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Bur n. 32 del 16 aprile 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA)

Deliberazione consiliare n. 4 dell'11 marzo 2010

Approvazione nuovo Statuto comunale

Titolo I

Principi fondamentali

 

Art. 1

Origini, autonomia e funzioni

1. Il Comune di San Giorgio in Bosco è stato istituito a Padova, con Reale Decreto del 25 marzo 1807.

2. La Comunità di San Giorgio in Bosco, ordinata in Comune, è autonoma. Il Comune ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

3. Il Comune cura gli interessi della comunità davanti ad ogni livello di governo e di am­ministrazione, anche secondo i principi della carta europea delle autonomie locali.

4. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Sta­tuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’Amministrazione. Dirime e svolge mediazione nelle vertenze aziendali, economiche e occupazionali del proprio territorio a tutela del diritto al lavoro e del benessere sociale dei propri amministrati, intervenendo con proposte, atti d’indirizzo, protocolli d’intesa nonché direttive sulla base di accordi raggiunti.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) difesa e promozione della dignità della persona, della libertà, dell’uguaglianza, della famiglia, della pace, della giustizia, della legalità, della tolleranza, della democrazia, della solidarietà;

b) riconoscimento del principio di trasparenza ad ogni livello e fase dell’azione amministrativa.

c) tutela del territorio, con particolare attenzione alla risorsa acqua, fatto salvo il diritto di utilizzare, per uso domestico, come avviene da tempo immemore, l’acqua del sottosuolo di proprietà, emunta anche con mezzi meccanici, senza corrispondere alcun contributo;

d) valorizzazione storica, paesaggistica, economica e turistica del territorio;

e) riconoscimento delle caratteristiche storico - culturali delle frazioni di Lobia, Sant’Anna Morosina e Paviola, delle località di Persegara, Cogno e Giarabassa, e salvaguardia delle loro peculiarità;

f) promozione e sviluppo della vita culturale quale fattore di accrescimento del patrimonio della Comunità mediante il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali, riconoscendo il servizio primario ed essenziale della Biblioteca Comunale, delle Scuole, anche con il coinvolgimento delle Associazioni operanti in loco;

g) valorizzazione delle attività sportive, in particolare di quelle dilettantistiche e amatoriali, e sostegno delle iniziative di gruppi, associazioni e società di promozione sportiva, riconosciute dall’ente;

h) superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito.

4. Il Comune ai fini della tutela e sviluppo delle risorse naturali garantisce:

a) l’equilibrio idrogeologico della falda acquifera affinché non venga arrecato danno alcuno alla collettività;

b) che l’attività di cava non alteri l’equilibrio ambientale ed avvenga secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Comune riconosce la parità dei diritti e la pari dignità tra uomo e donna nei contesti: familiare, socio – politico ed economico – produttivo. Al fine di intraprendere iniziative idonee al superamento degli ostacoli ravvisati per il raggiungimento della intera parità, il Comune può istituire una specifica Commissione “Parità e Pari Opportunità”, ad esclusiva composizione femminile, quale strumento operativo e di studio. L’apposito Regolamento disciplinerà i compiti e le finalità della Commissione.

6. Il Comune riconosce l’urgenza del coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica e all’impegno amministrativo, allo scopo di concretizzare l’auspicio diffuso del ricambio della classe dirigente; allo stesso tempo, ritiene necessario che questo coinvolgimento non debba essere casuale e disorganico, ma qualificarsi per un’intensa attenzione alla formazione e all’approfon­dimento delle tematiche generali e locali. A questo fine, il Comune può istituire una Consulta Giovanile, con lo scopo di educazione civica e formazione.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della program­mazione.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune realizza il principio della sussidiarietà anche sviluppando collaborazioni con enti non istituzionali, quali le associazioni di volontariato.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità di servizio il Comune può delegare proprie funzioni ai Consorzi o ad altri Enti.

5. Il Comune valuta l’opportunità di esercitare funzioni e servizi nelle forme di associazio­ne e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area interessata, delle tradizioni di collaborazione precedenti, delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con Comuni contermini.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Giorgio in Bosco e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1954 regi­strato dalla Corte dei Conti il 20.10.1954 Registro 91 Foglio 317 e trascritto nel registro della Consulta Araldica il 30.11.1954.

