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Bur n. 75 del 24 agosto 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

STATUTO

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia Statutaria

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Regolamenti

Articolo 4 - Stemma e Gonfalone

Articolo 5 - Albo Pretorio

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Articolo 7 - Organi di Governo   

Capo II - Il Consiglio Comunale  

1^ parte - Del Consiglio Comunale

Articolo 8 - Il Consiglio Comunale  

Articolo 8 bis – Presidenza del Consiglio 

Articolo 8 ter – Nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente 

2^ parte - Delle Commissioni Consiliari

Articolo 9 - Commissioni consiliari e Commissioni speciali

3^ parte - Dei Consiglieri Comunali

Articolo 10 - Consiglieri Comunali  

Articolo 11 - Diritti dei Consiglieri Comunali

Articolo 12 - Decadenza, sospensione, sostituzione, cessazione e dimissioni dalle funzioni dei Consiglieri  

Capo III - La Giunta Comunale

Articolo 13 - La Giunta Comunale  

Articolo 14 - Composizione

Articolo 15 - Incompatibilità ed altre vicende connesse alla carica degli amministratori

Capo IV - Il Sindaco   

Articolo 16 - Il Sindaco

Articolo 17 - Mozione di sfiducia

Articolo 18 - Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

Articolo 19 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo  

Articolo 20 - Potere di ordinanza del Sindaco

Articolo 21 - Vice sindaco  

Articolo 22 - Deleghe e incarichi del Sindaco   

Articolo 23 - Attribuzioni di vigilanza   

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE 

Capo I - Uffici e servizi  

Articolo 24 - Principi strutturali ed Organizzativi

Articolo 25 - Uffici e Servizi

Articolo 26 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Articolo 27 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Personale direttivo    

Articolo 28 - Il Segretario Comunale Generale   

Articolo 29 - Il Vicesegretario  

Articolo 30 - Il Direttore Generale   

Articolo 31 - Dirigenti e Responsabili di Unità organizzative complesse, di settore o degli Uffici e dei Servizi   

Articolo 32 - Funzioni dei Dirigenti e/o Responsabili

Articolo 33 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  

Articolo 34 - Collaborazioni esterne  

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Organi di partecipazione

Articolo 35 - Consiglio Comunale dei ragazzi  

Articolo 36 - Il Difensore Civico

Capo II - Espressione della volontà popolare e diritti dei cittadini   

1^ parte - Dell’espressione della volontà popolare

Articolo 37 - Consultazione della Popolazione del Comune

Articolo 38 - Referendum consultivo   

Articolo 39 - Strumenti di partecipazione.

2^ parte - Dei diritti dei cittadini

Articolo 40 - diritto di accesso  

Articolo 41 - Diritto di informazione  

Articolo 42 – Le Consulte  

Capo III - Associazionismo e volontariato

Articolo 43 - Valorizzazione del libero associazionismo

Articolo 44 - Riunioni ed assemblee

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 45 - Servizi Pubblici Comunali   

Articolo 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Articolo 47 - Consorzi      

Articolo 48 - Convenzioni    

Articolo 49 - Accordi di programma - Conferenze di servizi 

TITOLO VI - PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITÀ

Capo I - Controllo interno  

Articolo 50 - Principi e criteri   

Articolo 51 - Controllo di gestione – Valutazione e controllo strategico    

Capo II - Patrimonio, finanza e contabilità   

Articolo 52 - Demanio e patrimonio  

Articolo 53 - Ordinamento finanziario e contabile  

Articolo 54 - Revisione economico-finanziaria - Collegio dei Revisori del conto     

Articolo 55 - Verifica dell'efficienza e dell’efficacia

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE    

Articolo 56 - Entrata in vigore    

Articolo 57 - Norma transitoria             

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia Statutaria

1. Il Comune di San Martino Buon Albergo è un ente locale territoriale fornito di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria.

