Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 22 del 13 marzo 2009


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)

Estratto decreto del n. 99 del 9 settembre 2008

Progetto per la realizzazione di rete fognaria e predisposizione di piste ciclabili in Comune di Brugine.

a)     Realizzazione di rete fognaria ed allacciamenti volti all’estensione del servizio di raccolta reflui e all’implementazione delle reti fognarie nel Comune di Brugine (Pd) (rif. SF 4201 – LP 107).b)

b)     Predisposizione di opere propedeutiche alla futura realizzazione di due tratti di piste ciclabili lungo via Fiumicello e via Palù Superiore (SP n° 30 Bertipaglia) a seguito di accordo di programma.

c)      Importo complessivo € 2.255.000,00

Determinazione urgente dell’indennità provvisoria per costituzione di servitù perpetua di fognatura ex art. 22 e 23 D.P.R. 327/2001.

 

Il Responsabile del IV Settore Tecnico

(omissis)

decreta

Art. 1 L’indennità da corrispondere agli aventi diritto per la costituzione del diritto di servitù perpetua di fognatura dei beni immobili di loro proprietà, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati, è determinata d’urgenza e senza particolari indagini e formalità, così come indicato nel successivo art.2 e nei 2 prospetti allegati ove sono evidenziate, oltre alla indennità, le modalità di calcolo per la determinazione della stessa.

Art. 2  È costituita servitù perpetua di fognatura a favore del Comune di Brugine con sede in Brugine – Via Roma 32 C.F. 80017140288, per quanto in premessa indicato, a carico degli immobili di seguito descritti e identificati catastalmente nel Comune di Brugine, limitatamente ad una striscia di mt 4,00 (metri quattro) secondo il tracciato di progetto come indicato nell’allegata planimetria catastale che, unita al presente decreto, ne forma parte integrante:

RIF. PP. 6 Laterale Via Rialto: C.T. fg 21 mapp 428 ente urbano di ha 00.01.32 che corrispondente a porzione di area urbana di fabbricato censito al C.F. fg 21 mapp 428 sub. 3-5-7 - Coccato Nicoletta nata a Padova il 19/05/1971 C.F. CCCNLT71E59G224T PROP 1/2 del sub 7 - Mingoni Eugeneo nato Piove di Sacco il 19/05/1968 C.F. MNGGNE68E19G693L PROP 1/2 del sub 7 - Baratto Daniela nata a Bovolenta il 14/08/1956 C.F. BRTDNL56M54B106C

Prop 1/2 del sub 3-5 - Gava Loris nato a Spinea il 18/02/1952 C.F. GVALRS52B18I908B - Prop 1/2 del sub 3-5 - Indennità Provvisoria Proposta € 220,44

Art. 3 Il presente decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di fognatura relativamente alle summenzionate proprietà a favore del Comune di Brugine alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni; della data di tale immissione in possesso verrà fatta menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 4 (omissis)

Art. 5 (omissis)

Art. 6 I proprietari che intendano accettare l’indennità di esproprio loro spettante, a norma dell’art. 22 comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione scritta al Comune di Brugine – Via Roma 32 – 35020 Brugine entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni; a tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché allegare copia dell’atto di proprietà dei beni oggetto di esproprio; in mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell’indennità, ma essa verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7 (omissis)

Art. 8 (omissis)

Art. 9 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 10 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4°, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Art. 11 Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001.


Torna indietro