2. Il Comune di San Giorgio in Bosco è insignito di medaglia d’argento, con la seguente motivazione: “Piccolo centro del padovano, durante le tragiche giornate della guerra di Libe­razione, subì una delle più feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste che trucidarono brutalmente quarantacinque suoi cittadini, tra cui alcuni eroici giovani. Ammirevole esempio di coraggio, spirito di libertà e amor patrio”.

3. L’uso e la riproduzione di tale simbolo per fini economici e commerciali sono vietati.

4. L’uso delle insegne in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze che lo richiedono è stabilito di volta in volta dal Sindaco; in questi casi si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1954.

Titolo II

Territorio, costituzione, sede, comunicazione

Art. 5

Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune si estende per KMQ 28,08 ed è confinante con i Comuni di Cittadella, Tombolo, Piazzola sul Brenta, Grantorto, Fontaniva, Campo San Martino e Villa del Conte.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo San Giorgio in Bosco, le fra­zioni di Lobia, Sant’Anna Morosina e Paviola, le località di Persegara, Cogno e Giarabassa.

3. Eventuali modifiche delle denominazioni delle frazioni e delle località sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

Art. 6

Costituzione e diritto di voto

1. La Comunità di San Giorgio in Bosco è costituita da tutte le persone residenti a San Gior­gio in Bosco e da tutti i sangiorgensi e loro discendenti cittadini italiani, residenti all’estero.

2. I cittadini individuati al comma 1 hanno diritto di voto.

3. La Comunità di San Giorgio in Bosco è altresì costituita dai cittadini immigrati, il cui diritto di voto è regolato dalla legge.

Art. 7

Sede Comunale

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel territorio di San Giorgio in Bosco, che è il Capoluogo, in Vicolo Bembo.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per esi­genze particolari le adunanze possono svolgersi anche in luoghi diversi purché idonei.

Art. 8

Albo Pretorio e Comunicazione

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare agli avvisi d’interesse generale ad esclusione delle pubblicazioni da farsi sul sito internet dell’ente secondo disposizioni di legge.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o il responsabile del servizio competente curano la diffusione degli atti di cui al primo comma.

4. L’Amministrazione Comunale si avvale di tutti i mezzi messi a disposizione dai media e dalla tecnologia informatica (mailing list, newsletter, aggiornamenti sito internet, posta elettronica etc…) per informare i cittadini e rendere il più possibile trasparente l’attività amministrativa.

Titolo III

Organi del Comune

Art. 9

Organi, amministratori, doveri e condizione giuridica

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Per amministratori si intendono, il sindaco, i consiglieri comunali e i componenti della giunta comunale.

3. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve es­sere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle gestionali della struttura amministrativa.

4. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazio­ne di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 4 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante ur­banistica parziale.

7. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il con­tenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini e’ sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

8. Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e as­sumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 10

Norme generali

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del paese e ne controlla l’attuazione.

2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. Esso esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni secondo le modalità del presente Statuto e delle norme di Regolamento.

3. La sua azione complessiva è improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione di atti fondamentali persegue il raccordo con la programmazione provin­ciale, regionale e statale.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e sussidiarietà.

Art. 11

Presidenza

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

2. In casi di impedimento temporaneo del Sindaco gli stessi adempimenti sono svolti dal Vice Sindaco.

3. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, gli adempimenti previsti dal comma 1 del presente articolo sono assolti dal Consigliere Anziano.

4. E’ facoltà del Consiglio Comunale nominare un Presidente diverso dal Sindaco.

5. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare, salvo dimissioni, impedimento permanente o mozione di sfiducia per venir meno del rapporto fiduciario con la maggioranza dei Consiglieri elettori. In caso di assenza o impedimento le funzioni ritornano al Sindaco.

6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte e il deposito degli atti sono curati dal Segretario Comunale.

Art. 12

Nomine dei rappresentanti

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di enti, aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un rappresentante del Consiglio Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio stesso ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m), del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di propria competenza in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

 

Art. 13

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può costituire, nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o spe­ciali, garantendo la rappresentanza dei gruppi consiliari.