2. Il Comune:

- si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento statale e regionale, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- rappresenta la comunità di San Martino Buon Albergo nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia di Verona e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati, e ne cura unitariamente gli interessi, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;

- pone alla base della propria attività di programmazione e cooperazione i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;

- impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell’imparzialità, del buon andamento, dell’economicità, dell'efficienza e dell’efficacia.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune può estendere i suoi interventi mediante iniziative finalizzate alla cura degli interessi generali dei cittadini sul proprio territorio.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, oltre che dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Martino Buon Albergo; sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni;

b) promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutelare e conservare le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico, solidaristico e sociale;

f) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia mediante la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispettare e tutelare le diversità etniche e linguistiche, nel rispetto delle norme civili della comunità, attraverso la promozione dei valori della cultura, dell’accoglienza e della solidarietà;

h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi, e promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi rappresentativi propri e in quelli dei soggetti da esso dipendenti;

j) esercitare i compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni;

k) Tutelare la sicurezza dei cittadini con un appropriato programma e servizio comunale operante nei vari quartieri.

Articolo 3 – Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il Comune, nell’esercizio della propria potestà, adotta specifici regolamenti nelle materie di propria competenza. In particolare, per quanto attiene l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici dell’Ente, per l’esercizio delle funzioni, per la disciplina delle materie di contabilità e dei contratti ed in ogni altro caso per il quale l’adozione di un regolamento è previsto dallo statuto, ovvero, ritenuto opportuno.

2. Tutti i regolamenti comunali si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale, o al segretario generale incaricato delle relative funzioni ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale, salva la competenza della Giunta Comunale per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. I Regolamenti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione, salvo diversa determinazione contenuta nei regolamenti stessi o in specifiche norme di legge. Ad essi deve essere data adeguata pubblicità.

Articolo 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune riconosce e mantiene, quali segni distintivi della propria identificazione, lo Stemma ed il Gonfalone storicamente in uso.

2. Le modifiche dello stemma e del gonfalone sono adottate con le stesse procedure previste per l’adozione di un nuovo statuto e contestualmente ad esso.

3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo.

Articolo 5 - Albo Pretorio

1. L'Albo Pretorio è istituito nella Sede Comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali prescrivono. Gli orari e le modalità di accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

2. La pubblicazione deve essere fatta nel rispetto delle vigenti normative.

3. L’albo assolve agli obblighi di pubblicità legale, salvo altre forme di informazione che utilizzino i mezzi ritenuti più idonei, quali ad esempio: Internet, bollettini, pubblicazioni, avvisi, ecc.

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune opera attraverso gli strumenti della programmazione, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali esistenti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con altri Comuni, specialmente con quelli limitrofi, oltre che con la Provincia di Verona e con la Regione Veneto.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Articolo 7 - Organi di Governo

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Capo II -Il Consiglio Comunale

1^ parte - Del Consiglio Comunale

Articolo 8 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, ed è espressione della rappresentanza dell'intera comunità; delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la mozione di sfiducia, sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle disposizioni dell’apposito regolamento da adottarsi a norma di legge ed in conformità dei principi stabiliti nel presente Statuto .

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 8 bis – Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

2. Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri. Per le sue funzioni si avvale di un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale.

4. Le competenze del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 8 ter – Nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio Comunale procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio Comunale il quale entra in funzione subito dopo la proclamazione del risultato della votazione.

2. L’elezione avviene con votazione segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Comunale procede, di seguito, all’elezione, nel proprio seno, del Vice Presidente del Consiglio con le stesse modalità. 

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente verranno eletti nella prima seduta dopo l’entrata in vigore del presente Statuto.

2^ parte - Delle Commissioni Consiliari

Articolo 9 - Commissioni consiliari e Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, secondo le modalità del regolamento, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti o temporanee, composte da un numero di componenti il consiglio comunale non superiore a sette, con finalità istruttorie, propositive e di studio.

2. Con apposita deliberazione possono essere istituite specifiche commissioni per fini di controllo, di garanzia, di indagine e di inchiesta la cui presidenza è affidata alle opposizioni.

