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Bur n. 81 del 22 ottobre 2010


Materia: Acque

COMUNE DI MORGANO (TREVISO)

Delibera consiglio comunale n. 9 del 30 marzo 2010

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

ART. 1 - PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all’interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l’obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 – FINALITA’

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanza nutritive ed ammendanti , contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DI AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. AI fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata :

  • Allegato 1: Tavola scala 1:5000 n.13.1.3 –variante generale al PRG -Vincoli e tutele ovest -;

  • Allegato 2: Tavola scala 1:5000 n.13.1.4 –variante generale al PRG -Vincoli e tutele est-;

  • Allegato 3: Tavola su base CTR scala 1:10.000 – Individuazione centri urbani, cave e paleoalvei -;

  • Allegato 4: Tavola su base CTR scala 1:10.000 riferita alla tav 2.3 del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile (Azzonamento) – Individuazione zone a riserva naturale e zone di ripristino vegetale -.

  • Allegato 5: Tavola su base CTR scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono - ;

  • Allegato 6 : Tavola su base CTR scala 1:10.000 - Individuazione delle Delimitazioni delle Aree di Salvaguardia delle prese acquedottistiche da falde profonde come da cartografia dell’ AATO ( Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ) allegata alla delibera di Assemblea d’Ambito n. 644/VIII di verbale del 29.05.2009 - .

  • Allegato 7 :Tavola su base CTR scala 1:10.000 – Tavola generale dei vincoli, sovrapposizioni -.

ART. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Modalità generali

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

    1. delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;

    2. del tipo di effluente;

    3. delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

  1. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

  2. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:

  • di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell’integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;

  • di tutela della sicurezza degli operatori;

  • di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi;

  1. che l’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l’interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l’adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell’azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L’interramento può avvenire:

  • con l’uso di interratori, costituiti da carrabotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l’incorporazione dell’effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l’effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall’interramento;

  • senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l’incorporazione dell’effluente ( liquido o palabile ) entro le quattro ore successive dall’inizio delle operazione di distribuzione in superficie;

  1. la massima efficienza agronomica nell’utilizzazione degli elementi nutritivi;

  2. l’uniformità di applicazione degli effluenti;

  3. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all’utilizzazione agronomica, dovranno essere immediatamente interrate attraverso l’aratura dell’appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato, la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l’adozione di buone tecniche di gestione dell’allevamento ( mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali,utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc…).

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

  1. l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibili con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

  2. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;

  3. lo spandimento del liquame mediante le tecniche e con le attrezzature già descritte nelle “Modalità generali”;

  4. la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs n 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

  5. la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1 novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;

  6. l’adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l’interramento di paglie e stocchi.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE AGRONOMICAMENTE;

1. È ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

  1. 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento;

  2. dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.


ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato dall’art. 22 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

  1. sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, solo nel caso siano previsti interventi di piantumazione, di recupero , di ripristino e di ripresa ambientale e vegetazionale;

  2. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento allo stato brado;

  3. nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;

  4. nelle zone di tutela assoluta ( D. Lgs n. 152/2006) ovvero entro 10 m dai pozzi di captazione acquifera di Via Zeriolo e Via Statue relativi al prelievo acquifero dell’acquedotto di Venezia gestito dall’ente VESTA (Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.) e in riferimento all’ Allegato 5: Tavola scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono.

  5. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;

  6. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d’acqua;

  7. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l’utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendamenti organici ( D. Lgs. N. 217/06) è vietato entro:

  1. 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali individuati come non significativi ;

  1. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (adottato dalla Regione Veneto con DGR 4453 del 29.12.2004);

  2. nei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

  3. 10 m dai pozzi di captazione acquifera di Via Zeriolo e Via Statue relativi al prelievo acquifero dell’acquedotto di Venezia gestito dall’ente VESTA (Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.) e in riferimento all’ Allegato 5: Tavola scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono.

3. L’utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d’acqua o innevati nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. L’utilizzo di liquami e di materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

  1. entro 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua;

  2. nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario;

  3. per una fascia di rispetto di almeno:

    • 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n 285/92 ( Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n.11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n.3178. (vedi Allegato 3: Tavola su base CTR scala 1:10.000 – Individuazione centri urbani, cave e paleoalvei);

    • 20 m dalle case sparse;

    • 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interramento diretto ( iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

  1. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

  2. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

  3. dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

  4. su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

  5. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n.2241;

  1. entro 10 m dai pozzi di captazione acquifera di Via Zeriolo e Via Statue relativi al prelievo acquifero dell’acquedotto di Venezia gestito dall’ente VESTA (Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.) e in riferimento all’ Allegato 5: Tavola scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono;

  1. Nelle zone a riserva naturale generale definite dal Piano Ambientale del Parco Regionale naturale del Fiume Sile ( in adeguamento all’art 32 delle norme di attuazione del Piano Ambientale e come delimitate dalla tav. di progetto del Piano Ambientale n.23 e riportate nella cartografia di cui all’Allegato 4 al presente Regolamento).

6. Inoltre, l’utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 30 m di distanza dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

  1. 5 metri dalle scoline;

  2. 20 m dalle abitazioni sparse;

  3. 100 m dal limite dei centri abitati;

  4. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

  5. 20 m dai corpi idrici;

  6. 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;

  7. 40 m delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

  8. 10 m dai pozzi di captazione acquifera di Via Zeriolo e Via Statue relativi al prelievo acquifero dell’acquedotto di Venezia gestito dall’ente VESTA (Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.) e in riferimento all’ Allegato 5: Tavola scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono.

3. L’accumulo temporaneo, così come stabilito dall’art. 7 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

    1. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l’impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;

    2. l’altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

    1. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l’accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, sono individuate le aree di rispetto seguenti:

    1. 200 m dai pozzi di captazione acquifera di Via Zeriolo e Via Statue relativi al prelievo acquifero dell’acquedotto di Venezia gestito dall’ente VESTA (Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.) e in riferimento all’ Allegato 5: Tavola scala 1:5000 - Individuazione dei pozzi acquiferi per la captazione delle acque dell’Ente VESTA ( Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.), e planimetria catastale con elenco del mappale e del foglio in cui si inseriscono.

    2. All’interno dell’area individuata dall’AATO (sulla base della cartografia prodotta dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e allegata alla delibera n. 644/09 del 29.05.2009) e individuata nell’Allegato 6 : Tavola su base CTR scala 1:10.000 con Delimitazione delle aree di Salvaguardia delle opere di presa Acquedottistiche da flada profonda .

2. Nella zona di rispetto di cui ai precedenti punti a) e b) è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell’individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall’art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11 – DIFFUSIONE

1. L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all’Albo Comunale. È data facoltà all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del Dlgs. 18.8.2000, n. 267.

 ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l’agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.


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