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Bur n. 111 del 25 novembre 2005


Materia: Statuti

COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL BOITE", BORCA DI CADORE (BELLUNO)

Statuto

Statuto della Comunità Montana della Valle del Boite Approvato con Delibera del Consiglio n. 20 del 5 ottobre 2005.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Comunità Montana
Art. 1 - Identificazione, denominazione.
Tra i Comuni Montani di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore), Vodo di Cadore e Cibiana di Cadore, è costituita la Comunità Montana della "Valle del Boite", (superficie totale kmq. 411,60) ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Sede
La Comunità ha la propria sede in Borca di Cadore, Via Frate Tomaso De Luca 5.

Art. 3 - Territorio di competenza
La Comunità Montana esercita la propria competenza sul territorio dei comuni che di essa fanno parte.

Art. 4 - Stemma.
Simbolo della Comunità è un riquadro contenente la raffigurazione schematica dei campanili in successione da Cortina d'Ampezzo a Cibiana di Cadore.

Capo II - Principi, finalità e ruolo
Art. 5 - Principi e ruolo.
La Comunità Montana ispira il proprio indirizzo politico amministrativo ai valori della costituzione, ai principi generali della carta europea dell'autonomia locale.
La Comunità Montana in attuazione del titolo V della Costituzione, nonché dell'art. 28, 1° comma della legge 18 Agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, promuove la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, l'unione di tutti o in parte dei Comuni associati, ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.
La Comunità Montana assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 6 - Finalità
In conformità a una politica generale di riequilibrio economico e sociale, la Comunità Montana esercita la propria attività politica - amministrativa al fine di concorrere:
a) alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica nel proprio ambito territoriale;
b) alla difesa del suolo, alla protezione della natura, alla conservazione dell'ambiente.
c) ad assicurare migliori condizioni di abitabilità delle zone montane;
d) a promuovere una nuova economia montana integrata, idonea alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale;
e) ad assicurare alle popolazioni residenti gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
f) a valorizzare e sostenere le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuovere, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni scolastiche;
g) ad assicurare alla popolazione della Valle del Boite servizi pubblici efficienti ed efficaci;
h) a valorizzare la cultura e le tradizioni ladine;
i) a collaborare con le comunioni familiari montane (Regole).

Capo III - Statuto e regolamenti
Art. 7 - Autonomia normativa
Nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale e regionale, la Comunità Montana è titolare di autonomia normativa che si estrinseca mediante lo Statuto e i regolamenti.
Lo Statuto è l'atto fondamentale della Comunità Montana mediante cui si manifesta la propria potestà di autorganizzazione, detta le regole dell'assetto strutturale della Comunità Montana e disciplina l'organizzazione e il modo di esercizio delle funzioni.
I regolamenti stabiliscono le regole di condotta generali e astratte finalizzate a disciplinare l'azione amministrativa dell'ente, in attuazione e in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, nonché dalle leggi regionali e statali.
I regolamenti si ispirano ai principi della generalità e astrattezza, di trasparenza, uguaglianza e imparzialità, di buon andamento, di efficienza e efficacia.

Art. 8 - Inderogabilità.
I provvedimenti amministrativi di competenza della Comunità Montana non possono essere assunti in contrasto con le disposizioni e i principi dello Statuto e dei regolamenti.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA
Capo I - Gli organi
Art. 9 - Organi della Comunità Montana
Sono organi della Comunità Montana:
- il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente


Capo II - Il Consiglio
Art. 10 - Composizione ed elezione
Del Consiglio della Comunità Montana possono far parte i sindaci, assessori e consiglieri dei comuni compresi nel territorio di competenza.
La composizione numerica è determinata come segue:
a) Comuni fino a 5.000 abitanti: n° 3 membri di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
b) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: n° 4 membri di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti mediante schede con voto limitato.
La rappresentanza della minoranza di ciascun Consiglio Comunale deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

