Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 40 del 25 maggio 2012


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "VERONA EST", COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)

Statuto dell'Unione di Comuni Verona Est

Statuto dell'Unione di Comuni Verona Est - Approvato con Delibera consiliare n. 1 del 26/03/2012

Statuto dell'Unione di Comuni Verona Est
 

Statuto dell’Unione di Comuni

"VERONA EST"

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Istituzione dell’Unione

Art.2 - Finalità dell’Unione

Art.3 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

Art.4 - Durata dell’Unione

Art.5 - Recesso di un comune e scioglimento dell’Unione

Art.6 - Funzioni dell’Unione

Art.7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all’Unione

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell’Unione

Art.8 - Organi

Capo II - Il Consiglio

Art.9 - Composizione ed organizzazione interna

Art.10 - Competenze

Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art.12 - Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art.13 - Elezione del Presidente

Art.14 - Composizione e nomina della giunta

Art.15 - Il Presidente

Art.16 - Il Vicepresidente

Art.17 - La giunta

Art.18 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Art.19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

Art.20 - Normativa applicabile

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.21 - Principi generali

Art.22 - Principi in materia di gestione del personale

Art.23 - Principi di collaborazione

Art.24 - Principi della partecipazione

Art.25 - Principi in materia di servizi pubblici locali

Art.26 - Direzione dell’organizzazione

Art.27 - Segretario dell’Unione

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art.28 - Finanze dell’Unione

Art.29 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.30 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art.31 - Revisione economica e finanziaria

Art.32 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art.33 - Atti regolamentari

Capo II - Norme finali

Art.34 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.35 - Proposte di modifica dello statuto

Art.36 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Istituzione dell’Unione

Art. 1

1. Il presente Statuto, approvato dai consigli comunali di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione denominata "Verona Est".

2. La sede dell’Unione è situata a Colognola ai Colli - Piazzale Trento n° 2. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

5. I Comuni aderenti si impegnano a non appartenere contemporaneamente o ad aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale ovvero ad esercitare i servizi e funzioni affidati con altre forme di cooperazione.

6. L’adesione di altri comuni che ne facciano richiesta è subordinata:

- alla preventiva approvazione per il nuovo ingresso da parte del Consiglio dell’Unione che sarà efficace con l’approvazione di almeno i 2/3 dei componenti;

- all’approvazione dello statuto vigente dell’Unione Verona Est da parte del consiglio comunale interessato all’ingresso. Tale ingresso potrà decorrere non prima dei sei mesi dalla data di delibera di consiglio comunale di accettazione di ingresso dell’Unione.

Art. 2

Finalità dell’Unione

1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

2. L’Unione costituisce, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267, l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.

3. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e/o gestioni di servizi comunali.

Art. 3

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art. 4

Durata dell’Unione

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Recesso di un comune e scioglimento dell’Unione

1. Ogni comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di Giugno, ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

3. Lo scioglimento dell’Unione è disposto, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso. In particolare saranno definiti i rapporti con il personale dell’Unione che dovrà essere ricollocato prioritariamente presso i comuni partecipanti. Il personale dell’Unione pervenuto in seguito a provvedimento di mobilità dai comuni partecipanti, dovrà essere ricollocato presso il comune di provenienza sia nel caso di recesso di un comune che di scioglimento dell’Unione. La stessa procedura dovrà essere seguita anche nell’eventualità della soppressione presso l’Unione del servizio che aveva determinato la mobilità.

4. Il recesso di un Comune dall’Unione potrà comportare il collocamento in capo allo stesso del personale da esso proveniente e/o di quello proporzionalmente attribuibile in base al numero di abitanti, su indicazione della Giunta dell’Unione.

5. In merito ad eventuali rapporti obbligatori assunti dall’Unione verso terzi, il Comune che recede resta in ogni caso obbligato pro quota nei confronti dei terzi fino alla loro scadenza.

6. Le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Provincia di Verona.

Art. 6

Funzioni dell’Unione

1. I comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. È attualmente attribuito all’Unione, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

• Servizio di Vigilanza Urbana ed Amministrativa;

• Servizio mantenimento e custodia cani randagi;

• Servizio di Assistenza Sociale;

• Servizio di Assistenza Domiciliare;

• Servizio Informagiovani;

• Nucleo di valutazione;

• Servizio trasporto scolastico;

• Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune;

• Servizi Informatici di interesse Territoriale Comunali;

e di tutte le attività ad essi collegate come esplicitato nel comma 3.

3. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento di norma è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai comuni.

4. Il "Servizio Comunale di notificazione degli atti del Comune" viene svolto dall’Unione a livello sussidiario, restando comunque in capo ai singoli Comuni aderenti, la possibilità di notificare gli atti che riterranno opportuni o necessari.

5. È consentito il trasferimento di ulteriori singole funzioni da parte dei comuni partecipi all’Unione.

