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Materia: Statuti
COMUNE DI BAONE (PADOVA)
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 23.03.2009
Statuto comunale di Baone.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
AutonomiaStatutaria
Il Comune di Baone, soggetto istituzionale pubblico ed Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
I principi fondamentali e gli indirizzi contenuti nell’ordinamento degli enti localie nello Statuto sono attuati con appositi regolamenti.
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali, operanti nel territorio.
Il Comune ricerca in particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Padova, con la Regione Veneto e con l’Ente Parco dei Colli Euganei, anche nell’ambito delle forme associative tra Enti Locali come previste dal Testo Unico.
Art.2
Finalità
Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della costituzione repubblicana.
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art. 3
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune di Baone si estende per 24,44 Kmq e confina con i Comuni limitrofi di Este, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Arquà Petrarca e Monselice.
La circoscrizione del Comune è composta dal capoluogo Baone e dalle frazioni di Calaone, Rivadolmo e Valle San Giorgio, storicamente riconosciute dalla Comunità.
Il palazzo civico, sedelegale comunale, è ubicato nel capoluogo Baone, Piazza 25 aprile 1. La sede di rappresentanza, oltre quella del palazzo civico, per le adunanze del Consiglio Comunale,della Giunta comunale e delle Commissioni,e, a richiesta, anche per la celebrazione dei matrimoni, qualora non venga scelto il palazzo civico, è presso Villa Mantua Benavides in Valle San Giorgio, Via Tormene 3.
Le riunioni del Consiglio Comunale possono svolgersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 4
Stemma e gonfalone
Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
Lo stemma, concesso con Regio Decreto del 21 giugno 1928, raffigura, su sfondo azzurro, tre monti nascenti da un fiume il tutto al naturale.
Il gonfalone, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n4314 in data 2 ottobre 1989, ha la seguente foggia: drappo azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento Comune di Baone.
L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
L’uso dei simboli comunali (stemma e gonfalone) è disciplinato da apposito regolamento.
La giornata del 10 agosto, “San Lorenzo”, viene riconosciuta quale ricorrenza del Santo Patrono e come tale è considerata giorno festivo locale.
Art. 5
Albo Pretorio
Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico,presso la sedecomunale.
Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo Comunale.
Il Comune utilizza nella forma più ampia ed interattiva le moderne tecnologie informatiche etelematiche per l’accessoela divulgazione dei propri atti, avvisi e informazioni utili ai cittadini.
TITOLO II
ISTITUTI di PARTECIPAZIONE
Art. 6
Partecipazione
1. Il Comune di Baone riconosce e valorizza le libere associazioni, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini speciali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
2. IlComune sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalitàdi interesse dell’intera comunità, attraverso eventuali erogazioni di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione e di patrocinio.
3. Il Comune definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programma dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negliorganismi consultivi istituiti secondo le norme regolamentari.
4. Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente. Può coinvolgere le associazioni del volontariato e nella gestione dei servizi e nelle attuazioni di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ad esercitare attività di collaborazione con l’ente,le Associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza delle proprieattività alle finalità previstedallaprogrammazione comunale, garantire la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l’operativitàdelle cariche, nonché la pubblicità degli attisociali e dei bilanci.
6. Le Associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda,nell’albo delle Associazioni comunali. L’Albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal Regolamento sulle Associazioni.
7. Il Comune può stipulare con le Associazioni, convenzioni o accordi per una miglioree ordinata gestione dei servizi comunali, così come per ogni altra attività di pubblico interesse per la cittadinanza.
Art.7
Consulte tecniche di settore
1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, con le finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’Ente.
2. Sono chiamati a far parte della consulta i rappresentanti delle associazioni interessate, su designazione e nomina del sindaco.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
Art.8
Riunione ed assemblea
1. Il Diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportivee ricreative.
2. L’Amministrazione Comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo, in conformità al vigente regolamento. Le condizioni e le modalità d’uso,dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle normedi sicurezza.
3. Perla copertura della spesa può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, in conformità al regolamento e secondo i criteri di contribuzione approvatidalla Giunta Comunale.
4. L’amministrazione comunale convoca l’assemblea dei cittadini, dei lavoratori e di ogni altra categoria sociale:
a) Per dibattere problemi;
b) Per sottoporre proposte, programmi,consuntivi, delibere.
5. Laconvocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale in seguito al voto del Consiglio stesso.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono stabilite nell’apposito Regolamento o da disposizioni specifichedegli organi comunali.
Art. 9
Consultazioni
1. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. La consultazione può essere indetta anche per categoria di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.
Art. 10
Organismi di partecipazione
1. Il Comune al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può promuovere organismi di partecipazione denominati comitatied individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi.
2. I Comitati sono istituiti con deliberazione consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l’attività, le competenze, la durata e la modalità di rapporto con l’Amministrazione Comunale.
3. I Comitatihanno diritto diaccesso agli atti amministrativi.
Art.11
Partecipazionealla formazione di atti ed interventi
nel procedimento amministrativo
1. I cittadinied i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, trannenei casiespressamente esclusi dalla legge e dalle norme in vigore.
2. La rappresentanza degli interessida tutelare può essere esercitata siaad opera dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso,ha l’obbligo di informaregli interessati e gli aventi diritto mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il Comune al fine di garantire la tutela di interessi diffusi, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procederealla consultazione degli interessati operanti nel territorio comunale, direttamente o mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale e delle competenticommissioni Consiliari o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.
5. I soggetti interessati possono presentare istanze,memoriescritte e documenti che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Nell’ipotesi di valutazioni divergenti tra le parti, è data la possibilità di istaurare forme di contraddittorio, anche pubbliche, tra l’Ente ed i soggetti interessati all’atto.
6. Nell’ipotesi di valutazioni concordanti tra le parti nelle forme e nei casiprevisti dalla legge, è possibileconcludere, senza pregiudizio di terzi, accordi tra i soggettiinteressati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
7. Al momento dell’adozione dell’atto deve essere menzionata l’avvenuta consultazione, con puntuale motivazione, nei casi di rigetto, delle osservazioni presentate.
8. Il regolamentocomunale sul procedimento amministrativo, nel quadro delledisposizioni della legge n. 241/90 e succ. mod.,determinaper ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, nonché la modalità operativa dei soggetti interessati, i livelli di responsabilità, le forme di pubblicità delle varie fasi del procedimento di adozione dell’atto, nonché i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati e controinteressati, previsti dalla legge, ed i termini per l’acquisizione dei pareri previsti.
9. La previsione di partecipazione alla formazione degli atti, del presente articolo, non è applicabile per l’adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, di atti relativi ai tributi.
Art. 12
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini singoli od associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivicon riferimento aiproblemi di rilevanza cittadina, nonché per proporre deliberazioni nuove o dimodifica orevoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sonorivolte al sindacoche ne dà informazione alla Giunta Comunale ene promuove il tempestivoesame istruttorio da parte degli uffici competenti.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Sindaco comunica ai cittadini interessatigli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornirele determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
4. Il Sindaco fornisce al primoConsiglio comunale utile puntualeinformazione, in sede di comunicazioni.
Art. 13
Referendum
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla nomina ed alle designazioni, possono essere indette consultazionireferendarieconsultive, allo scopo di acquisire il preventivo pareredalla popolazione econsultazioni referendarieper l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
2. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componentio su richiesta di almeno 400cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
3. Sull’ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
4. Il Comune assicurail regolaresvolgimento del referendumavuto riguardoalla funzionalitàdell’organizzazionecomunale.
5. I Referendum possono avereluogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. Potranno tenersi non più di una volta ogni anno in giorni compresi tra il primo Maggio e il trenta Giugno o tra il quindici settembre ed il quindici novembre.
6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbiaconseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. L’argomento ammesso a Referendum e con esito negativo, non può essere proposto fino a tre anni successivi.
7. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta di referendum determina la non applicazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 90 giorno successivo dalla proclamazione dell’esito di voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento emerso dalla consultazione.
8. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro 90 gg dalla proclamazionedell’esitodella consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
10. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica ed integrazione.
11. Le modalità di presentazione deiReferendum e di raccolta delle firme autenticate, le procedure ed i termini perl’indizione della consultazione referendariasono disciplinate secondo i principi dello Statuto, nel rispetto delle norme stabilite per i referendum popolari.
12. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum nel rispetto dello Statuto e delle norme generali dell’ordinamento statale sui referendum. Tale regolamento dovrà prevedere: i requisiti di ammissibilità, i tempi,le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca o sospensioneele modalità di attuazione.