Art. 11 _ Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo
Il Consiglio ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.
Esso decade qualora debbano procedere al rinnovo dei consigli almeno tre Comuni che ne fanno parte o nel caso in cui si dimettano o decadano dalla carica la maggioranza dei consiglieri eletti.
Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo degli stessi, o entro trenta giorni dalla data di presa d'atto nel caso delle dimissioni o decadenza, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana con le modalità indicate al precedente articolo 10.
I Comuni non interessati da elezioni sono tenuti a rinnovare i propri rappresentanti negli stessi termini di cui al comma 2.
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina di almeno tre Comuni.
Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta.
Il Consiglio decaduto continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente alla seduta.
Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato a seguito del ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
I termini e le procedure previste nel presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri non determini lo scioglimento del Consiglio Comunitario.
Ai sensi dell'art. 141 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio di provenienza continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla convalida delle nomine dei successori.

Art. 12 - Sostituzione dei singoli membri.
I singoli membri del Consiglio sono sostituiti a seguito di revoca, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Consigliere Comunale, morte o altre cause previste dalla legge. La sostituzione dei singoli membri deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10.

Art. 13 - Revoca
Ciascun Consiglio Comunale può procedere alla revoca dei propri rappresentanti o di alcuni di essi nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica.
Alla revoca da parte del Consiglio Comunale deve accompagnarsi la nomina del sostituto.
Tali atti sono trasmessi al Presidente della Comunità Montana che convoca il Consiglio per la presa d'atto e convalida.

Art. 14 - Dimissioni
Le dimissioni da membro del Consiglio della Comunità Montana devono essere presentate al Presidente della Comunità Montana stessa, il quale né da comunicazione al Sindaco del comune interessato, affinché provveda a convocare il Consiglio Comunale per la presa d'atto delle dimissioni e la nomina del sostituto.
L'atto di nomina è trasmesso al Presidente della Comunità Montana che convoca il Consiglio per la presa d'atto e convalida.

Art. 15 - Decadenza
Il Consiglio della Comunità Montana pronuncia la decadenza di un suo membro o per cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute oppure quando sia assente, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio della Comunità Montana. La procedura può essere iniziata d'ufficio dallo stesso Consiglio oppure su iniziativa del Sindaco del comune di appartenenza o di uno o più membri del Consiglio della Comunità Montana.
La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato dal Presidente e il Consiglio può pronunciarla quando siano trascorsi almeno 15 giorni dalla notifica, onde permettere all'interessato di presentare le proprie controdeduzioni.
Il Presidente notifica entro 5 (cinque) giorni all'interessato la decisione del Consiglio e invia la relativa deliberazione al Comune che ha eletto il Consigliere decaduto perché il Consiglio Comunale proceda alla sostituzione.

Art. 16 - Morte o perdita della qualità di Consigliere Comunale
La perdita della qualità di Consigliere Comunale, o nel caso di morte, è rilevabile d'ufficio dal Presidente della Comunità Montana o dal Sindaco del comune di appartenenza.
Nel caso che la rilevazione avvenga ad opera del Presidente, questi invita il Sindaco a convocare il Consiglio Comunale per la nomina del sostituto e a trasmettergli il relativo atto.
Nel caso, invece, che ciò avvenga ad opera del Sindaco, questi trasmette l'atto di nomina del sostituto al Presidente il quale ne informa il Consiglio della Comunità Montana per la presa d'atto e convalida.

Art. 17 - Incompatibilità e ineleggibilità
Per la verifica degli eletti nel Consiglio della Comunità valgono, in quanto applicabili, le norme sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità in vigore per i consiglieri comunali.

Art. 18 - Competenze
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
Le competenze del Consiglio sono relative ai seguenti atti:
a) Statuto e regolamenti;
b) piani e programmi strategici;
c) bilancio di previsione e relativi allegati;
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi, di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;
g) atti di indirizzo per la gestione associata presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;
h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti;
i) tutti gli altri atti che la legge gli attribuisce.
Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere adottate da altri organi, salvo le variazioni urgenti di bilancio, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.
Nell'esercizio della funzione di cui al primo comma, il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale inerenti l'efficace svolgimento delle funzioni politico _ amministrative della Comunità Montana.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'ente o presso uno dei Comuni della Comunità Montana o in altri locali idonei.
La convocazione deve essere inviata almeno quattro giorni prima della data fissata, con le modalità stabilite dal regolamento.
In casi eccezionali di urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.
Gli atti inerenti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria della Comunità Montana almeno quattro giorni prima dell'adunanza, quando non si tratti di convocazione d'urgenza.

