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Bur n. 1 del 02 gennaio 2009


Materia: Agricoltura

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PADOVA)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28-11-2008

Approvazione regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti liquidi di allevamento e delle acque reflue.

Premesso che:

  • la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2006, n. 2495, ha recepito le disposizioni del D.M. 7 aprile 2006 ed ha approvato il programma d'azione per le zone del Veneto vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
  • con deliberazione della Giunta Regionale n. 2439/2007 sono state precisate le modalità di attuazione dei criteri generali stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2495/2006 ed è stato introdotto un "Regolamento Tipo" che i Comuni del Veneto sono tenuti ad adottare;
  • preso atto che il Comune di Santa Margherita d'Adige non è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;

 Visto il Regolamento tipo per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2439 del 07.08.2007;

 Acquisito l'allegato parere favorevole di sola regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dai n. 13 Consiglieri presenti
 DELIBERA

 di adottare il Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

- OMISSIS -

Art. 3.- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione Urbanistica della medesima.

 Art. 4.- INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento all'intero territorio comunale.

OMISSIS

Art. 13.  - ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto  - Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e ad ARPAV  - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;
2. Il presente Regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

GEOM. LUCA BOTTARO


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