6. È riservata in capo all’Ente la potestà di sottoscrivere convenzioni per l’espletamento di servizio in forma associata con altri Comuni/Enti esterni all’Unione stessa.

Art. 7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all’Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione è deliberato dai consigli comunali con maggioranza semplice dei presenti. Il trasferimento ha effetto allo scadere dei sei mesi dall’avvenuta efficacia dell’ultima delibera di Consiglio Comunale approvata. Con lo stesso atto, vengono disciplinati i profili organizzativi previamente concordati con l’Unione per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti. Il conferimento volontario di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salvo la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l’utenza. Le funzioni trasferite si perfezionano con l’atto di recepimento del Consiglio dell’Unione.

2. È ammesso il trasferimento all’Unione di funzioni e/o gestioni di servizi da parte anche di un singolo Comune.

3. È consentito trasferire ulteriori competenze in deroghe ai tempi indicati al 1° comma, ma in ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire all’Unione stessa, ed ai singoli Comuni, la possibilità di iscrizione a bilancio degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Organi dell’Unione

Art. 8

Organi

1. Sono organi di governo dell’Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta dell’Unione.

2. I componenti del consiglio dell’Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni che li hanno nominati e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

3. Il Presidente dell’Unione è ricompreso nel numero di componenti assegnati a ciascun Comune. Dura in carica per un periodo di 2 anni dalla data della sua elezione e vi rimane in regime di prorogatio, sino alla nomina del successore. Il Presidente può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

4. I componenti della Giunta dell’Unione durano in carica quanto il Presidente che li ha nominati o del Sindaco che li ha designati. Allo scadere essi possono essere nominati nuovamente senza limiti temporali.

5. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Capo II

Il Consiglio

Art. 9

Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell’Unione è composto da n. 3 (tre) Consiglieri per ogni Comune aderente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione e della Giunta non può superare il numero previsto dalle norme per i Comuni di pari dimensione demografica.

3. Il Consiglio dell’Unione adotta un Regolamento per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10

Competenze

1. Il consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo biennale recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale detto organo esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa annuale dell’Ente.

3. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al consiglio in merito all’attività svolta e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. La Giunta provvede all’organizzazione dell’Ente, allo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati, in conformità agli indirizzi espressi dal consiglio.

5. Fermo restando il potere di nomina dei rispettivi rappresentanti in seno ad Enti, Aziende/Istituzioni/Società, riservato ai Comuni, l’Unione, nell’ipotesi che all’interno dei suddetti organismi, ove sia prevista una rappresentanza degli Enti partecipi in modo proporzionale, può proporre la nomina in seno agli stessi di uno o più rappresentanti dell’Unione. Tale nomina sarà stabilita previo accordo tra i Sindaci partecipi. Il provvedimento di nomina verrà assunto dal Consiglio dell’Unione.

6. Con analogo provvedimento consiliare, vengono eventualmente revocati i rappresentanti di cui al comma precedente.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

3. I Consiglieri dell’Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento e l’informazione verso i rispettivi Consigli Comunali di appartenenza sulle attività dell’Unione.

Art. 12

Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione.

5. Decadenza:

- in caso di decadenza del Sindaco e di tutto il Consiglio Comunale, partecipa alle sedute del Consiglio dell’Unione e alle sedute della Giunta il Commissario straordinario;

- nell’eventualità che il Sindaco decaduto sia Presidente dell’Unione la presidenza della stessa verrà assunta dal Vice Presidente nominato;

- nell’eventualità di decesso di un Sindaco, considerato che i Consiglieri rimangono in carica, rimangono in capo agli stessi facenti parte dell’Unione tutte le funzioni ad essi attribuite.

6. La revoca dalla carica di Consigliere dell’Unione, deliberata dal relativo Consiglio comunale, diviene efficace dal momento dell’assunzione al protocollo generale dell’Unione della comunicazione del provvedimento e non necessita di presa d’atto.

7. Fermo restando il termine di cui al comma 4, relativo alla nomina dei nuovi consiglieri che dovranno partecipare al consiglio dell’Unione, il medesimo Organo, nelle more della nomina, potrà adottare tutti gli atti di propria competenza al fine di garantire la continuità amministrativa ed operativa dell’Ente.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art. 13

Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata e presieduta dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dall’insediamento, il Consiglio dell’Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell’Unione tra i Sindaci che la costituiscono e facenti parte del Consiglio dell’Unione.

2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il più anziano d’età.

3. Non può assumere la carica di Presidente il Sindaco la cui Amministrazione abbia scadenza nei due anni di mandato del nuovo Presidente.

Art. 14

Composizione e nomina della giunta

1. La giunta è composta dal Presidente dell’Unione e da un numero di Assessori pari al numero di comuni che aderiscono all’Unione. Ogni comune aderente all’Unione deve comunque essere rappresentato in Giunta, fatto salvo in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 9 comma 1.

2. Il Presidente dell’Unione nomina gli Assessori, su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l’Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle giunte e dei consigli comunali.

