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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 83 del 22 settembre 2006


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

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Approvazione modifiche regolamento.

Titolo II
Gli Organi dell'Ente
Capo I - Il Consiglio.
Sezione I - Sedute del Consiglio
 
Art. 21 - Competenze del Consiglio.
1.       Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita le funzioni previste dall'art. I9 della legge istitutiva.
 
Art. 22 - Convocazione del Consiglio.
1.       Il Consiglio dell'Ente si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno su iniziativa del Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Comitato Esecutivo.
 
Art. 24 - Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni.
4.       Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto; per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti di cui ai commi precedenti; nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate, ai fini di determinare la maggioranza.
6.       Al Consiglio partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti del Comitato Esecutivo nominati tra esterni dello stesso.
7.      Ai componenti il Consiglio e agli altri partecipanti regolarmente convocati sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento. Il trattamento di missione viene corrisposto anche nel caso di espletamento di funzioni delegate presso le sedi dell’Ente.
 
Art. 25 - Deposito delle proposte di deliberazione.
2.       Sarà cura della Segreteria dell'Ente far pervenire, entro il suddetto termine, copia di tale documentazione al capogruppo di ciascun gruppo politico presente nel Consiglio, qualora costituiti, salvo che si tratti di caso d'urgenza in cui tale documentazione sarà reperibile almeno 24 ore prima presso la segreteria dell'Ente.
 
Art. 28 - Ordine del giorno.
1.       L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Nell’ordine del giorno è prevista la seconda convocazione.
5.       Le proposte presentate da almeno un quinto dei Consiglieri sono comunque iscritte all'ordine del giorno.
 
Sezione II - Modalità di svolgimento dei lavori consiliari
Art. 34 - Ordine dei lavori.
5.       Il Consiglio di norma tratta tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Può altresì deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino all'esaurimento dell'ordine del giorno. In tal caso la notifica della convocazione deve essere effettuata solo per gli assenti rispettando i termini temporali previsti dal presente regolamento.
 
Art. 39 - Chiusura della discussione.
6.       Quando la discussione è dichiarata chiusa dal Presidente hanno facoltà di parlare il Consigliere relatore, i membri del Comitato Esecutivo e il Presidente e la parola può essere concessa ad altri solamente per semplici dichiarazioni di voto. Ciascuna di tali dichiarazioni non può superare i cinque minuti.
 
Art. 40 bis - Votazione a scrutinio segreto.
3.       La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete. In tale sistema di votazione:
-   se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo “si” oppure “no” sulla scheda;
-   se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati.
Chi non intende votare dichiara di astenersi e non ritira la scheda.
Se è già stata ritirata, la riconsegna al Segretario.
 
Sezione IV - Commissioni consiliari
Art. 46 - Funzioni delle Commissioni.
1.             Al fine di assicurare la partecipazione dei Consiglieri all’istruttoria e alla elaborazione degli atti di competenza, ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva, il Consiglio delibera la costituzione di Commissioni consiliari permanenti composte da componenti il Consiglio dell’Ente.
2.             Il Consiglio può, per lo studio di speciali problemi, istituire Commissioni temporanee o speciali.
3.             Il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo che non facciano già parte della Commissione possono e se richiesti debbono, partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4.             Ai Consiglieri nominati componenti effettivi di ciascuna Commissione, compresi i Consiglieri delegati e gli altri partecipanti regolarmente convocati, sono corrisposte le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento.
 
Art. 48 - Composizione e costituzione delle Commissioni.
1.       Le Commissioni sono costituite da cinque Consiglieri, tranne la 1ª Commissione che è costituita da 6 Consiglieri, designati da ciascun gruppo su richiesta del Presidente dell'Ente al quale va data immediata comunicazione delle designazioni. In ciascuna Commissione è assicurata, la rappresentanza di ogni gruppo presente in Consiglio.
3.       I capigruppo partecipano di diritto con voto consultivo ad ogni Commissione.
 
Art. 49 - Convocazione e legalità delle sedute.
2.       Le riunioni delle Commissioni sono tenute normalmente in ore non lavorative di giorni feriali e, salvo autorizzazione del Presidente dell'Ente, di norma in giorni diversi da quelli in cui vi è seduta del Consiglio.
3.       Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione, o in assenza o impedimento dal Vicepresidente della Commissione o dal Presidente dell’Ente, con avviso scritto, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Ove ricorrano particolari circostanze la Commissione potrà essere convocata d'urgenza con preavviso di 24 ore.
 
Art. 51 - Durata delle Commissioni.
2.       I componenti che, per dimissioni o altra causa cessano di far parte della Commissione sono sostituiti con le Stesse procedure di nomina.
 
