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Bur n. 50 del 01 giugno 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)

Statuto

Statuto approvato con D.C.C. n. 56 del 13 novembre 2006.

Capo I
Storia e principi fondamentali del Comune

Carmignano (territorio vicentino) appare in documenti del 1172 e del 1186; a quell’epoca era un feudo del Vescovo di Vicenza che lo assegnò, nel1215, al Conte Mazzola (da cui “Camazzole”, ora frazione di Carmignano).
L’altra grande tenuta carmignanese, quella di Spessa, passò dai Da Quinto ai nobili veneziani Grimani (1520-1748) che introdussero a Carmignano la coltivazione del riso, attuando importanti opere idrauliche come la Roggia Grimana.
L’attuale palazzo municipale fu costruito dal veneziano Don Gio Antonio Facchetti nel 1745.
L’ex parroco di Carmignano lo lasciò per testamento ai cittadini veneziani Corniani, dei quali esiste nell’atriolo lo stemma nobiliare.
I nuovi proprietari,i Conti Negri, lo vendettero al comune di Carmignano nel 1925.
Il decollo economico del paese, essenzialmente agricolo, avvenne con l’arrivo a Carmignano nel 1883, di una “multinazionale” svizzera che acquistò la vecchia “Cartiera Lanaro” fondata nel 1877.
In pochi anni, la “Societè” di Basilea aumentò la produzione cartaria e quindi l’occupazione che passò dai 60 operai del
1885 ai 150 del 1890, ai 162 del 1900, contribuendo a frenare l’emigrazione che era iniziata a Carmignano nel 1877.
L’energico direttore Cataldo Biga (1883-1906), che fu anche Sindaco del paese dal 1899, congiunse l’area dello stabilimento con l’attuale Via Roma, costruendovi delle case operaie con orticello e case signorili con giardino per gli impiegati.
Nel 1904 si inaugurarono l’asilo infantile per i bambini degli operai, la nuova macchina continua e la centrale idroelettrica di Camazzole sulla Nuova Roggia Molina.
Negli anni trenta la Cartiera, con la competente direzione del Cav. Angelo Vian (che fu anche Podestà), continuò a crescere dando lavoro a circa 300 operai e più di 20 impiegati.
Nel secondo dopoguerra sorsero a Carmignano l’Ondulato Veneto (ora SMURFIT), la camiceria Edga e la Cartiera di Cariolaro.
Il settore cartario, ancora trainante, si è completato nel 1967 con la moderna Cartotecnica Postumia.

Art. 1
Autonomia ed elementi costitutivi

1. Il presente Statuto, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla legge detta le norme fondamentali inerenti l’organizzazione del Comune di Carmignano di Brenta. A dette disposizioni verrà data attuazione mediante appositi regolamenti.
2. Carmignano di Brenta è ente territoriale autonomo dotato di poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, e si dà il presente statuto.

Art. 2
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune di Carmignano di Brenta è rappresentato da uno stemma ed un gonfalone, il cui uso è risalente al periodo della unità del Veneto all’Italia.
2. Lo Stemma è così composto: di rosso alla croce d’argento, ornamenti esteriori da Comune (rami di quercia ed alloro, sormontato da corona comunale).
3. Il Gonfalone è rappresentato da un drappo azzurro riccamente ornato d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento “Comune di Carmignano di Brenta”; le parti in metallo sono argentate e l’asta con bollette argentate