3. Per materie di particolare rilevanza e complessità possono essere istituite, con apposita deliberazione consiliare, che ne determina la composizione anche mista, con la partecipazione di esperti esterni, apposite Commissioni speciali istruttorie e di studio anche con poteri propositivi e, per quant’altro ritenuto necessario ed opportuno, ai fini del puntuale espletamento dell’attività ed organizzazione della cosa pubblica.

3^ parte - Dei Consiglieri Comunali

Articolo 10 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali esercitano il proprio mandato nell’esclusivo interesse dell’intera comunità alla quale costantemente rispondono; il loro stato giuridico è regolato dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono membri.

3. Il Consigliere Anziano è colui che nella elezione ha ottenuto la cifra individuale più alta sommando la cifra di lista ai voti di preferenza. A parità di voti, Consigliere Anziano è il Consigliere più anziano di età. Al Consigliere Anziano spettano le funzioni di presidenza del Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. In conformità alle previsioni legislative vigenti ed in ottemperanza del principio di trasparenza e pubblicità, il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i modi e le forme per il deposito, per ciascuna lista o candidato, del bilancio preventivo delle spese elettorali, limitatamente alla elezione del Consiglio Comunale, nonché del relativo rendiconto.

Articolo 11 - Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare. Tra i diritti dei consiglieri rientra quello di ottenere dal Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla richiesta, con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste, se lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati al Consiglio.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie, i documenti nelle forme previste dall’apposito regolamento e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità e nei limiti fissati dalle normative vigenti secondo le modalità del regolamento. Essi hanno, inoltre, diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento.

3. I consiglieri nell’esercizio dei loro poteri e diritti, possono chiedere l’ausilio tecnico del segretario comunale o dei funzionari addetti.

4. Ai Capigruppo Consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni della legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed a quanto ad essa inerente e conseguente. I Consiglieri non possono utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali.

6. Agli amministratori sono applicate tutte le norme di legge disciplinanti il relativo status anche sotto il profilo della tutela dai rischi del mandato.

Articolo 12 - Decadenza, sospensione, sostituzione, cessazione e dimissioni dalle funzioni dei Consiglieri

1. Salvo quanto disposto dal secondo comma, è dichiarato decaduto con apposita deliberazione consiliare, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive. La giustificazione va inoltrata per iscritto al Presidente prima di ciascuna adunanza o può essere fornita, all’inizio della seduta, anche mediante una comunicazione presentata al Presidente dal capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza del Consigliere assente. Della giustificazione si prende nota a verbale.

2. E’ garantito al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative in via successiva quando non sia stato in grado di darne tempestiva comunicazione nei termini di cui al punto 1). Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l’esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l’argomento all’ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale successiva alla scadenza del termine. Il Consiglio comunale sulla scorta delle giustificazioni pervenute si pronuncia sulla decadenza. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi di legge.

3. Le dimissioni dei consiglieri comunali, gli effetti di esse anche ai fini della sopravvivenza del consiglio comunale, la surrogazione degli stessi nonché le relative modalità sono regolati dalle disposizioni di legge e di regolamento per le parti di rispettiva competenza.

Capo III - La Giunta Comunale

Articolo 13 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è Organo di impulso che collabora con il Sindaco al governo del Comune ed all’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge, o lo Statuto, non attribuiscano al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai Dirigenti/Responsabili degli Uffici.

3. In particolare, sono di competenza della Giunta, che opera con deliberazioni collegiali:

- l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- la definizione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, del Piano Esecutivo di Gestione;

- l’erogazione di contributi, sussidi e benefici economici non disciplinati dal regolamento;

- la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto dell’ordinamento e della disciplina generale definiti dal Consiglio;

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Articolo 14 – Composizione

1. La Giunta Comunale, che opera collegialmente, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori non superiore a sette, con un minimo di cinque, tra i quali è scelto il Vice Sindaco. Il numero degli assessori è determinato dal Sindaco e comunicato con la individuazione dei prescelti al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Ogni variazione del numero degli assessori, anche in relazione ai mutati assetti organizzativi nel governo dell’Ente, deve essere comunicata al Consiglio.

