.

Art.35

Assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici

Le sovvenzioni, i contributi o altri vantaggi di carattere economico non interamente vincolati dalla Legge o da Regolamenti, nonché quelli che diano luogo ad attribuzione a soggetti privati o pubblici di particolari diritti nell'uso di beni o nella funzione di servizi comunali, sono disciplinati da apposito Regolamento, il quale stabilisce la forma di pubblicità partecipativa, i requisiti ed i criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei benefici stessi, nel rispetto del principio di parità di trattamento, nonché le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti stessi.

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Organizzazione amministrativa

1. Il Comune, nel rispetto dei principi e delle competenze stabiliti dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonchè all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti al medesimo attribuiti.

2. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a principi di trasparenza, legalità, imparzialità, funzionalità, economicità di gestione e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente capo e dall'apposito Regolamento.

3. Il Regolamento, in conformità alle norme legislative di principio e del presente Statuto, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individua gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; disciplina le modalità di funzionamento e coordinamento delle unità organizzative; determina la dotazione organica complessiva.

4. Il Regolamento di organizzazione, al fine di accrescere l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la qualità, la trasparenza, la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni e alle domande dell’utenza, deve ispirarsi ai seguenti principi:

-orientamento alla soddisfazione dell’utenza;

-separazione tra i ruoli di direzione politica e direzione amministrativa;

-coerenza tra struttura e strategia, mediante costante revisione e razionalizzazione della sua articolazione in funzione delle dinamiche dei bisogni dell’utenza, delle nuove e mutate competenze, del riparto di responsabilità, poteri e funzioni e dei meccanismi operativi;

-scomposizione della struttura organizzativa in macro e micro struttura;

-orientamento al risultato di tutta l’organizzazione, da conseguire mediante un efficace sistema di definizione e condivisione degli obiettivi, di controllo dei costi e dell’efficienza dei singoli servizi erogati;

-valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane;

-collegamento, ed interconnessione mediante sistemi informatici, delle attività degli uffici;

-garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

-pari opportunità tra uomini e donne sotto il duplice profilo dell’accesso e del trattamento sul lavoro;

-rispetto del sistema di relazioni sindacali.

Art. 37

Pari opportunità e qualificazione del lavoro

E' istituito il Consiglio di parità, formato da tre Consiglieri Comunali scelti e nominati secondo le modalità indicate dal Regolamento per il Consiglio Comunale, con compiti di iniziativa, proposta e consulenza per tutto ciò che riguarda la promozione e lo sviluppo della parità e delle pari opportunità. Le azioni positive di cui all'art. 5 del presente Statuto sono promosse con l'ausilio e secondo le proposte del Consiglio di parità. A quest'ultimo viene trasmesso il rapporto annuale della situazione del personale maschile e femminile previsto dalla legge.

Art. 38

Analisi organizzativa

l. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la loro rispondenza in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, nonché i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione. Tale relazione è redatta tenendo conto delle relazioni dei dirigenti responsabili delle diverse unità operative.

2. Sulla base delle risultanze della relazione annuale di cui al primo comma la Giunta:

a) adotta le misure organizzativi necessarie;

b) propone al Consiglio le eventuali modifiche al Regolamento di organizzazione;

3. Il Regolamento dell'organizzazione prevede le modalità per la mobilità interna del personale, compresi i dirigenti.

Art. 39

Ufficio per il controllo di gestione

l. E' istituito l'Ufficio per il controllo interno della gestione, nella composizione prevista dal Regolamento per l'organizzazione con il compito di:

a) rilevazione delle previsioni finanziarie ed economiche;

b) verifica dei risultati;

c) analisi degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni;

d) individuazione delle azioni di correzione eventualmente necessarie.

2. I risultati del processo di controllo interno della gestione vengono compendiati in periodici rapporti, aventi lo scopo di elaborare e di far conoscere ai Responsabili dei Servizi, ai Dirigenti ed agli Organi Comunali, i risultati finanziari ed economici conseguiti, nonché gli scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 40

Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato dal Sindaco secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari apicali e ne coordina l’attività, salvo quando, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

5. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

d) è responsabile delle procedure per l’esecutività delle deliberazioni, nonché della conservazione della relativa documentazione, unitamente al funzionario preposto.