Art. 3
Finalità ed obiettivi

1.Il Comune di Carmignano di Brenta rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con metodo democratico secondo i principi di efficienza, trasparenza, partecipazione, responsabilità e solidarietà.
Obiettivi principali sono l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica,economica e sociale della comunità rendendosi garante dei valori della persona,della famiglia, del pluralismo e della convivenza pacifica senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione.
Cura la tutela e la salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e ambientali, valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale volgendo particolare attenzione agli usi e alle tradizioni della comunità.
Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca,di educazione,di cooperazione e di informazione e attraverso attività culturali e rapporti di gemellaggio.
Promuove lo sviluppo economico e sociale finalizzati all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni primari eliminando gli ostacoli che a ciò si oppongono anche con forme associative di volontariato e di cooperazione.
2. Il Comune, nel promuovere la valorizzazione del lavoro nella società, adotta all’interno della propria organizzazione procedure atte a favorire la partecipazione dei/delle lavoratori/lavoratrici alla determinazione degli obbiettivi e delle modalità di gestione.
Il Comune di Carmignano di Brenta svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, al fine di assumere la centralità della persona che va valorizzata attraverso le forme nelle quali essa si esprime e cioè: la Famiglia, il Lavoro, la Società, la Partecipazione, l’Educazione, il Tempo libero e la Cultura.
La Famiglia:
Il momento primario del soggetto, nella sua dimensione individuale ed interpersonale, è la famiglia che cresce nelle relazioni affettive e si apre nella vita sociale diventando prima generatrice di solidarietà. In tale contesto deve essere ribadito il concetto di diritto alla vita.
La Società Civile:
La coscienza che la società civile precede le istruzioni, va tenuta viva attraverso una costante dialettica tra i diversi ambiti della società. Famiglie, associazionismo, volontariato e singoli cittadini vanno intesi come protagonisti, soggetti attivi, punti di riferimento per le istituzioni stesse. In questa logica, la Pubblica Amministrazione si pone al servizio del Cittadino e della Comunità.
L’Educazione:
Nella vita presente e futura della società locale vanno riconosciuti i diritti ed il ruolo importante dei soggetti in età evolutiva, è necessario riscoprire le caratteristiche della loro stagione esistenziale di crescita e vanno offerte le risorse educative - formative rispettose delle loro attitudini ed esigenze.
La Partecipazione:
Un primo livello di partecipazione è quello che fa sentire i singoli cittadini e le diverse aggregazioni parti consapevoli di una società che li interpreta, li ascolta e tende a dare loro delle risposte.
Per tale momento dialettico di confronto, è fondamentale un processo di comunicazione tra cittadini ed istituzioni, che si esprime non soltanto nel pur importante momento informativo, ma nella capacità da parte dell’Ente Locale e delle Istituzioni, di dialogare con i cittadini.
All’interno di questo processo si ritiene che ogni forma socio politica organizzata possa-debba esercitare un ruolo centrale; ad esse spetta il compito di prestare significativamente istanze, tensioni, valori della società civile, ricomponendoli in progetti di solidarietà sociale ed economica.
Per il conseguimento di tali scopi il Comune di Carmignano di Brenta si ispira ai principi dettati dalla Pace, dalla Giustizia, dalla Libertà, dalla Solidarietà, dall’Eguaglianza, oltre a quelli di Efficienza, di Economicità, di Trasparenza, Partecipazione e Responsabilità.
Il Comune, nell’ambito della propria programmazione realizza le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio; richiede l’adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà; sostiene le espressioni delle identità culturali e storiche della popolazione; valorizza il proprio territorio attraverso la promozione di ampi interventi di legislazione e promozione a salvaguardia dell’ambiente e a creazione di valori territoriali.
Riconosce, a tale scopo, che esistono nel proprio territorio, alcune priorità che devono essere valutate in un progetto integrato per la loro importanza ambientale: Zona Rivierasca del Brenta, Zona di Prelievo Acquifero, Campagna, Zona Industriale, Nuovi Insediamenti e centri urbani. L’Amministrazione favorisce, nell’ambito delle proprie competenze la gestione di tutto il territorio al servizio del cittadino con varie attività di tipo culturale, sportivo e ricreativo promovendo una reale collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione.

Capo II
Attribuzioni degli Organi del Comune

Sezione I
Norme generali

Articolo 4
Principi generali

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai/alle singoli/e Consiglieri/e.
3. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
4. L’organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi generali:
a) L’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani o programmi specifici delle aree/settori, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
b) La gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai responsabili delle aree/ servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo.
c) L’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal Sindaco in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
d) Viene garantita l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
e) La struttura comunale è organizzata per aree o settori/servizi come da specifico regolamento.
f) L’organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo.
g) Ai componenti la Giunta comunale vengono garantite a carico dell’Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all’espletamento del mandato.
h) Ai responsabili dei servizi, a seconda dell’entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.
i) Ai consiglieri ed ai componenti le commissioni può spettare, se espressamente previsto, un gettone di presenza.
l) Le spese di cui alle lettere “g” - “h” ed “i” devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Sezione II
Il Consiglio Comunale

Articolo 5
Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei responsabili dei servizi cui sono rivolti.
2. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività comunale. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvarrà della collaborazione del Collegio dei Revisori, per le competenze che gli sono riservate dalla Legge.
3. L'iniziativa dei singoli consiglieri nelle materie di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esercitata depositando il testo della proposta presso la Segreteria comunale, che, ove si tratti di deliberazione provvederà a fare acquisire i pareri prescritti e a sottoporla al riscontro di legittimità.

