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Bur n. 9 del 29 gennaio 2010


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "SINISTRA MEDIO BRENTA", MIRANO (VENEZIA)

Decreto del Direttore n. 9/2009 prot. n. 12210 del 23/12/2009

Asservimento di terreni necessari per lavori inerenti gli "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque a nord del Naviglio Brenta".

IL DIRETTORE

(Omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono definitivamente asserviti, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore del DEMANIO DELLO STATO - Ramo Idrico con sede in Roma - Viale Boston - 00144 ROMA - codice fiscale 80207790587 nella gestione della REGIONE VENETO, ente beneficiario dell'asservimento, gli immobili descritti e identificati catastalmente nel seguente prospetto (omissis):

N.C.T. Comune di Mira, foglio 12, mappale 98, area catastale 1 79 60 ha, area asservita 138 mq, mappale 412 (ex 107/a), area catastale 3 33 88 ha, area asservita 75 mq;
indennità di asservimento totale 400,44 €;
intestatario: BELLO SANTE nato a Mira il 10/11/1929 BLLSNT29S10F229D.

Art. 2

Viene costituita, sui mappali sopra citati, servitù di acquedotto e passaggio pedonale e carraio su una striscia di terreno di larghezza complessiva pari a 5,00 metri (omissis). La servitù durerà per tutto il tempo in cui la Regione del Veneto o chi per essa avrà il diritto di esercitare la condotta ed avrà carattere di inamovibilità. La servitù costituita comprende il diritto di posare e rinnovare in qualunque tempo la condotta e le opere accessorie per il trasporto delle acque scolanti, oltre al diritto di eseguire in qualunque tempo i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della conduttura e degli impianti accessori a complete spese della Regione del Veneto, dei suoi concessionari ovvero dell’autorità titolare del diritto di esercizio della servitù per legge o per convenzione. Il proprietario conserva la piena proprietà dei terreni sottoposti a servitù, ma si obbliga a non fare ed a non lasciare fare sui terreni asserviti opere, coltivazioni e piantumazioni che possano impedire o menomare l’esercizio più ampio e completo della servitù, nel rispetto dei vincoli di cui al R.D. n. 368 del 08/05/1904, Titolo VI, art. 132 e seguenti.

(Omissis)

Art. 5

Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, l’imposizione di servitù comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene asservito, salvo quelli compatibili con i fini cui l’asservimento è preordinato. Le azioni reali e personali esperibili sul bene asservito non producono effetti sul decreto di asservimento. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi ai terreni asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

(Omissis)

Il Direttore ing. Alvise Carretta


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