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Bur n. 21 del 16 marzo 2012


Materia: Urbanistica

COMUNE DI CESSALTO (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 10 del 27 febbraio 2012

Approvazione del primo Piano degli Interventi (art. 18, c. 2 della L.R. 11/2004) e conferma accordo pubblico-privato art. 6 L.R. 11/2004)

Il Sindaco illustra la proposta agli atti del consiglio. Espone che sono pervenute alcune osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Treviso n. 267 del 17 ottobre 2011, è stato ratificato, ai sensi dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cessalto (TV), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 28/09/2011. Detta deliberazione è stata pubblicata sul BUR n. 84 del 11 novembre 2011 rendendo efficace il Piano di Assetto del Territorio dal 26 novembre 2011;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 novembre 2011 è stato adottato il Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

- con la stessa deliberazione di cui sopra è stato approvato uno schema di accordo pubblico privato con la Ditta Immobiliare EMME Srl, i cui contenuti saranno parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004;

- in data 01 dicembre 2011 si è provveduto a depositare il suddetto Piano degli Interventi, unitamente all’Accordo pubblico privato, a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune, dando notizia del suddetto deposito tramite avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune e su due quotidiani locali, come previsto all’art. 18 comma 3 della L.R. 11/2004;

Atteso che entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto deposito dei suddetti atti sono pervenute, per quanto attiene al Piano degli Interventi, n. 5 osservazioni da parte degli interessati, mentre relativamente all’accordo pubblico privato non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere di compatibilità idraulica, prot. n. 580115/63.05 del 13 dicembre 2012, rilasciato dalla Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l’Ambiente – Unità di progetto Genio Civile di Treviso;

Visto il parere dell’Azienda ULSS 9 Treviso, prot. n. 580115/63.05 del 13 dicembre 2012;

Viste le osservazioni, e relative proposte di controdeduzioni, riportate nella seguente tabella:


N

NOME

CONTENUTO Sintetico

TEMA

VALUTAZIONE

1

Lorenzo Bittolo e

Egidio Buran

1. Chiedono di modificare l’art. 16 punto 1 inserendo il vincolo della conferma della permanenza dell’esercizio dell’attività insediata fino alla cessazione della ditta esistente ed attualmente attiva.

NTO

L’osservazione è respinta in quanto attività di locale interesse produttivo, economico e sociale, ritenute compatibili con il contesto urbano in cui sono ubicate.

2. Chiedono di variare la destinazione dell’area ex consorzio agrario indicata come zona Db2 "Industriale da riconvertire" in zona E "Agricola".

Tav 1 e 2

L’osservazione è respinta in quanto indicando l’area come zona industriale da riconvertire vengono confermate le indicazioni del P.R.G. e recepite le direttive del P.T.C.P. e del P.A.T. che ne prevedono riconversione.

3. Chiedono di rivedere alcuni gradi di protezione in quanto determinati fabbricati vengono equiparati ad altri aventi natura e origine storica diversa.

Tav 3-1

L’osservazione è respinta in quanto nel P.I. è stata prevista una rivisitazione delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati di interesse storico e dei relativi gradi di protezione. Tali edifici sono stati suddivisi in:

1. edifici con vincolo monumentale e loro pertinenze;

2. edifici significativi nell’impianto anche se non vincolati e loro pertinenze;

3. edifici appartenenti al tessuto minore e loro pertinenze;

4. edifici estranei al tessuto e loro pertinenze.

Il tipo di intervento, esclusi gli edifici di grado 1, potrà essere modificato previa adeguata documentazione storico-tecnica redatta dai professionisti e verificata dai tecnici del comune. Inoltre all’art.29 delle NTO è previsto, nel caso sia dimostrata l’errata o non precisa delimitazione dell’unità edilizia riportata dalle planimetrie di Piano, l’individuazione corretta potrà essere fatta volta per volta, in occasione dell’intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell’ambito della istruttoria preliminare dell’atto abilitativo dell’intervento stesso.

