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Bur n. 41 del 10 giugno 2011


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)

Decreto n. 8252 del 26 maggio 2011

Declassificazione tratto di strada vicinale nel territorio comunale di Brendola.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 2 del Nuovo CdS, approvato con D.lgs. 30.4.1992, n. 285, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 10.9.93, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo CdS, approvato con D.P.R. 16.9.96, n. 810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;

Visto il D.lgs. 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del Capo I della legge 15.3.97, n. 59 e s. m. i.;

Vista la LR 13.4.01, n. 11 ed, in particolare, l’art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;

Vista la deliberazione 3.8.01, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 28.09.07, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di permutare la porzione stradale così catastalmente individuate:

  • N.C.T. - Comune di Brendola - F. 7 – M.le n. 1937, ovvero del relitto stradale che costituiva un tratto del percorso ciclo pedonale denominato “strada di Alessio”, per una superfice di mq. 56, adiacente ai m.li n. 691 e 1227 dello stesso Foglio;
  • in cambio delll’area individuata al N.C.T. - Comune di Brendola - F. 7 – M.li n. 1934 e 1936, quali nuova sede sostitutiva del suddetto tratto di strada per circa complessivi mq. 102;

Dato atto che per procedere alla permuta dell’area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione;

Preso atto che l’area di cui trattasi da tempo non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde agli scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore, come risulta dalla nota tecnica allegata al provvedimento stesso;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla declassificazione dell’area stradale sopra evidenziata;

DECRETA

L’area di seguito indicata è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito ed è, quindi, sdemanializzata:

N.C.T. - Comune di Brendola - F.7 – M.le n. 1937, ovvero del relitto stradale che costituiva un tratto del percorso ciclo pedonale denominato “strada di Alessio”, per una superfice di mq. 56, adiacente ai m.li n. 691 e 1227 dello stesso Foglio;

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, del D.P.R. 16.12.92, n. 495, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.9.96, n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

ing. Alberto Rancan


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