Art. 14
Azione Popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle competenti giurisdizioni, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, deliberala costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.
Art. 15
Pubblicità degli atti amministrativie tutela della privacy
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con disposizione specifica il Comune garantisce la divulgazione con mezzi ordinari,viainternet, con appropriatisistemi telematici, dei propri atti, regolamenti, provvedimenti, iniziative, avvisi.
3. Il Comune garantisce, nelle forme regolamentari approvate, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui alDecreto legislativo 196/2003.
Art. 16
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini, singoli od associati, ad enti e a organizzazioni di volontariatoil diritto di accessoa tutti gliattidell’amministrazione comunale, salve le riserve di legge, ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento deicosti.
2. Il Regolamento, nel rispetto della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni:
Art. 17
Difensore Civico
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale puòessere istituitol’ufficio del “Difensore Civico”, per le finalità stabilite dalla norma e perla funzione di controllo nelle ipotesi previste dalla legge, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito Regolamento da approvarsidal Consiglio Comunale.
2. Con deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore Civico tra enti diversi o anche avvalendosi dell’ufficio operante presso altri Comuni o avvalendosi del servizio messo a disposizione dalla Amministrazione Provinciale.
3. IlDifensoreCiviconon è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive e giuridicamente rilevanti.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di Pubblico Ufficiale.
6. Segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 18
Sportello Utenti
1. Al fine di promuovere una reale partecipazione democratica alla vita del Comune e di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nell’ambito della struttura organizzativa comunale deve essere assicurata una attività di pubblica relazione facente capo ad un ufficio e denominata sportello per le relazioni con i cittadini e le associazioni, con ampio uso della risorsa informatica, del web e di un periodico di informazione comunale.
2. Tale sportelloha il compito di:
3. Per ladenunciadeicasi diabusooritardoingiustificato nell’attività degli uffici comunali gli interessati possono formularei propri rilievi critici sugli appositi moduli.
4. Tali moduli, debitamente firmati, sono immediatamente inoltrati al Sindaco, il quale, effettuati i riscontri e le verifiche del caso presso gli uffici competenti, fornisce risposta scritta agli interessati entro60giorni dalla data di presentazione del reclamo.
5. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta dallo sportello nell’anno precedente, indicando, in particolare, le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
Art. 19
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione a quanto disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto sotto forma di allegato, della disposizione alla quale s’intende far rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 212/2000, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all’informazione del contribuente;
b) alla conoscenza degli atti e della semplificazione;
c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
d) alla remissione in termini;
e) alla tutela dell’affidamento e della buona fedein relazione agli errori del contribuente;
f) all’interpello del contribuente.
TITOLO III
ORGANI ELETTIVI
Art. 20
Organi Comunali
Sono organi del comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco: le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Gliamministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il loro comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art.21
Elezione e composizionedel Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.
L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del Consigliere, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
Art. 22
Durata in carica
La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art.23
Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincoli di mandato.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma delle vigenti disposizioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle causepreviste dalla legge, provvedendo alla sostituzione. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletticomporta, la surroga degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, su impulso del sindaco.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
La prerogativa ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
I Consiglieri hanno diritto diiniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme fissatenel regolamento.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità, dagli uffici comunali edalle aziendee dagli Enti dipendenti dal comune, copia degli atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.Essi sono tenuti al segreto d’ufficio nei casideterminati dalla legge e al rispetto delle norme sulla “privacy”.
L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell’ente,che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità in ogni statoe grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l’Ente e comunque nei limitistabiliti dalla legge. Sono comunque esclusi dall’assistenza in sede processuale i casi di responsabilità penale, fatto salvo il rimborso in caso di assoluzione piena nelle forme di legge.
In ordine agli obblighi di astensione degli amministratori locali si applicano le vigenti disposizioni in particolarequanto stabilito dall’art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Art.24
Competenze del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale ha competenza per l’emanazione dei seguenti atti fondamentali, fatte salve altre
competenze riservate dallalegge:
Art. 25
Esercizio della potestà regolamentare
Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
I Regolamentidiventano esecutivi con la relativa deliberazione di approvazione, ai sensi di legge, e sono pubblicati all’albo pretorio per ulteriori15 giorni, per soli fini divulgativi.
Copia dei Regolamenti Comunaliètrasmessa agli organi superiorinei modi e terministabiliti dalla legge.