3. Il Presidente può esercitare il diritto di revoca dandone motivazione ai Sindaci e al Consiglio dell’Unione.

4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell’Unione, il Presidente dà comunicazione allo stesso della formazione e di ogni modifica nella composizione della Giunta.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività della Giunta.

3. Spetta al Presidente l’esercizio della rappresentanza dell’Unione. La rappresentanza dell’Ente in giudizio è esercitata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta.

4. Il Presidente, entro il primo trimestre di ogni anno, nelle sedi che ogni Comune a rotazione metterà a disposizione, convoca l’Assemblea dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, aperta al pubblico, e relaziona agli amministratori sull’attività svolta nell’anno precedente e sulle attività programmate per l’anno in corso.

Art. 16

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art. 17

La Giunta

1. La giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

4. La giunta delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco, Assessore o Consigliere nel comune di provenienza determina la cessazione dall’ufficio di Assessore nella giunta dell’Unione.

3. Il Presidente, previo accordo con il Sindaco interessato, provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 19

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco nel comune di provenienza determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell’Unione determina l’assunzione della carica da parte del Vice Presidente (per l’ordinaria amministrazione).

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 20

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21

Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta.

2. L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23.

Art. 22

Principi in materia di gestione del personale

1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, come previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

3. Ogni problematica riguardante l’impianto dell’organizzazione del lavoro e del personale sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori come previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente.

Art. 23

Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di autorizzazione alla collaborazione al di fuori del normale orario di servizio, ovvero mediante distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi comuni.

4. L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 24

Principi della partecipazione

1. L’Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto all’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio.

2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "Carta dei Servizi" quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

Art. 25

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.

Art. 26

Direzione dell’organizzazione

1. Il Presidente dell’Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un Direttore al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’Unione sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell’Unione.

Art. 27

Segretario dell’Unione

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

2. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all’Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

3. Il Presidente dell’Unione può nominare un Segretario al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

4. Le funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il rapporto con l’Unione sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 28

Finanze dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione ha autonomia impositiva riferita ai servizi e alle funzioni ad essa trasferiti. Competono all’Ente gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, ivi comprese le quote relative alle sanzioni comminate dalla Polizia Locale per le violazioni del Codice della Strada.

3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

5. I trasferimenti finanziari da parte dei Comuni aderenti si suddividono in contributi ordinari e contributi straordinari.

6. L’Unione iscrive annualmente in bilancio un contributo ordinario dai comuni per il finanziamento indistinto di tutte le spese correnti. Tale contributo è ripartito tra tutti i comuni aderenti in proporzione al numero di abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. Qualora il trasferimento all’Unione di funzioni e/o servizi non sia avvenuto da parte della totalità dei comuni aderenti, i relativi costi, aumentati del 5% a titolo di quota costi generali e al netto delle entrate specifiche agli stessi correlate, saranno ripartiti esclusivamente tra i comuni che ne beneficiano, utilizzando i medesimi criteri di proporzionalità di cui al paragrafo precedente.

7. I trasferimenti straordinari dei comuni sono istituiti a seguito di richiesta di aumento quantitativo di uno specifico servizio fornito dall’Unione. La richiesta è sottoposta all’approvazione da parte della Giunta e ne viene data attuazione, da parte del competente responsabile di Settore, solo dopo l’acquisizione del relativo impegno di spesa da parte del Comune richiedente.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. A tal fine i comuni curano di deliberare, per quanto possibile, i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 30

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’Unione.

Art. 31

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell’Unione elegge, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n°267/2000, l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 32

Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato, mediante estensione dell’affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l’Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 33

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei comuni che costituiscono l’Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Colognola ai Colli.

Capo II

Norme finali

Art. 34

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia.

2. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

3. Gli organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 35

Proposte di modifica dello statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti e sulla base di un testo concordato.

2. Le suddette deliberazioni, ad avvenuta esecutività, saranno trasmesse al Consiglio dell’Unione che le recepirà per presa d’atto. Lo Statuto modificato verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all’Albo dei Comuni aderenti e dell’Unione, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto modificato entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio di tutti i Comuni aderenti e dell’Unione. L’Unione provvederà a comunicare a tutti i Comuni aderenti la data di esecutività dello Statuto modificato.

Art. 36

Disposizioni finali e transitorie

1. I Comuni partecipi, in conseguenza della modifica del presente Statuto, provvedono entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore alla nomina dei Consiglieri dell’Unione. In difetto l’organo consigliare proseguirà l’attività ai sensi dell’art. 12, comma 7.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

3. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno di pubblicazione all’Albo On-Line dell’Unione. All’atto della pubblicazione all’Albo si dovrà provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. ed all’invio al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

IL PRESIDENTE ALBERTO MARTELLETTO


(seguono allegati)

Statuto_239879.doc

Torna indietro