2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta. La Giunta Comunale delibera in ogni caso con la presenza della metà, arrotondata all’unità superiore, del numero degli assessori determinati dal Sindaco, oltre quest’ultimo o chi lo sostituisce.

Articolo 15 - Incompatibilità ed altre vicende connesse alla carica degli amministratori

1. Per le cause di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza, dimissioni, revoca e sostituzioni degli assessori si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti, e altrettanto in materia di status degli amministratori

Capo IV - Il Sindaco

Articolo 16 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune ed è Ufficiale di Governo.

2. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, il Sindaco presta giuramento davanti a tale organo con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere con correttezza al mandato di Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo esercitando le mie funzioni nell’esclusivo interesse della Comunità che rappresento”.

3. Entro trenta giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, alla cui discussione si procederà secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. Periodicamente, e comunque in occasione dell’approvazione del Bilancio annuale, il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può provvedere alla ridefinizione e all’adeguamento delle linee programmatiche in rapporto alla verifica dello stato di attuazione delle stesse, secondo le modalità e le procedure fissate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 17 - Mozione di sfiducia

1. Gli effetti, le modalità ed i procedimenti connessi con la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale sono disciplinati dalla legge.

Articolo 18 - Competenze del Sindaco quale

Capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, è l’organo significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo del Comune e propone le priorità politiche da deliberare.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli Assessori con l'indirizzo politico - programmatico determinato dal Consiglio Comunale, risolvendo comportamenti e conflitti contrastanti con tale indirizzo; rappresenta tutti gli interessi della comunità, sostenendoli e facendoli valere nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, in particolare:

- convoca e presiede la Giunta Comunale, fissando l'Ordine del Giorno e la data;

- indice i referendum comunali;

- sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune da specifici atti normativi;

- provvede a far osservare i Regolamenti ed irroga le sanzioni;

- esercita la rappresentanza in giudizio del Comune, previa costituzione a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

- assume la figura ed i poteri di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti comunali, salvo delega dell’esercizio delle funzioni, comprese quelle inerenti la tutela personale dei lavoratori, al Direttore Generale;

- promuove e conclude accordi di programma, protocolli di intesa tra amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni in conformità alle norme di legge che prevedono tali istituti;

- determina il numero degli assessori, li nomina e li revoca;

- promuove, indice e partecipa a conferenze di servizi qualora sia opportuno ed utile effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;

- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale in conformità alle norme di legge e degli atti costitutivi e statutari dei singoli Enti, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- attribuisce, sulla base di un provvedimento motivato della Giunta Comunale, gli incarichi di consulenza esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti della legge, e definisce, previa deliberazione della Giunta Comunale e attestazione della copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;

- conferisce le funzioni dirigenziali con provvedimento motivato e a tempo determinato;

- attribuisce con proprio decreto motivato ai responsabili di unità organizzative complesse (o di settore, o comunque denominato) le funzioni dirigenziali ai sensi di legge, e definisce nei limiti della copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;

- nomina il Segretario Generale ed, eventualmente, il Direttore Generale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19 - Competenze del Sindaco quale

 Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco esercita, altresì, quale Ufficiale di Governo, tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.

2. In particolare il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di anagrafe, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Al Sindaco spettano tutte le restanti attribuzioni conferite dalla legge nelle materie di competenza, comprese quelle relative agli orari degli esercizi pubblici, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dell’apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, oltre a quelle relative alla polizia municipale ed alla organizzazione di questa.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui al successivo art. 20 .

Articolo 20 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione, adotta le ordinanze comunali per il rispetto degli atti normativi e generali nonché per l’osservanza di singoli provvedimenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, esercitando i poteri coercitivi e sostitutivi, nonché di rapporto all’Autorità Giudiziaria, previsti dalla legge.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell’azione penale dei reati in cui fossero incorsi.

Articolo 21 – Vice sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice sindaco, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Articolo 22 - Deleghe e incarichi del Sindaco

1. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori tra i Consiglieri.