Copia degli stessi regolamenti è messa a disposizione dei cittadini ai fini dell’accesso presso gli uffici comunali, con le modalità previste dal regolamento. I medesimi regolamenti, nonché altri provvedimenti del comune,sono altresì resi accessibili in via telematica secondo la disciplina dell’apposito regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti in applicazione della legge 241/90 e del D.P.R. 445/2000, nonché usufruibili tramite il sistema telematico.
Art. 26
Commissioni comunali permanenti
Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporaneeo speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la duratadelle commissioni sono disciplinate nel regolamento del consiglio o dalla deliberazione consiliare istitutiva.
La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
Art. 27
Commissioni consiliari straordinarie -temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
E’ facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nella stessa forma e termini della relazione della Commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza dovranno essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.
Art. 28
Sessioni e convocazioni
L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie o d’urgenza.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. L’avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, può prevedere anche una seconda convocazione, alternativa a quelladi prima convocazione andata deserta, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, firmati dal sindaco o da chi legalmente ne fa le veci con le formalità delle notifiche degli atti giudiziari civili, a cura del servizio messi – notificazioni del Comune o dell’Unione dei Comuni o dal dipendente incaricato dalsegretario comunale. L’avvisoè consegnato a ciascun consiglierepresso il domicilio eletto nel territorio del Comune, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo.In alternativa alla forma della notificazione di cui sopra,dellaraccomandatacon avviso di ricevimento o deltelegramma,l’avviso di convocazione è trasmesso per via telematica della posta elettronica. A tal fine, i consiglieri interessati a ricevere l’ avviso di convocazione via telematica, dovranno farne richiesta scritta al segretario comunale, indicando l’indirizzo di posta elettronica cui trasmettere le convocazioni, le comunicazioni e gli avvisi inerenti l’esercizio delle funzioni amministrative. L’avvisoper posta elettronica, con richiesta di conferma di lettura, si considera alternativo e non aggiuntivo a quello scritto. E’ posto a carico degli interessati comunicare l’eventuale cambio dell’indirizzo e-mail.
L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomentiurgenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizionidi cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno della seduta.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affissonell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
La documentazione relativa alle praticheda trattare e delle proposte di deliberazione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie ealmeno 12 ore nel caso di seduta d’ urgenza, non computando, per il termine dei due giorni,il sabato, i giorni festivi infrasettimanali e la domenica.
Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell’area interessata al provvedimento e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, del responsabile dell’area contabile di ragioneria. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi di rilascio del parere.
La prima riunione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
I consiglieri possono eleggere il proprio domicilio presso l’Ufficio della SegreteriaComunale, presso il qualevengono depositatigli avvisi, le comunicazioni e gli atti relativi alla carica, ricorrendo tale fattispecie i consiglieri possono richiedere che avvisi, atti e comunicazioni vengano loro trasmessi tramite via telematica e via fax, la mancata ricezione non avendo rilevanza di sorta.
Per i terminidi cui al presente articolo si osserva l’art. 155 del c.p.c.nonché le vigenti norme di procedurasulle notificazioni, per quanto applicabili.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 29
Consigliere anziano
1. E’ consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei Candidati alla Carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. Se due o più consiglieri hanno ottenuto lo stesso numero di voti, vale l’anzianità di età.
3. Nel caso di impedimento o impossibilità, svolge le funzioni di consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.
Art. 30
Gruppi consiliari
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente al nome del capogruppo e suo sostituto. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggio numerodi preferenze.
I consiglieri comunali possono, successivamente all’elezione,costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno duemembri.
E’ istituita la conferenza dei capigruppo allo scopo di rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché all’art.39, comma 4 del T.U.E.L -D.Lgs. n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specificheattribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la segreteria comunale – ufficio protocollo – e ricevono gli atti, gli avvisi, le comunicazionie quant’altrodi loro competenza tramite fax o e-mail.
Art. 31
Mozioni di sfiducia
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiduciavotata, per appello nominale dallamaggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglioed alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.
Art. 32
Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitatauna facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
Le proposte di deliberazione di consiglio comunale possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta,dai consiglieri e dalle commissioni consiliari permanenti e sono sottoposte ai pareridi cui all’art. 49 del TUEL ed in conformitàallenormeregolamentari comunali.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei settori edegli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è cura del segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.