Articolo 6
Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale neoeletto è convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale esamina la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata all’art. 69 del D.Lgs 267/2000.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per la trattazione delle materie di cui all’articolo 42 T.u.e.l. e con i termini di preavviso previsti dal Regolamento; si riunisce in seduta straordinaria negli altri casi previsti dal Regolamento o in via d’urgenza, con termini di preavviso ridotti e determinati dal Regolamento.

Articolo 7
Commissioni consiliari obbligatorie

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti ed assicurando la presenza di tutti, Commissioni consiliari permanenti per l'espletamento di compiti istruttori, di consultazione di studio o di indagine.
2. Le competenze e le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. La Commissione Statuto e Regolamenti, composta da Sindaco o suo delegato e da cinque Consiglieri, di cui almeno un rappresentante per ciascun gruppo, è una commissione permanente obbligatoria preposta all’aggiornamento ed al riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali di competenza del Consiglio ed è competente a predisporre relazioni e proposte di modifiche, da presentarsi al Sindaco, sulla base di segnalazioni degli uffici competenti, delle associazioni e della cittadinanza.
4. La Commissione Politiche Sociali, composta da Sindaco o suo delegato e da cinque Consiglieri, è una commissione permanente obbligatoria preposta alla valutazione del piano annuale e del piano triennale per le politiche sociali ed è competente a trattare le questioni attribuite con la deliberazione istitutiva o dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

Articolo 8
Commissioni non permanenti

1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni non permanenti, con composizione proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio, e comunque con la rappresentanza di tutti i Gruppi.
2. La finalità delle Commissioni permanenti è l’esame delle particolari questioni, determinate dal Consiglio comunale all’atto della costituzione.
3. La Commissione è automaticamente sciolta una volta scaduto il termine fissato per l’esame della questione o indicato all’atto di costituzione, salva proroga.
4. I risultati sono riportati in una Relazione approvata a maggioranza dei componenti e che può contenere anche singole posizioni dei componenti.
5. La Commissione, nell’ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l’ha istituita.
6. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori e responsabili dei servizi dell’Ente, i quali sono tenuti a collaborare.

Articolo 9
Consulte

1. Il Consiglio istituisce le Consulte comunali nelle materie indicate nell’atto istitutivo, di cui fa parte di diritto il Sindaco o suo delegato, con rappresentanti nominati dalla maggioranza e minoranza in misura non inferiore ad uno per ciascun gruppo consigliare, anche al di fuori del Consiglio comunale.
2. Le Consulte coadiuvano gli Assessori competenti nella programmazione dell’attività dei servizi competenti per materia e partecipano all’organizzazione di iniziative; le modalità di funzionamento di ciascuna Consulta sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.

Articolo 10
Nomine rappresentanti del Comune

1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine, che gli sono espressamente riservate dalla legge.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al D.Lgs 267/2000 stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei/delle rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. In ogni caso gli amministratori saranno scelti tra persone che hanno specifici e comprovati requisiti di esperienza, attitudine professionale e competenza.

Articolo 11
Interrogazioni e mozioni

1. Il Sindaco e gli assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali secondo i modi previsti nel Regolamento.
2. Le mozioni presentate per iscritto sono sottoposte all’esame del consiglio nella prima seduta utile, con successiva discussione e voto.
3. Qualora non vi sia una imminente seduta di consiglio, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni.

Art. 12
Attuazione linee programmatiche

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 13
Diritti e doveri del consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni o atti ricevuti qualora previsto dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi consiliari con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Consigliere che non possa presenziare alla seduta del Consiglio, è tenuto a giustificare l’assenza prima della seduta stessa per iscritto o dandone comunicazione al Segretario comunale.
4. La mancata partecipazione non giustificata, a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell’anno, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Sezione III
La Giunta

Articolo 14
Composizione della Giunta

1. La Giunta del Comune di Carmignano di Brenta si compone del Sindaco che la presiede e da un massimo di 6 Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione o alla nomina.
3. Gli assessori possono anche essere esterni al Consiglio Comunale, tranne che il Vice Sindaco. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

