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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 81 del 22 ottobre 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)

Statuto

Modifiche statuto comunale approvate con deliberazione n. 34 del 6 luglio 2010.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Elezione.

1.Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, ovvero, alternativamente, da un Presidente che viene eletto in seduta pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni, ovvero in una seduta successiva alla istituzione della figura o al verificarsi della vacanza della carica.

2.Qualora in prima votazione non si raggiunga il suddetto quorum, nella seconda o successive votazioni il Presidente verrà eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3.Eletto il Presidente, si procede immediatamente e con le medesime modalità all'elezione del Vice Presidente.

4.Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia presentata dalla metà dei Consiglieri e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. Essi possono altresì essere revocati su proposta motivata di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 26

Composizione e funzionamento della Giunta

1.La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 Assessori ad un numero massimo previsto dalla legge, tra cui il Vice Sindaco, ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Assessoricompreso il Sindaco.

2.Il Sindaco ha facoltà di chiamare alle funzioni di Assessore cittadini esterni al Consiglio Comunale. I cittadini di nomina esterna devono avere requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità a Consigliere comunale.

3.Gli Assessori extra consiliari partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere parola e di presentare emendamenti, ma senza diritto di voto. Al pari dei Consiglieri, possono presentare proposte al Consiglio e accedere alle informazioni.

4.L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

5.La Giunta, nella sua attività, si uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco ai singoli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

6.La Giunta è convocata dal Sindaco, a cui spetta anche la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno senza formalità.

Articolo 51

Revisore del conto

1. IlConsiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri,un Revisore del Conto.

2. Il Revisoreè scelto, secondo le modalità indicate dalla Legge, tenuto conto delle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge stessa.

3. Egli durain carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze ed è rieleggibileuna sola volta.

4. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal Revisore mediante un'attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi sia di singole realtà organizzative.

5. Il Revisore del contocollaboracon il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo e relazionano allo stesso, su argomenti di competenza, ogni qual volta il Consiglio ne faccia richiesta o quando egli lo ritengaopportuno.

6. L'attività del Revisoreè disciplinatadalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto del principio dell'autonomia della funzione da essi esercitata.


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