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Bur n. 15 del 10 febbraio 2006


Materia: Demanio e patrimonio

PROVINCIA DI ROVIGO

Decreto n. 3 del 13 gennaio 2006

Approvazione Accordo di Programma tra la Provincia di Rovigo, il Comune di Fratta Polesine, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione del Museo Archeologico di Fratta Polesine nelle Barchesse di Villa Badoer.

Il Presidente

PREMESSO che la Provincia di Rovigo è proprietaria del complesso immobiliare di interesse storico-artistico denominato "Villa Badoer" e sito nel comune di Fratta Polesine;
CHE in data 23 dicembre 1999, con convenzione rep. int. n. 228, la Provincia ha concesso in comodato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'uso delle due barchesse annesse a Villa Badoer da destinarsi a sede del Museo Archeologico Nazionale;
CHE il comune di Fratta Polesine è stato individuato, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2005, beneficiario di un contributo di Euro 450.000,00= per l'allestimento museale di Villa Badoer;
ATTESO che i sopra citati enti sono fortemente motivati ed interessati all'istituzione del Museo Archeologico;
VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2005 fra la Provincia di Rovigo, il Comune di Fratta Polesine, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la gestione coordinata e sinergica della realizzazione del Museo Archeologico di Fratta Polesine nelle Barchesse di Villa Badoer;
VISTO
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

decreta

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2005 fra la Provincia di Rovigo, il Comune di Fratta Polesine, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la gestione coordinata e sinergica della realizzazione del Museo Archeologico di Fratta Polesine nelle Barchesse di Villa Badoer;
2) di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Fratta Polesine, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
3) di disporre la pubblicazione dell'Allegato Accordo di Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Presidente
Federico Saccardin


Repertorio interno n. 1198

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FRATTA POLESINE NELLE BARCHESSE DI VILLA BADOER

PREMESSA
La Provincia di Rovigo è proprietaria del complesso immobiliare d'interesse storico-artistico sito in Fratta Polesine e denominato "Villa Badoer", nelle cui barchesse il Ministero per i Beni e le Attività culturali intende realizzare il Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine.
A tale scopo - con convenzione repertorio interno n. 228, sottoscritta il 23 dicembre 1999 e allegata in copia al presente atto - la Provincia ha previsto la concessione in comodato al Ministero delle barchesse annesse alla Villa.
Il Comune di Fratta Polesine è titolare di un finanziamento di EUR 450.000,00 per la realizzazione dell'allestimento museale, su progettazione della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto.
I tre enti sopracitati, essendo tutti interessati e fortemente motivati all'istituzione del Museo archeologico, intendono gestire in maniera coordinata e sinergica tale realizzazione, ripartendo fra sé le diverse incombenze tecniche e giuridico-amministrative alla luce della particolarità della situazione esistente.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo, i signori:
- geom. Riccardo RESINI, nella sua qualità di Sindaco, per il Comune di Fratta Polesine;
- dr.ssa Laura NEGRI, nella sua qualità di Assessore alla Cultura, per la Provincia di Rovigo;
- dr.ssa Maurizia DE MIN, nella sua qualità di Soprintendente reggente, per la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto;
- dr. Pasquale MALARA, nella sua qualità di Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto, pel Ministero per i Beni e le Attività culturali,
stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1 - Ruolo del Comune di Fratta Polesine
1. Il Comune di Fratta Polesine (d'ora innanzi detto semplicemente "Comune"), essendo assegnatario del finanziamento, assume la veste di stazione appaltante.
2. Conseguentemente, esso è titolare della procedura per l'affidamento della realizzazione del Museo ai sensi della l. 109/1994, del d.lgs. 30/2004 e della l.r. Veneto 27/2003, e per l'effettuazione della gara si avvarrà dei competenti uffici della Provincia di Rovigo. In quanto titolare della procedura di gara, il Comune nomina, ai sensi della legislazione sui lavori pubblici testé citata, quale responsabile unico del procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica comunale nonché - a richiesta della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto (d'ora innanzi detta semplicemente "Soprintendenza") - i professionisti esterni e i prestatori di servizi tecnici di supporto di cui al successivo articolo 3, comma 2.
3. La realizzazione succitata sarà affidata col sistema dell'appalto integrato di lavori pubblici, su progettazione preliminare e definitiva redatta a cura della Soprintendenza, la quale curerà anche la direzione dei lavori.
4. Il Comune sottoscriverà il contratto d'appalto ed effettuerà i pagamenti secondo gli stati d'avanzamento certificati dalla direzione dei lavori.
5. Gli allestimenti museali e quant'altro sia realizzato nell'ambito dell'appalto succitato per il funzionamento del Museo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al Museo medesimo.