2. Il Regolamento disciplina le materie di competenza, la composizione, i poteri, l’orga­nizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

3. È attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni Consiliari di indagine e di quelle costituite con funzioni di garanzia e di controllo.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Segretario Comunale, i titolari degli uffici co­munali, i rappresentanti di organismi associativi, delle forze sociali ed economiche, delle asso­ciazioni culturali, degli enti di cultura, di formazione, di volontariato, di assistenza, delle orga­nizzazioni sportive, al fine di acquisire dati e proposte per l’esame di specifici argomenti.

5. Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno compiti di carattere consultivo.

7. Compito delle commissioni consiliari temporanee e di quelle speciali è l’esame di ma­terie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio Comunale.

8. Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente.

9. Il Consiglio Comunale stabilisce i termini entro i quali le commissioni temporanee o speciali devono portare a compimento il loro incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

10. Tutte le commissioni consiliari vengono sciolte in via automatica una volta scaduto il mandato amministrativo.

11. Le commissioni vengono convocate dal Presidente o su richiesta di un terzo dei com­ponenti.

Art. 14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappre­sentano l’intera comunità alla quale rispondono.

2. E’ Consigliere Anziano colui che fra gli eletti abbia conseguito la cifra elettorale indi­viduale più alta non considerando i candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifre elettorali individuali, l’anzianità è determinata dall’età.

Art. 15

Dimissioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri si dimettono dalla carica con nota indirizzata al Consiglio Comunale e se presentata personalmente, consegnata al Segretario Comunale e assunta immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Negli altri casi valgono le disposizioni dell’art.38 del D.lgs 267/2000.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, comunicati al Segretario comunale, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto,o verbalmente, all’inizio del consiglio comunale. Il Consigliere del quale è proposta la decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa e di controllo previsti dalla legge e dal rego­lamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione è subordinato all’acquisizione dei pareri pre­visti dalla legge.

3. Il Consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni con le modalità pre­viste dal regolamento.

4. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune le notizie e le informazioni e copie degli atti utili all’espletamento del mandato, oltre a prendere visione delle proposte di de­libere, iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, contenute in apposito fascicolo, predisposto almeno 48 ore prima della data della seduta.

5. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

6. Il Consigliere è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, nei casi previsti dalla legge.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio comunale, su specifica richiesta degli in­teressati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle tariffe vigenti, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all’adempimento del proprio mandato e all’eser­cizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenze con formula piena passate in giudicato.

Art. 17

I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri, nel numero minimo di due, devono costituirsi in gruppi, secondo quan­to previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale assieme al nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior nu­mero di voti per ogni gruppo consiliare. Il Consigliere che sia l’unico eletto in una lista e che non decida di far parte di un gruppo misto, ha le prerogative di un capogruppo.

2. La conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

I Capigruppo eleggono domicilio legale presso la sede comunale.

Capo II

Giunta Comunale

Art. 18

Formazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 a 6 assessori tra cui il Vice – Sindaco nominati dal Sindaco.

2. La Giunta entra in carica e può validamente deliberare immediatamente dopo la nomi­na.

3. Possono fare parte della Giunta anche cittadini non consiglieri.

4. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale sono nominati con le stesse modalità pre­viste per gli Assessori membri del Consiglio.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

6. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge.

7. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l’Assessore più anziano di età fra quelli nominati.

8. L’ordine di anzianità degli Assessori è stabilito sulla base dell’età.

9. Il Sindaco può delegare un Assessore a sostituirlo in caso di assenza, impedimento, o comunque in caso di bisogno.

10. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori e le succes­sive modifiche.

Art. 19

Durata in carica e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori svolgono le funzioni ordinarie previste dalla legge fino all’in­sediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.

2. Nel caso in cui il Sindaco cessi dalle sue funzioni per una causa diversa dal rinnovo del Consiglio Comunale, si applicano le disposizioni sul sostituto del Sindaco, fino alla nuova elezione dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Con­siglio.

4. L’Assessore revocato, se Consigliere, permane nella sua carica di Consigliere.

Art. 20

     Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 D. Lgs. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il ter­mine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. Si applicano le disposizioni previste dall’art 52 del D.lgs 267/2000.

2. La mozione di sfiducia è consegnata al Segretario Comunale e deve es­sere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Art. 22

Organizzazione e funzionamento

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera at­traverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita rela­zione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sia­no riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.

5. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle sue attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;

b) approva gli schemi di bilanci di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

c) adotta lo schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti in variante al P.R.G. la cui approvazione è attribuita dalla legge al Consiglio; approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del procedimen­to;

d) adotta i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;

e) approva i protocolli d’intesa o convenzioni con comuni, la provincia ed altri enti, che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consul­tazione degli enti contraenti;

f) approva il piano esecutivo annuale con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al Segretario Comunale o al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell’attuazione dei programmi ap­provati annualmente dal Consiglio con il bilancio di previsione; stabilisce il grado di importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigila sul conseguimento degli obiettivi ed ade­gua gli stessi nel corso dell’esercizio finanziario;

g) fissa le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio comunale;

h) determina le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina ge­nerale fissata dal Consiglio;

i) adotta d’urgenza, salvo ratifica del Consiglio, le variazioni di bilancio;

j) autorizza l’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo dei fondi vincolati;

k) dispone l’utilizzo del fondo di riserva;

l) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

m) approva la dotazione organica, il programma triennale ed il piano annuale del fabbisogno di personale;

n) costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali; costituisce la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata inte­grativa relativa al personale dipendente e autorizza il Presidente della stessa alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi;

o) nomina l’economo comunale e gli altri agenti contabili interni;

p) autorizza la mobilità di personale dall’ente nonché verso l’ente quando tale modalità di co­pertura del posto non sia già prevista nel programma del fabbisogno del personale;

q) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del segretario comunale;

r) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;

s) approva le sovvenzioni, contributi, sussidi, van­taggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti, associazioni, gruppi e persone;

t) promuove e resiste alle liti, provvedendo alla nomina del legale, nonché concilia e transige nell’interesse del Comune;

u) approva il programma e impartisce indirizzi, ovvero definisce le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili;

v) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica.

Capo III

Sindaco

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l’Amministrazione Comunale ed in tale veste esercita funzioni di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Svolge funzioni di indirizzo, di vigilanza e di coordinamento dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dell’Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizza­zione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco entra in carica subito dopo la proclamazione ed esercita i suoi poteri, com­presa la nomina della Giunta, ancor prima del giuramento ad eccezione delle funzioni derivanti da Ufficiale di Governo.

 

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) rappresenta legalmente il Comune, anche in giudizio, e firma il mandato a difendere le ragioni del Comune; nei giudizi nei quali non è necessario il ministero di avvocato, il Sindaco può de­legare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune o al Segretario Comunale i quali - a loro volta - possono sottoscrivere la procura alle liti;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico – amministrativa del Comu­ne;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

g) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h) revoca il Segretario Comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

j) rilascia attestati di notorietà, alla presenza di due testimoni e del Segretario Comunale;

k) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità;

l) acquisisce, direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;

m) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. La discussione non dà luogo a nessun voto consiliare;

n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pub­blici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale;

o) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezio­nale del provvedimento finale, sentita la Giunta Comunale;

p) può delegare a singoli consiglieri la cura di specifiche materie anche per tutto il mandato politico amministrativo.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche ammini­strative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti e documenti presso le istituzioni comunali;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi e istituzioni e società partecipate dal comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Giunta e dal Consiglio e dagli statuti.

f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge in materia di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo la legislazione vigente.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, salvo che non sia nominato il presidente del consiglio comunale:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Con­siglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento: quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede le conferenze dei capigruppo consiliari;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazio­ne presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;

a) propone argomenti da trattare e dispone, anche con atto informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più as­sessori e di delega particolare per singole materie ad uno o più consiglieri;

c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

d) adempie a tutte le funzioni quale Ufficiale di Governo.

Art. 27

Vice Sindaco

1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco deve rivestire la carica di consigliere comunale.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di sua assenza o impedimen­to.

4. Gli Assessori, in caso di impedimento o assenza anche del Vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l’ordine di anzianità.

Titolo IV

Uffici e personale

 

Capo I

L’organizzazione amministrativa

 

Art. 28

Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funziona­lità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministra­tiva per conseguire i più elevati livelli di produttività.

2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di gover­no del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.

3. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di dare costantemente attuazione ai programmi approvati dal Consiglio co­munale ed agli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta.

4. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legi­slazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizza­tiva, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

 

Art. 29

Il Segretario Comunale

1.Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, assolve alla direzione e al coordinamento di tutti gli uffici e servizi del Comune. Svolge altresì attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. E’ il capo del personale.

3. E’ nominato dal Sindaco ed è scelto nell’apposito albo.

4. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 30

Ruolo e Funzioni

1. E’ il primo referente istituzionale del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Rappresenta nelle sedi esterne, anche istituzionali, la volontà di questi quando espressamente richiesto.

2. Assicura l’attuazione dei provvedimenti da questi adottati disponendone l’esecuzione sollecita da parte degli uffici.

3. Partecipa alla definizione degli obiettivi annuali e dei programmi definiti dagli organi politici e concorre all’attuazione.

1.Funzioni fondamentali:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei con­fronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attivi­tà, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 31

Direttore generale

 

1. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune disciplina le modalità di nomina e revoca del direttore e il contenuto della convenzione. Con l’atto di nomina vengono definiti i rapporti tra segretario comunale e direttore generale.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale in conformità al regolamento di cui al comma 2.

art. 32

Il Vice segretario

1. Il Comune ha un vice segretario che coadiuva il segretario e di cui esercita funzioni vicarie in caso di mancanza, assenza o impedimento.

2. Il vice segretario deve possedere i requisiti per l’accesso alla carriera di segretario co­munale.

Art. 33

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli orga­ni politici, avvalendosi delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate.

3. Nei limiti delle competenze loro assegnate, concorrono alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici sviluppando proposte.

4. Sono responsabili del conseguimento degli obiettivi e dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della ge­stione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

5. Adottano gli atti di gestione nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e rego­lamentari e sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa dell’attività svolta dall’unità organizzativa cui sono preposti.

                          Titolo V

Forme associative e cooperazione

Art. 34

Principio della cooperazione

1.Il Comune, per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio della associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri enti pubblici interessati.

Titolo VI

Istituti di partecipazione

Capo I

Art. 35

Partecipazione

 

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di sog­getti economici su specifici problemi.

Art. 36

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministra­tivo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera dei soggetti collet­tivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previ­ste per legge.

4. La legge e il regolamento stabiliscono quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero il meccanismo di individuazione.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la inde­terminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla co­municazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti perti­nenti all’oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimette le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale da farsi entro i termini di regolamento.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da un con­traddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’am­ministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il conte­nuto discrezionale del provvedimento.

Art. 37

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I Cittadini, singolarmente o in forma collettiva, le associazioni e i comitati possono rivolgere agli organi del Comune sollecitazioni su questioni di interesse generale e/o collettivo, dirette a stimolarne l’intervento, anche mediante proposte di adozione di provvedimenti ammi­nistrativi e sottoporre all’ attenzione degli organi stessi comuni esigenze. Ai fini di cui al presen­te comma, i cittadini e le associazioni si avvalgono di istanze, petizioni, proposte.

2. Con l’ istanza, chiunque, singolo o associato, rivolge all’ Amministrazione interrogazio­ni in merito a specifici problemi o aspetti dell’ attività amministrativa; all’ istanza va data rispo­sta motivata entro 30 giorni.

3. Con la petizione, viene sollecitato l’intervento dell’ Amministrazione Comunale per la soluzione di una questione di interesse generale e/o collettivo. La petizione deve essere sotto­scritta da almeno 20 cittadini e le relative firme possono essere raccolte senza particolari for­malità.

4. Con la proposta, viene presentata all’Amministrazione Comunale una specifica solu­zione rispetto ad una questione di interesse generale e/o collettivo. La proposta deve essere sottoscritta da almeno n. 50 cittadini maggiorenni e le relative firme possono essere raccolte senza particolari formalità.

5. Il Sindaco trasmette, entro 20 giorni dal ricevimento, le petizioni e le proposte agli organi competenti, nonché ai capigruppo consiliari; gli organi competenti devono assumere, entro 30 giorni, una decisione espressa e motivata sul “petitum”; essi potranno avvalersi di con­fronti diretti con i rappresentanti dei promotori delle richieste e dovranno valutare la eventualità di pervenire al perfezionamento di accordi.

6. Il Sindaco verifica l’opportunità di far precedere le decisioni su petizioni e proposte da dibattiti pubblici e discussioni consiliari.

