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Materia: Trasporti e viabilità
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA (VERONA)
Decreto n. 3511 del 5 settembre 2006
Accordo di programma tra la provincia di Verona e il comune di Boschi Sant'Anna.
Il Sindaco
Premesso che:
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;
Preso atto che il progetto non prevede la necessità di varianti urbanistiche;
Rilevato che il Comune di Boschi Sant’Anna è stato il promotore di tale accordo;
Visto il comma 4 dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, concernente l’approvazione con atto formale dell’accordo di programma;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco,
decreta
Il SindacoMarco Guglielmo
Accordo di programma tra il Comune di Boschi Sant’Anna e la Provincia di Verona per la realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio tra la strada provinciale n. 42/a “dei Boschi” e la strada comunale “via Piazza Sant’Anna” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000
Verona, in questo giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemilasei tra il Comune di Boschi Sant’Anna e la Provincia di Verona, così rappresentati:
e
tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Articolo 2Oggetto
1. “Provincia” e “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio tra la strada provinciale n. 42/a “dei Boschi” e la strada comunale “via Piazza Sant’Anna”;
Articolo 3Impegni del “Comune”
Articolo 4Impegni della “Provincia”
Articolo 5Vigilanza
1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.
Articolo 6Durata
1. Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2009 e sarà tacitamente prorogato di un anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all’altra, a mezzo lettera raccomandata, al massimo entro il 30 settembre 2009.
Articolo 7Approvazione
1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.
Articolo 8Spese di bollo e di registrazione
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
Per il Comune di Boschi Sant’Annail Sindaco Marco GuglielmoPer la Provincia di Veronal’assessore Luca Sebastiano
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