Art. 20 - Sedute, votazioni, deliberazioni
Le sedute del Consiglio sono di prima e seconda convocazione: l'avviso può prevedere la data di ambedue le convocazioni.
In prima convocazione occorre la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo il caso di maggioranze speciali.
La seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive succede ad una precedente andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida con la presenza di almeno un terzo dei membri, salvo per quegli argomenti per cui sia richiesta una maggioranza speciale.
Il Consiglio è ordinariamente presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicePresidente. In assenza di entrambi, assume le funzioni di Presidente un assessore, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 31.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
Le votazioni del Consiglio sono espresse a scrutinio palese.
Le sole votazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto.
La votazione è fatta nei modi stabiliti dal regolamento.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto di norma il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto, salvo i casi diversi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Gli astenuti volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le schede bianche, nulle o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Non si può procedere in ogni caso al ballottaggio, salvo che la legge, il presente Statuto o regolamenti stabiliscano altrimenti.
Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti l'organo deliberante.

Art. 21 - Diritti e prerogative dei membri del Consiglio.
I membri del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.
Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio, nonché di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le modalità stabilite dal regolamento.



Art. 22 - Commissioni consiliari
Il Consiglio può avvalersi di commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, costituite nel suo seno in proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Alle commissioni è affidato l'esame delle questioni di rilievo di competenza del Consiglio, al quale riferiscono mediante parere e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente.
Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
Il regolamento disciplina la composizione numerica, la nomina, i poteri, i diritti e le prerogative, l'organizzazione, il funzionamento e i rapporti con gli altri organi della Comunità Montana.
Il Consiglio può inoltre istituire commissioni speciali per lo studio o indagini su particolari questioni e materie che interessano l'ente.
Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 23 - Gruppi consiliari
I consiglieri si possono costituire in gruppi, con un capogruppo di riferimento.
Il regolamento interno ne disciplina i compiti, il funzionamento e le eventuali opportune strutture operative.
E' istituita la conferenza dei capigruppo i cui compiti e il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 24 - Presidenza del Consiglio
Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.
In particolare il Presidente:
a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;
b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei membri, nonché la funzione delle minoranze;
d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai membri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime;
f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
g) garantisce il rispetto dello Statuto e le norme del regolamento;
h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti;
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente sostituito dal vicePresidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il Presidente non può ricoprire la carica di capogruppo.
Il Presidente del Consiglio coincide con il Presidente della Giunta.

Art. 25 - Verbalizzazione degli atti
Il Segretario della Comunità Montana partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive i verbali unitamente al Presidente dell'adunanza:
In sede di adunanza consiliare il Segretario interviene per dare ragguagli, delucidazioni e pareri, allo scopo di garantire il rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure, per la regolarità delle determinazioni, facilitando l'attività dell'organo politico per il raggiungimento dei fini che questo si propone.
Il Segretario e il Presidente rispondono della veridicità dei verbali.
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 26 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli atti
La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
Le deliberazioni assunte dalla Comunità Montana devono essere pubblicate, a cura dell'ufficio segreteria e sotto la responsabilità del Segretario, all'albo pretorio della Comunità Montana, nelle consuete forme di legge.


Art. 27 - Regolamento interno
Il regolamento del Consiglio disciplina in particolare, per quanto non disposto dallo Statuto:
a) i termini e i modi di convocazione del Consiglio e di recapito degli avvisi;
b) le regole per la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, le modalità e i tempi degli interventi dei consiglieri e, quando occorra, i particolari criteri di votazione;
c) le interrogazioni, le interpellanze, le comunicazioni, le mozioni e le risoluzioni, definendo i tempi e le modalità delle risposte da parte della Giunta, ovvero i tempi e le modalità dei dibattiti;
d) le commissioni consiliari, comprese quelle di vigilanza e controllo la cui presidenza è riservata alla minoranza;
e) il diritto dei consiglieri di accedere agli atti e ai documenti dell'ente;
f) i casi e le modalità relativi allo svolgimento di riunioni del Consiglio aperte alla partecipazione di invitati o di delegazioni, ovvero delle popolazioni della Comunità Montana;
g) le modalità di convocazione e di funzionamento della conferenza dei capigruppo;
h) gli altri casi per i quali il presente Statuto rinvia al regolamento del Consiglio.