Articolo 15
Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi di legge, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale od ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori derivanti dall’eventuale delega sindacale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme Regolamentari.
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Predispone gli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione, nonché degli altri atti di programmazione di competenza del Consiglio comunale;
b) Definisce gli obiettivi gestionali ed i programmi da attuare nel periodo di riferimento ed assegna gli stessi, insieme alle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie alla loro realizzazione, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi e al Segretario;
c) Indirizza i processi di mobilità del personale interno, sentiti il Segretario ed i Responsabili dei Servizi;
d) Impartisce le direttive a cui i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e il Segretario, dovranno attenersi nella gestione;
e) Definisce la dotazione organica suddivisa per categorie e figure professionali e delibera il piano del fabbisogno del personale;
f) Approva il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
g) Nomina i componenti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata e ne designa il Presidente;
h) Adotta il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e le relative varianti, in conformità delle normative statali e regionali;
i) Definisce i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali e per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso nel rispetto della normativa vigente.
j) Costituisce, a vantaggio di terzi, diritti reali su beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune; acquisisce a vantaggio del Comune, diritti reali su beni immobili di terzi;
k) Determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
l) Dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
m) Autorizza la proposizione e la resistenza alle liti ed in giudizio;
n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;
o) Preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Sezione IV
Il Sindaco

Articolo 16
Il Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai/dalle cittadini/e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Il Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell’amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili dei servivi per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.
3. Il Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli/e Assessori, le attribuzioni di sua competenza.
4. Il Sindaco, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, può delegare ai responsabili dei servizi anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Il Sindaco comunica ai Capigruppo Consiliari l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
6. Il Sindaco legale rappresentante, è autorizzato dalla Giunta a costituirsi in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, a mezzo di procura alle liti conferita al patrocinatore dell’ente. La predetta autorizzazione comprende anche tutte le chiamate di terzo o in garanzia.
7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di collaboratori nominati tra i Consiglieri che consigliano e collaborano con il Sindaco, ma non hanno poteri di firma di provvedimenti restando sempre la responsabilità in capo al Sindaco.

Articolo 17
Ufficio di staff del Sindaco ed Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori possono avvalersi di un ufficio di staff per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, ai sensi dell’art. 90 t.u.e.l.
2. I collaboratori sono individuati sulla base di requisiti culturali e professionali richiesti per la qualifica e la funzione assegnata, anche in relazione al trattamento economico, nel contingente determinato dalla Giunta comunale e non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco.
3. L’ufficio è posto alle dirette dipendenze del Sindaco, senza inserimento in aree specifiche o nella dotazione organica, potendo essere revocato in ogni tempo con provvedimento del Sindaco.

Capo III
Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Articolo 18
Principi dei rapporti tra Amministratori e Dipendenti comunali e tra questi ed i Cittadini

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
Articolo 19
Contenuti del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

1. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e ogni altra fonte relativa all’organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in aree/settori/servizi.
3. L’area/settore è strutturata in uffici e servizi secondo gli appositi regolamenti e le dotazioni organiche del personale.

Articolo 20
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa, anche con funzioni di Direttore generale.
2. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario comunale può essere coadiuvato da un Vice Segretario, nominato dal Sindaco su proposta del Segretario, tra i Responsabili di area, avente i requisiti di legge, con funzioni vicarie per la sostituzione nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Articolo 21
I Responsabili di Area/Settori/Servizi

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi di direzione delle Aree funzionali e definisce gli incarichi di collaborazione esterna. La direzione delle Aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, alla attuazione dei programmi, al livello di efficacia ed efficienza dei servizi. Nel conferimento degli incarichi di cui sopra, il Sindaco dovrà tenere conto dei seguenti elementi: - eventuali servizi specifici svolti in precedenza dall’incaricato, - titoli scientifici e professionali posseduti, - risultati ottenuti in eventuali precedenti incarichi.
2. Gli incarichi di responsabili dei servizi possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro 90 giorni dall’elezione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati.
3. L’incarico può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.
4. Ai Responsabili di Area/Settore/Servizio è assegnato il compito di trasformare in attività gestionale, l’attività di indirizzo devoluta dagli organi collegiali. I Responsabili di Area/Settore/Servizi rispondono verso l’esterno degli atti che non siano espressamente riservati al Responsabile del procedimento.
5. I posti di responsabile del servizio possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d’eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
6.  Ai Responsabili di Area/Settori/Servizi competono le funzioni previste per legge e normate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
7. Il Sindaco può incaricare uno dei Responsabili di Area delle funzioni vicarie del Segretario - Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, per la sostituzione nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Capo IV
Forme di collaborazione tra il Comune ed altri Enti pubblici

Articolo 22
Forme di collaborazione

1. Il Comune di Carmignano di Brenta può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.
2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria.
3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone il rispetto degli indirizzi, piani o programmi dell’Amministrazione ai fini della ratifica da parte dell’organo competente.