4. Chiedono di eliminare il lotto individuato con il progressivo 10 in quanto già edificato.

Tav 3-1

L’osservazione è accolta parzialmente in quanto per mero errore grafica il lotto è stato indicato di dimensioni superiori allo stato di fatto.

5. Chiedono di inserire il fabbricato nella lottizzazione "Valeri" in Via Tomba.

CTR

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di aggiornamento della base cartografica CTR

6. Chiedono di aggiornare la cartografia di base:

- inserire la rotatoria di Via Roma;

- modificando il verde di Via Magnadola lungo il canale Piavon;

- inserire il distributore in via Dante;

- cambiare la campitura del palazzetto dello sport;

- modificare la campitura degli edifici in quanto di difficile comprensione.

CTR

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di aggiornamento della base cartografica CTR. Si precisa che le campiture degli edifici e la struttura della CTR non sono modificabili in quanto tipologie grafiche standard definite dalla regione:

- righe oblique: edifici residenziali;

- reticolo quadrettato: edifici produttivi.

7. Chiedono di modificare i cartiglio degli elaborati indicando il nominativo dell’attuale Segretario Comunale.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore.

2

Giovanni Viotto

Chiede di eliminare il lotto libero n°13 e contestualmente variare la destinazione d’uso da "edificabile" a "non edificabile".

Tav

3-1a

L’osservazione è accolta togliendo l’individuazione di lotto libero, inserendo contestualmente l’area in oggetto come verde privato.

3

Associazione Comitato Cittadini per la Salute

Chiedono che il canale Brian sia sottoposto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è respinta in quanto il canale Brian non è soggetto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, vincolo di natura sovraordinata e quindi non soggetto a variazioni da parte dell’ente comunale.

4

Fabio Gabbana

Chiede che il canale Brian sia sottoposto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è respinta in quanto il canale Brian non è soggetto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, vincolo di natura sovraordinata e quindi non soggetto a variazioni da parte dell’ente comunale.

5

Nicolò Piana

1. Chiede di eliminare dal terzo comma la frase:" tutte quelle destinazioni d’uso che, a giudizio del Comune, siano ritenute compatibili con la destinazione d’uso residenziale" in quanto la dicitura è aleatoria.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta consente di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l’applicabilità.

2. Chiede di modificare i tipi di intervento consentiti dal 26.11.2016, comma 2, aggiungendo la possibilità di ampliamento degli edifici produttivi esistenti, in quanto il P.A.T. nelle aree produttive non ampliabili, vieta solamente la realizzazione di nuove edificazioni ad uso produttivo.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta rispecchia le indicazioni contenute nel P.A.T. approvato.

3. Chiede di modificare il paragrafo relativo al grado di protezione 4 inserendo la possibilità di ampliamento della sola parte residenziale fino ad un volume massimo di 800 mc.

L’osservazione è accolta in quanto la possibilità di ampliamento fino ad 800 mc può essere un incentivo al recupero degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale.

4. Chiede di modificare la frase: "L’altezza delle recinzioni non potrà superare i ml. 2,20" con la frase: "L’altezza delle recinzioni non potrà superare i ml. 1,50" in congruità con le indicazione del Regolamento edilizio Vigente.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

5. Chiede di modificare la frase "Le nuove installazioni delle Stazioni Radio Base possono essere localizzate solo all’interno delle aree destinate a servizio comune F2 - Servizi Tecnologici (10-11-12-13)" con la frase: "Le nuove installazioni delle Stazioni Radio Base possono essere localizzate solo all’interno delle aree destinate a servizio comune F2 - Servizi Tecnologici (11-12-13)" in congruità con le indicazione delle Norme Tecniche.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

6. Chiede di modificare il titolo della tavola aggiungendo in calce la dicitura: "Zone di tutela" in quanto si ritiene preferibile distinguere la denominazione tra tavole 1 e tavole 2 specificandone il contenuto.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta facilità la riconoscibilità e la distinzione tra i vari elaborati grafici.