Capo III - La Giunta e il Presidente
Art. 28 -Composizione ed elezione della Giunta e del Presidente
La Giunta si compone del Presidente e di massimo 6 (sei) membri.
I componenti della Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica di Consigliere della Comunità Montana della Valle del Boite.
La Giunta è eletta alla prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.
L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, vicePresidente e membri della Giunta ed a seguito del dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato Presidente.
Il documento è depositato nella segreteria della Comunità Montana almeno quarantotto ore prima della seduta indetta per l'elezione del Presidente.
L'elezione avviene in seduta pubblica, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con l'intervento di almeno tre quinti dei membri del Consiglio.
Qualora alla votazione non partecipi il numero richiesto di membri del Consiglio o non sia raggiunta la prescritta maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non oltre 20 giorni, in tal caso la seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti è eletto quale Presidente, con la rispettiva Giunta, il candidato più anziano di età.
La deliberazione di elezione del Presidente e della Giunta è immediatamente esecutiva.

Art. 29 - Anzianità dei membri.
L'anzianità dei membri della Giunta è determinata con il criterio della maggiore età.
In caso di assenza del Presidente o del vice Presidente, ne fa le veci il membro più anziano della Giunta. Mancando anche il membro anziano, gli subentra quello che lo segue in ordine di anzianità.

Art. 30 - Durata in carica e cessazione dei membri della Giunta e del Presidente
La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo organo.
Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dall'elezione della nuova.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
I singoli membri cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza;
Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente della Comunità Montana, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto.
Diventano efficaci solo dopo che il Consiglio ne abbia preso atto.
Il Consiglio procede alla revoca dei singoli membri della Giunta, su proposta del Presidente, quando non osservino le linee d'indirizzo politico amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Presidente.
La decadenza di un membro della Giunta è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente, quando risulti la sua incompatibilità o la sua ineleggibilità alla carica di membro di Giunta, per la perdita della qualifica di Consigliere Comunale oppure quando sia risultato assente, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive della Giunta.
Alla sostituzione dei singoli membri dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, nella stessa seduta o nella seduta successiva, il Consiglio su proposta del Presidente, rispettando il quorum relativo al numero legale della votazione prevista per l'elezione.
La decadenza del Presidente è pronunciata dal Consiglio quando risulti la sua incompatibilità, la sua ineleggibilità alla carica, o la perdita della qualità di Consigliere Comunale.

Art. 31 - Mozione di sfiducia costruttiva
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico _ amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta, in conformità a quanto previsto all'art. 28.
La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del Presidente.
L'approvazione della mozione comporta la proclamazione dei nuovi candidati proposti con la mozione stessa.
Il Presidente e i membri della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 32 - Incompatibilità della Giunta
Oltre alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, valgono per i componenti della Giunta e per il Presidente le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, rispettivamente per gli assessori dei Comuni e per il Sindaco.