7. Le decisioni su petizioni e proposte vengono affisse all’Albo Pretorio e sulle bacheche comunali.

Art. 38

Forme Associative

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale o collettivo.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi.

3. Le libere forme associative, che si devono ispirare ai principi della Costituzione e la cui azione si esplica nel rispetto delle leggi, comprendono:

a) associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti o attività artigianali, commerciali, industriali, agricole e professionali;

b) le associazioni di volontariato ed umanitarie che perseguono finalità di interesse locale e generale;

c) le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, del turismo, della tutela della na­tura e dell’ambiente;

d) le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e delle tradizioni locali.

4. Viene istituito il registro municipale delle associazioni operanti sul territorio comunale; con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione nel registro municipale.

5. Vengono favorite le iniziative di rilevanza socio-culturale dell’associazionismo locale.

6. Nei rapporti col Comune le associazioni informano la loro azione a principi di leale collaborazione 

7. Il Comune può stipulare con queste, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse e per la realizzazione di speciali inizia­tive o manifestazioni; 8. A queste può inoltre erogare forme di incentivazione con apporti sia in natura finanziaria che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 39

Informazione alle associazioni

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso alla informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni debitamente iscritte nel registro municipale, viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio che abbiano all’ordine del giorno argomenti attinenti agli obiettivi propri dell’associazione.

2. Le Commissioni consiliari invitano ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni, qualora siano in discussione questioni attinenti all’interesse delle associazioni stesse.

3. Le associazioni possono chiedere la convocazione della relativa commissione.

Art. 40

Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi

1. Fatta salva la consultazione delle forme associative di cittadini per singoli provvedimenti amministrativi secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il Comune favorisce la consultazione delle associazioni alla formazione di provvedimenti ammi­nistrativi di carattere generale o settoriale.

                         

Art. 41

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comun­que tenuti dalla Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

3. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del co­sto di fotoriproduzione stabilito dalla Giunta Comunale.

4.Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso e le modalità, tali da assicurare la tempestività dell’esercizio del diritto medesimo.

Art. 42

Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’amministrazione ed un corretto rappor­to con i cittadini nonché la tutela di interessi protetti, il Comune riconosce il Difensore Civico af­fidandone il ruolo a figure individuate a livello provinciale o sviluppate a livello intercomunale.

Art. 43

Consultazione della popolazione

1. Al fine di acquisire al procedimento amministrativo l’opinione della popolazione o di parte di essa, il Comune promuove forme di consultazione e sondaggi di opinione, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. La consultazione può essere promossa soltanto su temi di stretta attinenza locale.

3.Le consultazioni od i sondaggi di opinione vengono promossi dal Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 44

Referendum consultivi

1. L’Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento inci­sivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Hanno diritto di partecipazione al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale con parere favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatte salve quelle in materia di tributi locali o quelle che risultano avere un contenuto vin­colato per effetto di una norma statale o regionale.

5. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e sinteticità.

6. La commissione consiliare per lo statuto ed i regolamenti, integrata dal Segretario Comunale e da esperti, esamina l’ammissibilità dei quesiti referendari, verifica la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte, decide sulla ammissibilità del refe­rendum consultivo entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

7. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza di altre operazioni di voto.

8. E’ fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni.

9. Il referendum viene sospeso, previo parere dell’apposita commissione, qualora il Con­siglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

10. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, modi, i quorum per la validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito re­golamento.

11. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio de­libera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Titolo VII

Finanze e contabilità

Capo I

Art. 45

Il processo di programmazione

1. Al fine di garantire uno sviluppo armonico della comunità, impegnando le risorse se­condo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante pia­ni, programmi generali e settoriali e progetti.

3. Il Regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggior­namento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazio­ne.

Art. 46

Il controllo della gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenien­temente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo gestione.

2. Il Regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 47

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo statu­to e in tutte le materie di competenza comunale.

2. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.

3. Il Consiglio adotta e modifica i regolamenti con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, a meno che non siano previste dalla legge maggioranze diverse.

 

Art 48

 Modifiche e abrogazioni del presente Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato od abrogato dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dall’art.6, comma quarto e quinto del Decreto Lgs. n.267/2000.

Art. 49

Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto, restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Il Sindaco Miatello Renato

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