Art. 41

Direttore Generale

Il Sindaco previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente ad eccezione del segretario del comune.

Art. 42

Vicesegretario Comunale

E’ prevista la figura del vicesegretario comunale per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 43

Dirigenza

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) ogni altro atto non espressamente riservato dalla legge o dallo statuto agli organi di governo del Comune;

m) la costituzione e la rappresentanza dell’Ente in giudizio a difesa dei propri atti, il conferimento dell’incarico di difesa all’Avvocatura civica o ad avvocati esterni e la sottoscrizione del relativo mandato ad litem; a tal fine non è richiesta alcuna preventiva deliberazione della Giunta di autorizzazione a stare in giudizio.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione, in relazione agli obiettivi dell’ente.

Art. 44

Incarichi di direzione di progetto

1. L’incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente stabilita per il raggiungimento di specifici obiettivi (progetto) è conferito al dirigente con provvedimento del Sindaco.

2. L’incarico di direzione di progetto è conferito a tempo determinato per la durata del progetto e può essere revocato a seguito di esigenze organizzative dell’ente con provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 45

Conferenza dei dirigenti

1. E’ istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e tutti i dirigenti del Comune.

Art. 46

Incarichi a tempo determinato

1. Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. I posti di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, sono coperti esclusivamente mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Sono fatti salvi e impregiudicati i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizione di cui a comma precedente, come introdotte dalla deliberazione C.C. n. 109 del 13.07.2009.

Art. 47

Collaborazioni esterne

l. Possono essere conferiti incarichi a contenuto tecnico-specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine in base alle disposizioni del Regolamento.

2. Il Regolamento determina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.

Art. 48

Attività consultiva dei Dirigenti e del Segretario Generale

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio comunale, che non sia di mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Dirigente del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione. In assenza dei responsabili, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile, secondo le leggi vigenti, dei pareri espressi.

Art. 49

Stipula contratti

La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 50

Servizi pubblici locali

l. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità e realizzare i programmi sociali, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici.

2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da individuare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti dei servizi ed i disciplinari dei servizi in concessione si conformano ai principi di cui al secondo comma e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi.

Art. 51

Forme di gestione dei servizi pubblici

l. L'erogazione dei servizi pubblici avviene in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento, secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. La forma di gestione è scelta dal Consiglio in base a criteri di efficienza, imparzialità, economicità e trasparenza.

TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 52

Convenzioni, Consorzi e Unioni

l. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica ed organizzativa ad altri enti locali.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Chioggia potrà stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, così come potrà costituire un consorzio tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge. Potrà anche costituire o partecipare ad Unioni di comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

3. Nelle convenzioni e negli Statuti sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

Art. 53

Accordi di programma

l. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o l’impiego di risorse da esse fornite. L’Accordo di programma determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Ove l'Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, la sottoscrizione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54

Forme associative e relazioni con il Comune

l. Il Comune di Chioggia riconosce e promuove i diritti costituzionali dell'uomo di riunirsi in formazioni sociali ed associazioni ove si svolga la sua personalità.

2. Promuove il volontariato a fini di solidarietà e promozione sociale per soddisfare bisogni sociali, civili, culturali e sportivi. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici. Promuove l’integrazione e la partecipazione dei cittadini all’attività del comune attraverso apposite consulte .

3. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:

a) di presentare istanze, petizioni e proposte e di accedere attraverso propri rappresentanti agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;

b) di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;

c) di avvalersi del Difensore Civico qualora venga istituito.

4. Viene istituito un apposito albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale. Il Regolamento comunale stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione, nonché i criteri per l'erogazione di eventuali finanziamenti.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte popolari

l. Ogni cittadino può rivolgere al Comune istanze e petizioni volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse proprio o della collettività.

2. Può altresì presentare interrogazioni per chiedere ragione di scelte operate dall'Amministrazione non conoscibili attraverso il normale esercizio del diritto di accesso.

3. Il dirigente competente dà risposta scritta e motivata, entro 60 giorni, alle istanze ed interrogazioni sottoscritte da almeno 250 cittadini.