Articolo 2 - Ruolo della Provincia di Rovigo
1. La Provincia di Rovigo (d'ora innanzi detta semplicemente "Provincia") svolgerà la gara d'appalto in nome e per conto del Comune ai sensi dell'articolo 27, comma 7 della l.r. 27/2003 in forza di apposito disciplinare da sottoscriversi a corredo del presente accordo.
2. La Provincia inoltre, oltre a quanto previsto dall'atto citato in premessa, autorizza sin d'ora l'impiego della barchessa sud per l'immagazzinamento temporaneo dei reperti archeologici - attualmente custoditi in locali del Comune - che avverrà a cura e spese della Soprintendenza.
3. A immagazzinamento avvenuto saranno attivati, a cura e spese della Provincia, idonei sistemi antintrusione, i cui codici d'accesso saranno affidati alla Soprintendenza e - al solo fine della sicurezza e della gestione delle emergenze - alla Provincia.
4. A lavori completati sarà attivato, a cura e spese della Provincia, un servizio di custodia e guardiania per l'intero complesso immobiliare. È stato realizzato, a tale scopo, un alloggio di servizio nella barchessa sud.
5. La Provincia, fino alla consegna definitiva alla Soprintendenza di entrambe le barchesse, sosterrà gli oneri per la manutenzione ordinaria d'impianti e strutture nonché quelli per la fornitura d'acqua, energia elettrica, gas ecc.
6. La Provincia sosterrà pure gli oneri per la pulizia dei servizi igienici destinati al pubblico della barchessa sud. Uno specifico atto aggiuntivo regolerà oneri e uso degli spazi comuni.

Articolo 3 - Ruolo della Soprintendenza
1. La Soprintendenza, avendo già redatto il progetto preliminare per la realizzazione del Museo, redigerà il progetto definitivo e tutti i documenti complementari necessari per l'indizione della gara d'appalto.
2. Per accelerare i tempi di progettazione, la Soprintendenza può avvalersi - ferma restando la propria diretta ed esclusiva responsabilità progettuale - di professionisti esterni e di servizi tecnici di supporto; le spese per tali collaborazioni esterne dovranno essere ricomprese nel quadro economico del progetto senza dar luogo a oneri ulteriori.
3. La Soprintendenza è responsabile del contenuto del progetto e di tutte le sue ricadute sulle fase dell'affidamento e dell'esecuzione.
4. A far data dalla consegna della barchessa sud per l'immagazzinamento dei reperti archeologici secondo quanto esposto nell'articolo precedente, la Soprintendenza assumerà gli oneri pel servizio di pulizia.
5. Alla consegna definitiva di entrambe le barchesse essa assumerà anche quelli per la manutenzione ordinaria d'impianti e strutture, nonché volturerà a proprio nome i vari contratti per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas ecc.

Articolo 4 - Commissione di gara
1. La Commissione di gara per l'effettuazione dell'appalto sarà composta da un rappresentante per ciascuno di Comune, Provincia e Soprintendenza.
2. Il personale di supporto - segreteria ecc. - sarà messo a disposizione dalla Provincia secondo il disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 5 - Utilizzazione delle barchesse
1. La Provincia si riserva, fino alla consegna dei lavori, la facoltà di utilizzare - per iniziative compatibili colle caratteristiche del Museo - le barchesse della villa.

Articolo 6 - Termini di esecuzione, oneri finanziari e responsabilità
1. Per la conclusione dei lavori oggetto del presente accordo di programma - intendendosi con tale termine il collaudo dei lavori - le parti fissano il termine del 31 dicembre 2006.
2. Eventuali circostanze sopravvenute che possano comportare uno slittamento del predetto termine saranno immediatamente comunicate dalla parte che ne è stata interessata alle altre, sicché si possano adottare con celerità le iniziative del caso.
3. L'onere finanziario per l'attuazione del presente accordo è a carico interamente del Comune e non potrà in ogni caso superare l'importo complessivo ivato di EUR 450.000,00 (euri quattrocentocinquantamila). A tale proposito la Soprintendenza s'impegna a redigere il progetto in modo che tutte le spese dell'intervento - comprese quelle accessorie, per consulenze esterne e per eventuali incentivi alla progettazione ai sensi della l. 109/1994 - siano ricomprese nel quadro economico.
4. Le spese di personale e le altre spese interne che ciascuna parte effettuerà per l'attuazione del presente accordo sono sostenute direttamente e non fanno parte degli oneri finanziari succitati.
5. La responsabilità relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori è assunta dalla Soprintendenza; le responsabilità connesse al ruolo di stazione appaltante sono a carico del Comune. Il disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1 regolerà i rapporti fra il Comune e la Provincia.

Articolo 7 - Vigilanza
1. La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è affidata a un collegio presieduto dal Presidente della Provincia - o suo delegato - e composto, oltre che da costui, da un rappresentante per ciascuna delle altre due parti, da nominarsi per iscritto entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Articolo 8 - Trattamento fiscale
1. Il presente accordo, redatto e sottoscritto in quadruplice originale, è esente da imposta di bollo e di registro rispettivamente ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato "B" al d.P.R. 642/1972 e dell'articolo 1 della tabella allegata al d.P.R. 131/1986.
Rovigo, li 12 dicembre 2005.
per il Comune di Fratta Polesine:
(firmato) Riccardo Resini

per la Provincia di Rovigo:
(firmato) Laura Negri

per la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto:
(firmato) Maurizia De Min

per il Ministero per i Beni e le Attività culturali:
(firmato) P. Malara

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