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Bur n. 46 del 15 giugno 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 20 aprile 2012

Ripristino all'art. 8 dello statuto comunale, approvato con d.c.c. n. 30 del 27.05.2008 e ss.mm.ii., della figura del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 8 - Il presidente del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio Comunale quale figura distinta dal Sindaco.
  2. Nel caso in cui il Consiglio non elegga il Presidente, o nel caso di dimissioni dello stesso, presidente del consiglio comunale è il Sindaco.
  3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal ViceSindaco.
  4. Le funzioni che lo Statuto ed il Regolamento attribuiscono al Sindaco quale presidente del consiglio comunale, sono riferite al presidente del consiglio comunale ove eletto.
  5. Il Presidente che non adempie agli obblighi del proprio ufficio può essere revocato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Per procedere alla revoca, il Consiglio può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In caso di mancata convocazione nei termini previsti dallo statuto, il Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il ViceSindaco, convoca il consiglio nei successivi cinque giorni.

Il Segretario Generale Dr.ssa Laura BONDONI

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