2. I coadiutori consigliano e collaborano con il Sindaco, ma non hanno poteri di firma.

3. Il Sindaco può delegare altresì a dipendenti comunali, che abbiano acquisito specifica ed adeguata professionalità, la funzione di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 19, oltre che per i compiti connessi ai servizi di competenza statale, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni nelle frazioni ad un Consigliere Comunale.

5. Le deleghe o gli incarichi, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 3, di cui al presente articolo, perdono efficacia con la cessazione dalla carica del Sindaco e non comprendono il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, salve le funzioni vicarie.

Articolo 23 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, ai sensi della normativa vigente, è competente in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

2. Il Sindaco si avvale per l’espletamento dei compiti di protezione civile dell’organizzazione comunale, del Comitato Comunale di Protezione Civile e di tutte le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio ed iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Prefettura.

3. Il Sindaco cura la redazione del piano comunale di protezione civile.

4. Il Sindaco provvede a dare attuazione ai propri compiti in materia di informazione ed intervento secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici e servizi

Articolo 24 - Principi strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti criteri e modalità :

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della collaborazione tra gli uffici;

e) funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Articolo 25 - Uffici e Servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che compete ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti assegnati.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 26 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione del Comune va conformata a modelli che garantiscano efficienza ed economicità, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

2. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici, ed in particolare, per le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura.

3. Il Comune applica per il proprio personale i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge ai quali viene data attuazione anche mediante gli istituti di contrattazione decentrata secondo le previsioni dei contratti nazionali. Il Comune garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi generali.

5. Ad apposito regolamento ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai C.C.N.L., è riservata la materia disciplinare del personale.

Articolo 27 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini per il conseguimento degli obiettivi assegnati. Essi sono direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

Capo II - Personale direttivo

Articolo 28 - Il Segretario Comunale Generale

1. Il Comune dispone di un Segretario Generale titolare, iscritto all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione del suddetto Albo, e nominato dal Sindaco in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che regolano la figura professionale ed il relativo status giuridico ed economico. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Dirigenti e/o Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario Generale:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- nomina le Commissioni di concorso e di gara e le presiede nel caso che tale incarico non sia affidato ai Responsabili di servizi;

- esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario Generale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, ha la responsabilità gestionale per il conseguimento degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente, e la competenza alla proposta del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi.

5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

Articolo 29 - Il Vice Segretario

1. Ad un dirigente o ad un responsabile apicale delle unità organizzative (o di settore, o comunque denominata) in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale può essere conferito, da parte del Sindaco ed in accordo con il Segretario Generale, a tempo determinato, l’incarico di Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto, e con i limiti e con le competenze del titolare.

Articolo 30 - Il Direttore Generale

1. Il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale nominato secondo quanto previsto dalla legge.

2. Nel caso in cui le funzioni di Direttore Generale siano attribuite al Segretario Generale, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà attribuita congrua indennità determinata dal Sindaco, su parere della Giunta in attuazione dei contratti collettivi della categoria.

3. Al Direttore Generale compete la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi, nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione, in conformità alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia.

Articolo 31 - Dirigenti e Responsabili di Unità organizzative complesse, di settore o degli Uffici e dei Servizi

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili delle unità organizzative complesse, o di Settore, sono individuati con provvedimento motivato del Sindaco, secondo le prescrizioni del regolamento di organizzazione e del regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi.

Articolo 32 - Funzioni dei Dirigenti e/o Responsabili

1. Spettano ai Dirigenti e/o Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli organi di Governo dell'Ente, al Segretario comunale o al Direttore Generale. In relazione alle proprie competenze, e nell'ambito della propria unità organizzativa, o settore, i Responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici può disciplinare, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi, l’eventuale sostituzione dei responsabili, nei casi di impedimento od assenza.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, ed esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

3. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che il Dirigente e/o Responsabile possa assegnare ad altro dipendente addetto all’Ufficio la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento, congiuntamente all’atto di nomina di questo.