I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e dellaGiunta Comunalesono firmati dal Presidente nella sua qualità diSindaco e dal Segretario comunale.
Art. 33
Votazione e funzionamento del Consiglio
Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza richiesta dalle vigenti disposizioni.
Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42 lettera m) del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.267 si applica,in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa, salva la riserva di legge.
In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.
Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.
Qualora la legge o norme regolamentari prevedano particolari maggioranze si arrotondasempre ilquoziente all’unità superiore.
Art. 34
Verbalizzazione
Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e neredige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco ocon chi presiede l’adunanza.
Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni del Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra questioni relative allo stesso Segretario comunale e con l’obbligo di fare espressa menzione nel verbale motivando la decisione.
Il processo verbale indica in sintesi i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia espressamenteconstare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 35
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorionei modi e tempistabiliti dalla legge.
Le deliberazioniconsiliari diventano esecutive secondo le disposizioni di legge.
Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranzadei componenti.
Capo II
Il Sindaco
Art. 36
Sindaco
Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. E’ il rappresentante legale del Comune.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri OrganiComunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di Governo e, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo la modalità prevista dalla legge e dallo Statuto. Per l’esercizio di tali funzioniil Sindaco si avvale degli uffici comunali o degli enti competenti.
Il Sindaco prestagiuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo le elezioni, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art.37
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende alfunzionamento dei servizi ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici servizi e dei servizipubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competentidelle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casidi emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.
Il Sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni di legge,di regolamento e degli atti normativi,provvede alla designazione, alla nomina e alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previstida disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge,dallo Statuto o da norme regolamentari, assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Il Sindacorappresenta ilComune in giudizio, sia come attore sia come convenuto, previa deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione.IlSindaco con proprio decreto può conferire delega al segretario comunale o ad altro dipendente del comune per la rappresentanza processuale in ordine al contenzioso amministrativo di cui alla legge n. 689/81, al codice della strada e al contenzioso tributario.
IlSindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintendeall’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuitegli o delegate al Comune.
Art.38
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.
Art.39
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni e per seguire particolari rami dell’amministrazione.
Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei tempi previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprenderenella delega tutte le proprie funzioni o competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna di competenza sindacale.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale ed ai settori ed uffici e trasmesse al Prefetto, nonché opportunamente divulgate.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attivitàistruttoria o studio di determinati problemi o progetti o di curare determinate questioni nell’Interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.
Art.40
Cessazione dalla carica di Sindaco. Dimissioni,decadenza e impedimento permanente.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco laGiunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, su segnalazione del segretario comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni del Sindaco anche la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario prefettizio.
L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione composta da tre persone, soggetti estranei al Consiglio e riconosciuti di chiara fama in relazione allo specifico motivo dell'impedimento e nominati con le procedure di cui al comma successivo.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata con decretodal Vicesindaco o, in mancanza,dall'Assessorepiù anziano di età, che vi provvede d’intesa con i capigruppo consiliari.
La commissione nel termine di 15 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento e sulla sua consistenza e reversibilità.
Il Consiglio, entro i successivi dieci giorni dalla presentazione della relazione peritale, si pronuncia con apposita deliberazione, sulla relazione, in seduta pubblica, salvo propria diversa determinazione in ordine alla pubblicità della seduta, ricorrendo giustificati motivi.
Capo III
La Giunta
Art. 41
Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitegli dalla legge
dai regolamenti Statali e Regionali, dal Presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. Collabora con il sindaconel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compiendo tutti gli atti di competenza ai sensi del D.Lgs. 267/00.
Art.42
Composizione della Giunta Comunale
La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede e da non meno di tre e non piu’ di seiassessori, compreso il vicesindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio, nel numero massimo di due. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessoriche sono fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
La Giunta all’atto dell’insediamento, anche al verificarsi di nuove nomine di assessori, prima di trattarequalsiasi altro argomento, esamina ed accerta con apposito verbale,le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere e determinare il numero legale per la validità della riunione. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
Art. 43
Funzioni della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
La Giunta è convocata, senza particolari formalità,è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina i lavori, assicura l’unità d’indirizzopolitico degli assessori e la collegialeresponsabilità delle decisioni.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà piu’ uno deicomponenti della Giunta comunale.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti e,in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta comunale dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Art. 44
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie gli atti Amministrativi che non sono riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Rientra nella competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
La Giunta rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
Art. 45
Revoca degli Assessori e dimissioni
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare l’incarico ad uno o più Assessori, provvedendoalla nomina dei sostituti in conformità alpresente statuto.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindacosecondo le vigenti disposizioni.