Articolo 23
Valorizzazione dell’associazionismo Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Carmignano di Brenta promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto indicando le persone che le rappresentano.
3. L’iscrizione all’Albo è deliberata, di volta in volta, dalla Giunta Comunale ed ha valore sino a quando, con cadenza annuale, la Giunta stessa provveda a riesaminare tutte le iscrizioni.
4. L’elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio.
5. Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative ed opere sul patrimonio comunale.
6. Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento all’atto dell’istituzione.

Articolo 24
Gestione dei servizi privi di rilevanza economica Istituzioni. Fondazioni

5. Il Comune per lo svolgimento dei servizi privi di rilevanza economica può avvalersi delle forme giuridiche previste dal diritto civile, nei limiti consentiti dal T.u.e.l.
6. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale, per lo svolgimento delle attività nel campo della cultura, della promozione, della assistenza sociale ed in genere in attività non profit.
7. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore; gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Agli amministratori delle Istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
5. Il Consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’Istituzione le conferisce il capitale di dotazione, ne determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale.
7. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle Fondazioni istituite dal Comune.

Articolo 25
Gestione dei servizi economico - industriali. Società di capitali

1. Il Comune per lo svolgimento dei servizi aventi rilevanza economico - industriale può avvalersi delle forme giuridiche previste dal diritto commerciale, nei modi consentiti dall’articolo 113 del T.u.e.l. e dalle norme comunitarie in materia di concorrenza. A tale scopo, il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società di capitali ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Capo V
Ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale

Articolo 26
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 27
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 28
Controllo economico interno di gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione di cui al precedente comma l’Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. L’Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
4. L’Organo di Revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
5. Il Segretario comunale ed il Responsabile dell’Area Finanziaria provvedono a fornire informazioni e dati disponibili al Collegio dei Revisori dei Conti. Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio può acquisire documenti ed atti del Comune; può chiedere informazioni e chiarimenti ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai rappresentanti del Comune in seno a Aziende, Istituzioni, Società od altri organismi.

Articolo 29
Sponsorizzazioni passive

1.Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai Cittadini, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con enti pubblici o privati.
2. Obiettivo primario dei contratti di sponsorizzazione passiva è il conseguimento di entrate finanziarie o di economie di spese, senza impegno di risorse dell’Ente.
3. Al fine di fornire consulenze o servizi aggiuntivi da parte del Personale comunale, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, prevedendo i rimborsi delle spese ed i compensi ai sensi dell’art. 43 Legge 27 dicembre 1997 n. 449

Capo VI
Decentramento e partecipazione popolare

Articolo 30
Forme di consultazione popolare

1. Su iniziativa di 1/3 dei consiglieri comunali, o su richiesta di almeno il 33% (trentatre per cento) dei Cittadini elettori del Comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni;
c) bilanci, tributi e finanza;
d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
f) tutela dei diritti delle minoranze.
5. Il Consiglio comunale esamina la richiesta di referendum ed esprime parere d'ammissibilità.
6. Il Consiglio indice il referendum ovvero comunica ai presentatori i motivi che hanno determinato la reiezione della proposta.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti/e i/le cittadini/e elettori/trici residenti nel comune.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
10. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi.

Articolo 31
Istanze, proposte

1. Le istanze e le proposte di cittadini singoli o associati rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente al Consiglio
2. comunale, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.

Articolo 32
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie Informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

Articolo 33
Difensore Civico

1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
2. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore civico, qualora non aderisca a un servizio in convenzione con altri Enti.
3. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti per riferire su aspetti particolari della propria attività.
4. Il Sindaco e la Giunta possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 34
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive, di indirizzo, e di impulso.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà discutere e deliberare nelle seguenti materie:
a) politica ambientale;
b) sport e tempo libero;
c) giochi;
d) rapporti con l'associazionismo;
e) cultura e spettacolo;
f) pubblica istruzione;
g) assistenza a giovani ed anziani;
 3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti.

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