4. Le determinazioni dei Dirigenti e/o Responsabili sono comunicate alla Giunta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 33 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla Legge vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali (con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi), può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 34 - Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può affidare incarichi di consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

2. I regolamenti comunali determinano le modalità di attuazione degli incarichi predetti.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Organi di partecipazione

Articolo 35 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di fare proposte nelle seguenti materie:

a) politica ambientale;

b) sport e tempo libero;

c) giochi;

d) rapporti con l'associazionismo;

e) cultura e spettacolo;

f) pubblica istruzione;

g) assistenza a giovani ed anziani;

h) rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 36 - Il Difensore Civico

1. Con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio Comunale può provvedere all’istituzione del Difensore Civile fissandone le prerogative, i mezzi ed i rapporti con il Consiglio Comunale, ed adottando congiuntamente il relativo regolamento che ne disciplina le competenze, anche in rapporto all’esercizio del controllo sugli atti, nonché le modalità di attuazione. In caso di adozione della suddetta deliberazione, l’elezione del difensore civico deve avvenire per atto deliberativo del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, su una terna proposta dalla Commissione Consiliare Affari Generali.

Capo II - Espressione della volontà popolare e diritti dei cittadini

1^ parte - Dell’espressione della volontà popolare

Articolo 37 - Consultazione della Popolazione del Comune

1. Allo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi di amministrazione, su materie di esclusiva competenza comunale, possono essere attuate iniziative di consultazione informale della popolazione.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di referendum, le modalità di consultazione sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 38 - Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso ilreferendum consultivo.

2. L’apposito regolamento disciplina la procedura relativa alla verifica delle condizioni di ammissibilità e alle modalità di espletamento della consultazione referendaria.

Articolo 39 - Strumenti di partecipazione.

1. I cittadini, singoli o associati, partecipano all’attività amministrativa del Comune attraverso istanze, petizioni e proposte con le modalità previste nell’apposito regolamento.

2. I cittadini elettori nel Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze in forma scritta per argomenti di rilevanza collettiva.

3. Ciascun cittadino elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, qualora il Comune stesso, dopo essere stato invitato a provvedervi, non assuma iniziative per far valere le azioni di competenza.

4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale.

5. Un decimo del corpo elettorale residente in San Martino Buon Albergo può avanzare proposte per l’adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi. La proposta, da presentare in forma scritta al protocollo del Comune, deve contenere il testo della deliberazione e la normativa vigente di riferimento, nonché una relazione illustrativa del contenuto e delle finalità. Essa è sottoposta ai pareri di legge e deve essere iscritta all’ordine del giorno dell’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo generale.

6. Tutti gli oneri per l’attuazione degli strumenti di partecipazione sono a completo e totale carico dei soggetti promotori.

7. I Regolamenti comunali, per ciascun procedimento, disciplinano le forme di partecipazione degli interessati alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

2^ parte - Dei diritti dei cittadini

Articolo 40 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità ed i limiti definiti dall’apposito regolamento.

Articolo 41 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalle norme del presente Statuto e, per quanto qui non previsto, dalle norme del vigente regolamento sull’accesso e, per quanto lì non disciplinato, dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.

2. Il Comune si avvale di tutti i mezzi più idonei a dare adeguata e completa informazione ai cittadini.

3. Il Sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Articolo 42 – Le Consulte

1. Possono essere istituite Consulte con specifico atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, in particolare nei settori dello sport, del volontariato sociale, ambientale e culturale, nonché dell’economia e del lavoro.

2. Le Consulte esercitano una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli organi comunali.

3. Il funzionamento, la partecipazione e la convocazione delle consulte sarà disciplinato da apposito regolamento.

Capo III - Associazionismo e volontariato

Articolo 43 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione stessa, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi e di volontariato con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. L’audizione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni.

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni operanti nei settori sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero e, in ogni caso, quelle realtà associative che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.

5. Il Comune riconosce il ruolo primario dei Comitati Civici quali portavoce delle richieste e/o esigenze del singolo quartiere o frazione che rappresentano.

