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Bur n. 55 del 13 luglio 2012


Materia: Statuti

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

Delibera Consiglio n. 4 del 23 arpile 2012

Disciplina della consulta per il parco. Approvazione modifiche al regolamento dell'ente.

Al Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 60 bis - Istituzione e composizione della Consulta per il Parco

1. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale e locale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all’area dei Colli Euganei.

2. Il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale è valutato sulla base della diffusione in ambito regionale nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna.

3. Gli organismi partecipanti devono avere sede legale o articolazione territoriale all’interno del Parco o comunque devono operare in modo significativo nell’ambito del territorio del Parco.

4. L’istituzione della Consulta è preceduta da adeguate forme di pubblicità. Gli organismi interessati devono presentare la propria candidatura allegando la seguente documentazione:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o regolamento da cui risulti, in particolare, un ordinamento interno democratico;

b) attestazione relativa al numero di aderenti;

c) relazione sulle attività svolte nei due anni precedenti e programma delle attività previste;

d) designazione di un rappresentante e di un sostituto per la partecipazione alla Consulta.

5. La Consulta può essere articolata in Sezioni Tematiche corrispondenti ai principali settori di competenza dell’Ente, in particolare:

a) tutela dell’ambiente;

b) tutela del patrimonio storico, architettonico e culturale;

c) turismo e promozione del territorio;

d) attività ricreative e sportive;

e) ricerca scientifica;

f) sviluppo sostenibile e promozione delle attività economiche locali.

6. Successivamente all’istituzione, la composizione della Consulta può essere integrata dal Consiglio ogni anno in base alle nuove candidature pervenute.


Art. 60 ter - Funzionamento della Consulta per il Parco

1. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o suo delegato da inviare per iscritto almeno dieci giorni prima con indicazione della data, ora e luogo della seduta e degli argomenti all’ordine del giorno. È ammessa la convocazione delle singole Sezioni Tematiche della Consulta, ove costituite, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

2. Ogni componente della Consulta partecipa alle sedute nella persona del rappresentante o del sostituto designati in sede di candidatura.

3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta o delle Sezioni Tematiche convocate. È prevista la possibilità di seconda convocazione nella stessa giornata; in questo caso è richiesta la presenza di un terzo dei componenti.

4. Le sedute sono pubbliche. Il Presidente può invitare esperti o rappresentanti di altri enti pubblici o organismi aventi specifica competenza in merito agli argomenti trattati.

5. Il Presidente presiede la seduta e ne dirige i lavori al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento della riunione. Non possono essere trattati argomenti diversi da quelli iscritti all’ordine del giorno.

6. Nel caso in cui la Consulta o le Sezioni Tematiche convocate intendano formalizzare atti di indirizzo, proposte o pareri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente contenente l’esposizione sintetica degli interventi e l’esito della discussione. Nel verbale sono altresì riportate le dichiarazioni richieste espressamente dai componenti.

8. I componenti della Consulta che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal Consiglio.

9. Ai partecipanti alla Consulta non è riconosciuto alcun emolumento né rimborso spese."



L’articolo 61 del Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente è modificato come segue:

a) nella rubrica le parole "e Consulta per il Parco" sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 1 le parole "e della Consulta per il Parco" sono soppresse;

c) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

d) il comma 3 è soppresso;

e) al comma 4 le parole "e della Consulta per il Parco" sono soppresse;

f) il comma 7 è soppresso.

IL DIRETTORE DR. MICHELE GALLO

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