7. Chiede di inserire le delimitazioni dei centri abitati ai sensi della L. 865/71 in quanto tali ambiti non sono assoggettati a vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta facilita la comprensione e l’applicabilità della normativa relativa al vincolo paesaggistico.

8. Chiede di modificare il perimetro del lotto libero n°10 in base allo stato di attuazione del Piano di lottizzazione "Valeri".

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

9. Chiede di inserire l’individuazione del PIRUEA denominato "Area Centrale Cessalto" in quanto SUA ancora vigente.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.


Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del territorio" con particolare riferimento agli articoli 17 e 18;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Data lettura dell’osservazione n. 1.1 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Contrari: n. 2 (Bittolo e Buran)            - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.2 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Contrari: n. 2 (Bittolo e Buran)            - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.3 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Contrari: n. 2 (Bittolo e Buran)            - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.4 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Contrari: n. 2 (Bittolo e Buran)            - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.5 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 14;     - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.6 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 14;     - Astenuti: n. 2 (Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 1.7 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 2 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Astenuti: n. 4 (Bittolo, Buran, Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 3 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Astenuti: n. 4 (Bittolo, Buran, Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 4 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Astenuti: n. 4 (Bittolo, Buran, Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.1 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 13;     - Astenuti: n. 3 (Bittolo, Buran e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.2 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Astenuti: n. 4 (Bittolo, Buran, Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.3 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 12;     - Astenuti: n. 4 (Bittolo, Buran, Benvegnù e Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.4 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.5 e della relativa controdeduzione il cons. Buran chiede che differenza c’è. Risponde il tecnico arch. De Zan presente in sala e posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.6 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.7 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.8 e della relativa controdeduzione posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 13;     - Contrari: n. 2 (Bittolo e Buran)                       - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Data lettura dell’osservazione n. 5.9 e della relativa controdeduzione il cons. Buran chiede spiegazioni. Risponde l’arch. De Zan e posta in votazione, con il seguente esito:

   - Favorevoli: n. 15;     - Astenuti: n. 1 (Zanin);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 consiglieri (Zanin, Bittolo, Buran e Benvegnù);

DELIBERA

 

1) di esprimersi in merito alle osservazioni al Piano degli Interventi pervenute da parte degli interessati come segue:


N

NOME

CONTENUTO Sintetico

TEMA

VALUTAZIONE

1

Lorenzo Bittolo e

Egidio Buran

1. Chiedono di modificare l’art. 16 punto 1 inserendo il vincolo della conferma della permanenza dell’esercizio dell’attività insediata fino alla cessazione della ditta esistente ed attualmente attiva.

NTO

L’osservazione è respinta in quanto attività di locale interesse produttivo, economico e sociale, ritenute compatibili con il contesto urbano in cui sono ubicate.

2. Chiedono di variare la destinazione dell’area ex consorzio agrario indicata come zona Db2 "Industriale da riconvertire" in zona E "Agricola".

Tav 1 e 2

L’osservazione è respinta in quanto indicando l’area come zona industriale da riconvertire vengono confermate le indicazioni del P.R.G. e recepite le direttive del P.T.C.P. e del P.A.T. che ne prevedono riconversione.

3. Chiedono di rivedere alcuni gradi di protezione in quanto determinati fabbricati vengono equiparati ad altri aventi natura e origine storica diversa.

Tav 3-1

L’osservazione è respinta in quanto nel P.I. è stata prevista una rivisitazione delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati di interesse storico e dei relativi gradi di protezione. Tali edifici sono stati suddivisi in:

1. edifici con vincolo monumentale e loro pertinenze;

2. edifici significativi nell’impianto anche se non vincolati e loro pertinenze;

3. edifici appartenenti al tessuto minore e loro pertinenze;

4. edifici estranei al tessuto e loro pertinenze.