Articolo 44 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini singoli o associati e agli organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive ericreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Italiana, e che ne facciano richiesta, le sedi opportune ed ogni struttura e spazioidoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, se non disciplinate in regolamento, sono appositamente deliberate dalla Giunta Comunale, e dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla sicurezza degli edifici ed all'incolumità delle persone nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 45 - Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune riconosce la rilevanza e l’attualità di una amministrazione che opera prevalentemente per servizi offerti alla cittadinanza, per soddisfare o prevenire i bisogni di questa, e per promuoverne lo sviluppo. Conseguentemente, il Comune può provvedere ad istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale con le modalità previste dalla legge.

2. Il Comune provvede affinché i servizi pubblici siano erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità, assicurando il rispetto di standard qualitativi certi, affinché sia salvaguardata la tutela dei cittadini e degli utenti.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale sidetermina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la gestione dei pubblici servizi nelle forme e modalità previste dalla legge.

2. Con le deliberazioni di istituzione dei sistemi di gestione saranno disciplinate le forme, le modalità, gli organi, gli atti fondamentali, le competenze e l’eventuale dotazione patrimoniale delle stesse.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio comunale apposite convenzioni per:

- la gestione di servizi pubblici;

- la gestione di servizi di pubblico interesse;

- la realizzazione di specifiche iniziative a carattere generale aventi come obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi della collettività.

Articolo 47 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, e per l’esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

Articolo 48 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, con altri enti pubblici, o con privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni riguardanti la costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, o per l’esercizio associato di funzioni, devono prevedere, a carico del consorzio stesso, l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità prescritte per gli atti dell’Ente.

Articolo 49 - Accordi di programma - Conferenze di servizi

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma ovvero indice o aderisce a conferenze di servizio, secondo le modalità di legge, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti degli enti partecipanti, viene definito in una apposita conferenza ed è approvato dagli organi competenti ai sensi di legge.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena decadenza.

TITOLO VI - PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITÀ

Capo I - Controllo interno

Articolo 50 - Principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell’azione amministrativa comunale.

2. I documenti contabili, da deliberarsi entro i termini fissati dalla legge, debbono rispettare le esigenze di pubblicità anche nel momento della formazione di essi. In particolare, il bilancio di previsione deve rispettare i principi dell’unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario ed economico. Il procedimento di formazione deve conformarsi alle specifiche disposizioni di legge ed in ogni caso deve prevedere, secondo le modalità dell’apposito regolamento, particolari momenti di pubblicità e di partecipazione.

Articolo 51 - Controllo di gestione – Valutazione e controllo strategico

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'Ente, il regolamento di contabilità ed il regolamento degli uffici e dei servizi individuano metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono previste forme di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, o incaricato di funzioni dirigenziali, e le modalità di esercizio del controllo strategico finalizzato alla verifica della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

Capo II - Patrimonio, finanza e contabilità

Articolo 52 - Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi di legge disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 53 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 54 - Revisione economico-finanziaria - Collegio dei Revisori del conto

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale, in attuazione della quale è previsto il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti di esso, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle nome sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi diincompatibilità previsti dalla stessa.

2. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le quali quella di esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Collegio dei Revisori del Conto avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riferimento all'organizzazione ed alle gestione dei servizi.

5. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

6. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera delle attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

7. Il regolamento disciplinerà altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 55 - Verifica dell'efficienza e dell’efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti, alla Giunta Comunale sono comunicati dagli organi di revisione e controllo, a consuntivo, gli indici di efficienza e di efficacia relativi alla gestione dei servizi.

2. Il responsabile del Servizio, con il coordinamento del Direttore Generale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

3. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente, dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia stata positivamente controllata dal competente organo regionale. All’atto della pubblicazione all’albo pretorio si dovrà provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. e all’invio al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Allo Statuto verrà data adeguata pubblicità con i mezzi ritenuti più idonei.

Articolo 57 - Norma transitoria

1. Fino all’adozione o all’aggiornamento dei regolamenti previsti dallo Statuto saranno applicati i Regolamenti vigenti in relazione alle singole materie ovvero ambiti di amministrazione.

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