Art. 52 - Conferenza dei Capigruppo.
1.       Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare, il quale deve essere costituito da almeno tre consiglieri; la composizione del gruppo viene comunicata alla Presidenza dell'Ente entro otto giorni dalla prima riunione del Consiglio, indicando anche il nominativo del capogruppo e dell'eventuale suo sostituto, in mancanza di indicazioni, funge da capogruppo il consigliere più anziano di età.
3.       Nel caso di diminuzione del numero degli appartenenti al gruppo consiliare sotto la soglia minima di due consiglieri, dovuta all’uscita di alcuni componenti, il Gruppo si scioglie, i restanti consiglieri possono aderire ad un altro gruppo o vengono inseriti necessariamente nel gruppo misto;
8.       Ai componenti la conferenza dei capigruppo sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento.

Capo II - Il Comitato esecutivo
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Art. 53 - Il Comitato Esecutivo.
1.      Il Comitato Esecutivo può essere composto anche da membri esterni al Consiglio dell’Ente e nell’ambito dell’indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio dell’Ente, il Comitato Esecutivo definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.
Esercita le Funzioni di cui all'art. 21 della legge istitutiva.
4.      Ad ogni componente del Comitato il Presidente può assegnare specifiche deleghe o materie di competenza specifica. Ciascun membro riferisce al Comitato Esecutivo o al Consiglio in ordine alle proposte di provvedimenti relative alle materie attribuite alla propria competenza.
 
Art. 54 - Convocazione del Comitato esecutivo
1.      Il Comitato Esecutivo si riunisce normalmente una volta ogni quindici giorni, in un giorno feriale da esso individuato preferibilmente con programmazione annuale con la possibilità di aggiornare ad altro giorno i propri lavori.

8. Gli avvisi di convocazione del Comitato Esecutivo devono essere inviati anche al componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 55 - Funzionamento del Comitato esecutivo.
2.      Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori; in caso di assenza del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o, in caso di assenza, dal componente più anziano.
4. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei Componenti presenti alla votazione.

7. Ai componenti il Comitato Esecutivo sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento. Il trattamento di missione viene corrisposto anche nel caso di espletamento di funzioni delegate presso le sedi dell’Ente.

Capo III - Il Presidente.
Art. 57 - il Presidente.
8.Al Presidente sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento. Il trattamento di missione viene corrisposto anche nel caso di espletamento di funzioni presso le sedi dell’Ente.
 
Capo VI: Gli Organismi.
Art. 61 -      Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e Consulta per il Parco.
1.       Per le convocazioni e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione Tecnica, di cui all'art. 16 comma 3 della legge istitutiva, e della Consulta per il Parco si applicano le disposizioni e le procedure previste per il Comitato Esecutivo; l'avviso di convocazione può prevedere, altresì, per quanto riguarda la Consulta per il Parco, la possibilità di sedute in seconda convocazione nella stessa giornata.
3.       Nelle sedute in seconda convocazione, le riunioni sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
8.      Ai componenti e agli altri partecipanti regolarmente convocati, del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica, sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento.
 
Art. 61 bis
1.      In applicazione dell’art. 20, commi 5) lett. f) e 7) della Legge 59/97 e nell’ottica di velocizzare e semplificare le procedure autorizzatorie, le funzioni in materia di formulazione di pareri obbligatori su atti da emanarsi dagli Organi dell’Ente nell’esercizio delle funzioni ad esso demandate a norma del comma 2 sono così ripartite:
A) Il Presidente dell’Ente, sentito il responsabile del procedimento, formula pareri obbligatori, a sua firma, in materia di:
- Vincolo ambientale di cui alla L. 1497/39 relativamente agli art. 30 e 31 lett. c) d) ed e) della L. 457/78;
- Nuovi interventi o ampliamenti privati e pubblici, civili ed industriali che non modificano l’assetto urbanistico e con volume urbanistico inferiore a 2.000 mc.;
Compatibilmente con le suindicate competenze formula pareri, a sua firma, su:
- Condoni,
- Sanatorie;
- Vincolo idrogeologico;
- Vincolo idraulico;
- Vincoli ed autorizzazioni forestali;
- Tutela della flora e della fauna inferiori.
Nel caso il Presidente sia impossibilitato, per assenza, vacanza o cause di forza maggiore, delega un dirigente o funzionario, a firmare le suddette autorizzazioni.
 
Capo VIII - Norme comuni.
 
Art. 64 - Approvazione processi verbali.
1.      Il processo verbale delle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo si intende approvato se, all'inizio della seduta il cui ordine del giorno contiene il relativo argomento, nessuno chiede di fare osservazioni; esso deve essere depositato a disposizione dei Consiglieri con le modalità previste dal presente regolamento.

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