Il tipo di intervento, esclusi gli edifici di grado 1, potrà essere modificato previa adeguata documentazione storico-tecnica redatta dai professionisti e verificata dai tecnici del comune.

Inoltre all’art.29 delle NTO è previsto, nel caso sia dimostrata l’errata o non precisa delimitazione dell’unità edilizia riportata dalle planimetrie di Piano, l’individuazione corretta potrà essere fatta volta per volta, in occasione dell’intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell’ambito della istruttoria preliminare dell’atto abilitativo dell’intervento stesso.

4. Chiedono di eliminare il lotto individuato con il progressivo 10 in quanto già edificato.

Tav 3-1

L’osservazione è accolta parzialmente in quanto per mero errore grafica il lotto è stato indicato di dimensioni superiori allo stato di fatto.

5. Chiedono di inserire il fabbricato nella lottizzazione "Valeri" in Via Tomba.

CTR

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di aggiornamento della base cartografica CTR

6. Chiedono di aggiornare la cartografia di base:

- inserire la rotatoria di Via Roma;

- modificando il verde di Via Magnadola lungo il canale Piavon;

- inserire il distributore in via Dante;

- cambiare la campitura del palazzetto dello sport;

- modificare la campitura degli edifici in quanto di difficile comprensione.

CTR

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di aggiornamento della base cartografica CTR. Si precisa che le campiture degli edifici e la struttura della CTR non sono modificabili in quanto tipologie grafiche standard definite dalla regione:

- righe oblique: edifici residenziali;

- reticolo quadrettato: edifici produttivi.

7. Chiedono di modificare i cartiglio degli elaborati indicando il nominativo dell’attuale Segretario Comunale.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore.

2

Giovanni Viotto

Chiede di eliminare il lotto libero n°13 e contestualmente variare la destinazione d’uso da "edificabile" a "non edificabile".

Tav

3-1a

L’osservazione è accolta togliendo l’individuazione di lotto libero, inserendo contestualmente l’area in oggetto come verde privato.

3

Associazione Comitato Cittadini per la Salute

Chiedono che il canale Brian sia sottoposto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è respinta in quanto il canale Brian non è soggetto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, vincolo di natura sovraordinata e quindi non soggetto a variazioni da parte dell’ente comunale.

4

Fabio Gabbana

Chiede che il canale Brian sia sottoposto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è respinta in quanto il canale Brian non è soggetto a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, vincolo di natura sovraordinata e quindi non soggetto a variazioni da parte dell’ente comunale.

5

Nicolò Piana

1. Chiede di eliminare dal terzo comma la frase:" tutte quelle destinazioni d’uso che, a giudizio del Comune, siano ritenute compatibili con la destinazione d’uso residenziale" in quanto la dicitura è aleatoria.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta consente di esplicitare il testo normativo facilitandone la comprensione e l’applicabilità.

2. Chiede di modificare i tipi di intervento consentiti dal 26.11.2016, comma 2, aggiungendo la possibilità di ampliamento degli edifici produttivi esistenti, in quanto il P.A.T. nelle aree produttive non ampliabili, vieta solamente la realizzazione di nuove edificazioni ad uso produttivo.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta rispecchia le indicazioni contenute nel P.A.T. approvato.

3. Chiede di modificare il paragrafo relativo al grado di protezione 4 inserendo la possibilità di ampliamento della sola parte residenziale fino ad un volume massimo di 800 mc.

L’osservazione è accolta in quanto la possibilità di ampliamento fino ad 800 mc può essere un incentivo al recupero degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale.

