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Bur n. 28 del 02 aprile 2010


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 1 del 19 marzo 2010

Lavori di bonifica e riqualificazione dell'area del vecchio cimitero di Costalissoio in comune di Santo Stefano di Cadore.

omissis

D E C R E T A

ART. 1E’ definitivamente espropriata, ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale dell’area del vecchio cimitero di Costalissoio in Comune di Santo Stefano di Cadore, la metà del bene immobile di seguito elencato:

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE:

- C.T. – fg. n° 20 – p.lla n° 169 – Prato classe 1^ di are 01.15 - R.D. € 0,59 - R.A. € 0,48; confini (da nord e in senso orario) a Nord con il mappale n. 525, a Est con il mappale n. 170, a Sud con i mappali n. 167-168 ed a Ovest con il mappale n. 166 e conl'area dell'excimitero - stesso foglio; ricadente in zona area cimiteriale intestato a:

1) POMARE’ Lucia nata a Farini (PC) il 07.04.1937 - cf. PMRLCU37D47D502S - proprietaria per 12/32;

2) POMARE’ Quinto nato a Santo Stefano di Cadore il 31.05.1945 – cf. PMRQNT45E31C919T – proprietario per 1/32;

3) POMARE’ Velia Margherita nata a Santo Stefano di Cadore il 15.06.1948 – cf. PMRVMR48H55C919U - proprietaria per 1/32;

4) POMARE’ Lorenza nata a Santo Stefano di Cadore il 26.11.1933 – cf. PMRLNZ33S66C919L – proprietaria per 1/32;

5) POMARE’ Annita Ines nata a Santo Stefano di Cadore il 02.06.1941 – cf. PMRNTN41H42C919O – proprietaria per 1/32.

- per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in € 805,00 (euro ottocentocinque/00);

ART. 2L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due) decorrenti dalla data del presente e che della sua esecuzione siano effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 3Si dà atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobi­li indicati all’art. 2, è stata stabilità in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con determinazione del Responsabile del Procedimento Espropriativo n° 6 del 01 febbraio 2010, notificata in data 08 febbraio 2010.

ART. 4Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se condividono l’indennità provvisoria determinata in loro favore, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso di non condivisione i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

ART. 5Nell’ipotesi in cui i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nel termine ditrenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato aumentando del 50% (cinquanta per cento) l’indennizzo indicato all’art. 2 del presente decreto. In ipotesi di area coltivata direttamente dal proprietario, il corrispettivo è calcolato moltiplicando per tre l’indennizzo suddetto.

ART. 6In caso di condivisione dell’indennità di asservimento e di trasmissione della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, a favore dei proprietari sarà disposto il pagamento dell’indennità dovuta nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di esecutività della relativa ordinanza. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

ART. 7 Il presente decreto sarà notificato nelle forme previste per la notifica­zione degli atti proces­suali civili ai proprietari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

ART. 8La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dall’art. 23, c. 3), del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii..

ART. 9Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giornial B.U.R, ai fini della sua pubblicazione e copia dello stesso sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001.

ART. 10Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presi­dente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo geom. Danilo SCATTOLO


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