Art. 46
Deliberazioni d’urgenza della Giunta e pubblicazione all’Albo.
La Giunta può in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridicieventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio secondo le disposizioni di legge.
Art. 47
Spese legali
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 48
Svolgimento dell’azione amministrativa
Art.49
Servizi pubblici eforme di gestione.
Art. 50
Aziende speciali
Art. 51
Struttura delle aziende speciali
Art. 52
Istituzioni
Art. 53
Società per azionie a Responsabilità limitata
Art. 54
Convenzioni
Art. 55
Consorzi
Art. 56
Accordi di programma
Art. 57
Unioni di comuni
Art. 58
Fondazioni
Art. 59
Nomine in ragione del mandato elettivo
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo IUffici
Art. 60
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
Personale direttivo
Art. 64
Direttore Generale
Art. 65
Compiti del Direttore Generale
Art. 66
Responsabili di area e di ufficio o servizio
Art. 67
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 68
Collaborazioni esterne
Art. 69
Segretario Comunale
Art. 70
Funzioni del Segretario Comunale
Art. 71
Vicesegretario Comunale
TITOLO VI
CONTROLLI
Art. 72
Tipologia dei controlli
Art. 73
Controllo di Gestione e controllo di qualità
Art. 74
Nucleo di valutazione
TITOLO VII
FINANZA e CONTABILITA’
Art. 75
Autonomia Finanziaria
Art. 76
Demanio e patrimonio comunali
Art. 77
Revisione Economico−Finanziaria
TITOLOVIII
Disposizioni finali
Art. 78
Entrata in vigore
Il presente statuto deve essere adeguato entro itermini stabiliti dalle leggi all’atto dell’emanazionedi nuove leggi enuncianti espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.
Iregolamenti Comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso.
Il presente statuto entra in vigore, secondo quanto previsto dalla legge, dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio per trenta giorni. Dalla data di entrata in vigoreè abrogato il precedente statuto.
Lo statuto contiene le norme fondamentalidell’ordinamento comunale.Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell’ente.
Art.79
Revisione dello Statuto
Art. 80
Disposizione finale
CCBAONEn. 6/09 – 23/03/2009
INDICE
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia statutaria
pag 2
Art. 2
pag.2
pag.3
Albo pretorio
TITOLO II ISTITUTI di PARTECIPAZIONE
pag. 3
Art. 7
pag. 4
Art. 8
Art. 11
Partecipazione alla formazione di atti ed interventi nel procedimento amministrativo
pag. 5
pag. 6
Pubblicità degli atti amministrativi e tutela della privacy
pag. 7
Difensore civico
pag. 8
TITOLO III ORGANI ELETTIVI
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 21
Elezione e composizione del Consiglio Comunale
Art. 23
ConsiglieriComunali
Art. 24
Competenza del Consiglio Comunale
pag. 9
pag. 10
Commissioni consiliari straordinarie – temporanee e speciali
pag. 11
pag. 12
Mozione di sfiducia
Deliberazione degli organi collegiali
pag. 13
pag. 14
CAPO II IL SINDACO
Art. 37
Art. 38
pag. 15
Art. 39
Art. 40
Cessazione dalla carica di Sindaco. Dimissioni, decadenza e impedimento permanente.
CAPO III LA GIUNTA
pag. 16
Art. 42
pag. 17
Deliberazioni d’urgenza della Giunta e pubblicazione all’Albo
TITOLO IV ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
pag. 18
Art. 49
Servizi pubblici e forme di gestione
pag. 19
Società per azioni e a Responsabilità limitata
pag. 20
TITOLO V UFFICI E PERSONALE
CAPO I UFFICI
Principi strutturali ed organizzativi
pag. 21
CAPO II PERSONALE DIRETTIVO
pag. 22
Responsabile di area e di ufficio o servizio
pag. 23
TITOLO VI CONTROLLI
Tipologiadei controlli
pag. 24
TITOLO VII FINANZA e CONTABILITA’
Autonomia finanziaria
pag. 25
Revisione Economico - Finanziaria
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
pag. 26
Art. 79
il Sindaco Francesco Corso
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