4. Chiede di modificare la frase: "L’altezza delle recinzioni non potrà superare i ml. 2,20" con la frase: "L’altezza delle recinzioni non potrà superare i ml. 1,50" in congruità con le indicazione del Regolamento edilizio Vigente.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

5. Chiede di modificare la frase "Le nuove installazioni delle Stazioni Radio Base possono essere localizzate solo all’interno delle aree destinate a servizio comune F2 - Servizi Tecnologici (10-11-12-13)" con la frase: "Le nuove installazioni delle Stazioni Radio Base possono essere localizzate solo all’interno delle aree destinate a servizio comune F2 - Servizi Tecnologici (11-12-13)" in congruità con le indicazione delle Norme Tecniche.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

6. Chiede di modificare il titolo della tavola aggiungendo in calce la dicitura: "Zone di tutela" in quanto si ritiene preferibile distinguere la denominazione tra tavole 1 e tavole 2 specificandone il contenuto.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta facilità la riconoscibilità e la distinzione tra i vari elaborati grafici.

7. Chiede di inserire le delimitazioni dei centri abitati ai sensi della L. 865/71 in quanto tali ambiti non sono assoggettati a vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L’osservazione è accolta in quanto la modifica proposta facilita la comprensione e l’applicabilità della normativa relativa al vincolo paesaggistico.

8. Chiede di modificare il perimetro del lotto libero n°10 in base allo stato di attuazione del Piano di lottizzazione "Valeri".

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

9. Chiede di inserire l’individuazione del PIRUEA denominato "Area Centrale Cessalto" in quanto SUA ancora vigente.

L’osservazione è accolta in quanto trattasi di mero errore al quale è opportuno porre rimedio.

2) di approvare il piano degli interventi adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 novembre 2011, con le modifiche conseguenti all’accoglimento di talune osservazioni ed alle modifiche introdotte per effetto dei pareri pervenuti successivamente all’adozione del Piano stesso e che non hanno prodotto alcuna modifica sostanziale, redatto dall’arch. Dino De Zan della Società D-Recta Srl di San Fior (TV) formato dagli elaborati di seguito elencati:

- TAV. 1.1 Intero territorio comunale;

- TAV. 1.2 Intero territorio comunale;

- TAV. 2.1 Intero territorio comunale – tavola delle tutele

- TAV. 2.2 Intero territorio comunale – tavola delle tutele

- TAV. 3.1a Zone significative “Cessalto”;

- TAV. 3.1b Zone significative “Cessalto”;

- TAV. 3.2 Zone significative “S.M. di Campagna”;

- TAV. 3.3 Zone significative “S.Anastasio, Via Vela e Via Calnova”;

- TAV. 4 Centro storico;

- Norme Tecniche Operative (NTO);

- Relazione programmatica;

- Dimensionamento;

- Registro crediti edilizi;

- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

- Quadro conoscitivo.

3)  di confermare lo schema di accordo pubblico privato, allegato alla presente di cui ne fa parte integrante, con la ditta Immobiliare EMME Srl, con sede in via Maggiore n. 193, Cessalto (TV), autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso, i cui contenuti saranno parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004;

4) di stabilire, relativamente alla sottoscrizione dell’accordo pubblico privato, quanto segue:

-  i termini massimi per la sottoscrizione dell’accordo sono stabiliti in trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

-   la mancata sottoscrizione dell’accordo entro il termine previsto comporta l’impossibilità per la parte privata di procedere alla realizzazione degli interventi di trasformazione previsti

-   l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di cui al presente punto, a fronte di motivazioni e verificato il prevalente interesse pubblico. L’eventuale proroga verrà concessa con provvedimento della Giunta Comunale;

5) di identificare gli elaborati suddetti mediante la dicitura “approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27.02.2012”, e disporre che gli elaborati del piano degli interventi, debitamente adeguati, vengano successivamente messi a disposizione del pubblico a cura degli uffici comunali;

6) di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cessalto di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004 art. 18.

 

***

La presente deliberazione, con successiva votazione che riporta il seguente esito: voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 consiglieri (Zanin, Bittolo, Buran e Benvegnù), viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

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