4. I cittadini in numero non inferiore a 500 esercitano il potere di iniziativa popolare proponendo una bozza di deliberazione redatta nelle forme previste per la stessa.

5. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.

6. Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione a pena di inammissibilità.

Art. 56

Consulte comunali

l. Sono istituite Consulte comunali quali strumenti di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa del Comune di Chioggia.

2. Le Consulte sono nominate dal Sindaco. I membri delle Consulte restano in carica per un massimo di 4 anni e comunque non oltre lo scioglimento del Consiglio Comunale e non sono immediatamente rieleggibili. La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito.

3. Il Regolamento prevede la composizione, le modalità di funzionamento delle Consulte e ne definisce i rapporti con l'amministrazione.

Art. 57

Partecipazione popolare al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti che ne hanno titolo, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Vengono recepite le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme in materia di Statuto dei diritti del contribuente, demandando ad apposito regolamento dell’ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirino a semplificare l’attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e riduzioni degli adempimenti, a prevenire l’insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 58

Comitato utenti

E' prevista 1’istituzione di Comitati degli utenti con funzioni consultive e propositive sugli indirizzi gestionali e sulle prestazioni erogate da servizi pubblici.

Art. 59

I referendum consultivi, deliberativi e abrogativi

l. L'Amministrazione comunale riconosce i referendum consultivi, deliberativi e abrogativi come strumenti incisivi di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il referendum consultivo può essere indetto anche dal Consiglio Comunale col voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. E' indetto referendum consultivo su richiesta del 5% degli elettori del Comune risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme dei sottoscrittori della richiesta debbono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Sono indetti referendum deliberativi e abrogativi su richiesta del 12% degli elettori del comune risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le firme dei sottoscrittori della richiesta debbono essere autenticate nelle forme di legge.

5. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi, deliberativi e abrogativi esprimendo il proprio voto tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con diritto di elettorato attivo e passivo.

6. Sono ammesse alla consultazione referendaria le materie di esclusiva competenza dell' Ente locale.

7. Sono definite dal Regolamento le procedure, le formalità di consultazione e le modalità di controllo di un'apposita Commissione Consiliare sull'attuazione del referendum.

Art. 60

Diritti di informazione, di accesso e segnalazione

l. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.

2. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune; l’accesso si esercita secondo le disposizioni di legge e regolamento, mediante la visione ed l'estrazione di copia. L'esame degli atti e dei documenti è gratuito.

3. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dalla legge o dal Regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni.

5. Il Regolamento disciplina, in base a legge, le modalità dell’accesso, i casi di esclusione o differimento. Annualmente, in sede di determinazione di aliquote e tariffe, viene determinato l’ammontare del rimborso spese per il rilascio di copie.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

7. La Giunta Municipale informa i cittadini sul suo operato, mediante assemblee annuali.

8. Il doveroso diritto dei cittadini di segnalare eventuali disservizi e guasti va assicurato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito registro presso il Comando VV.UU. e l'istituzione di un numero verde.

Art. 61

Difensore Civico

1. Il comune, nelle forme previste dalla legge, può istituire il Difensore Civico.

2. Il comune potrà convenzionarsi con la Provincia di Venezia per il mantenimento della struttura logistica ed amministrativa del Difensore Civico.

TITOLO VIII - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 62

Bilancio e spese

l. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dalla legge e dai regolamenti comunali, in modo che gli stessi possano essere deliberati nei termini previsti dopo approfondita discussione.

2. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le spese senza l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché gli emendamenti emulativi e/o seriali.

3. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro i termini di legge.

Art. 63

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, un collegio dei revisori.

2. Ciascun componente del collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, riferendone i risultati al Collegio.

3. Il Collegio dei revisori:

a) vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni;

b) riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati di gestione;

c) formula rilievi e proposte per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente;

e) fornisce al Consiglio e ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo anche presenziando al Consiglio Comunale o alle Commissioni consiliari;

f) informa tempestivamente il Sindaco, che ne riferisce al Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

4. Sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64

Deliberazione e modificazione dello Statuto

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri o dai cittadini del Comune di Chioggia nelle forme e con le procedure di cui all'art. 57 del presente Statuto.


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