Art. 33 - Competenze della Giunta
La Giunta provvede all'attuazione degli indirizzi politico _ amministrativi, generali o settoriali, espressi dal Consiglio.
Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti, inerenti la funzione di indirizzo e controllo, non riservati ad altri organi della Comunità Montana.
Essa inoltre:
a) esercita funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio, in particolare mediante atti preparatori all'emanazione di provvedimenti del Consiglio stessa;
b) esercita funzione di indirizzo e controllo nei confronti dell'apparato burocratico cui appartiene la funzione gestionale; a tal fine, nel rispetto degli indirizzi generali espressi del Consiglio, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa;
c) esercita funzioni di iniziativa nei rapporti con i Comuni o altri enti.
Entro il mese di settembre di ogni anno, la Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.
La Giunta adotta, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 34 - Funzionamento - Organizzazione interna
La Giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze e funzioni.
Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'attuazione dell'indirizzo politico _ amministrativo.
La Giunta è convocata, anche in modo informale, dal Presidente o da chi ne fa le veci e le sedute hanno luogo con la frequenza periodica richiesta dagli affari di competenza.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 35 - Funzioni e attribuzioni del Presidente
Il Presidente, rappresenta la Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo, il Presidente:
- sovrintende all'esercizio della funzione esecutiva;
- promuove e coordina l'attività della Giunta e dei singoli assessori, indirizzando a loro le direttive di attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle relative alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente;
- firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi della Comunità Montana;
- svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.
- ha la legale rappresentanza dell'ente;
- provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 36 - Delega di funzioni
Ferme restando le competenze della Giunta, ai membri della stessa può essere delegata dal Presidente, in forma permanente o temporanea, la funzione di indirizzo politico _ amministrativo su singoli affari o su materie omogenee, per l'attuazione del documento programmatico sulla base del quale è stato eletto il Presidente.
Il Presidente può modificare come revocare, in tutto o in parte, l'attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Nell'esercizio delle funzioni delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Presidente.

Art. 37 - Compiti del vice Presidente
Il vicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dal presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, valgono le regole di sostituzione stabilite dall'art. 29.

Capo IV - Conferenza dei sindaci
Art. 38 - Conferenza dei sindaci
E' istituita la conferenza dei sindaci, organo con funzioni consultive composto dai sindaci dei Comuni o loro delegati e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato.
La conferenza dei Sindaci:
- esercita funzioni di coordinamento e collegamento fra l'azione amministrativa della Comunità Montana e dei Comuni;
- fornisce direttive ed indirizzi sull'organizzazione e gestione di funzioni e servizi comunali delegati alla Comunità Montana e comunque su qualsiasi attività amministrativa che si ritenga, per una maggior funzionalità, debba essere svolta in forma associata, coordinata o integrata;
- nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può assumere le funzioni di conferenza dei servizi, al fine di semplificare l'acquisizione di intese, concernenti nullaosta e assensi di interesse comune a tutte le amministrazioni pubbliche rappresentate;
- esprime pareri obbligatori su atti di competenza della Giunta inerenti le materie oggetto di gestione associata o di unione di Comuni.
Essa è convocata dal Presidente della Comunità Montana d'ufficio o dietro richiesta di almeno un terzo dei sindaci membri: le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In materia di gestioni associate hanno diritto di voto soltanto quei Comuni che partecipano alle gestioni medesime. L'assistenza tecnica ed il supporto alle decisioni necessarie per un efficace svolgimento del processo decisionale sono assicurati dal Segretario e dai funzionari.
Le funzioni di Segretario sono affidate ad un dipendente della Comunità Montana o dei Comuni membri. Delle sedute e delle decisioni assunte sono redatti specifici verbali sottoscritti dal Presidente e dal dipendente verbalizzante.
I verbali sono numerati e conservati presso la segreteria della Comunità Montana. Le sedute della conferenza sono in genere segrete, salva espressa diversa previsione nella convocazione, a discrezione del Presidente. Ad essa possono essere invitati esperti, funzionari, rappresentanti di enti ed istituzioni, consiglieri dei Comuni e della Comunità, che partecipano senza diritto di voto. Al fine di assicurare la conoscenza formale delle decisioni assunte, nonché di permetterne l'attuazione, la copia dei verbali è inviata a tutte le amministrazioni comunali, al Segretario e ai funzionari interessati per materia di competenza.

TITOLO III - FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA
Capo I - Attività di programmazione
Art. 39 - Piano pluriennale di sviluppo socio - economico
Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è lo strumento fondamentale di programmazione mediante cui la Comunità Montana persegue le finalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.
La legge regionale disciplina le procedure di pianificazione e di approvazione; la durata del piano pluriennale di sviluppo è pari a quella di durata in carica del Consiglio.
La Comunità Montana coordina i contenuti e gli obiettivi del piano di sviluppo con gli atti di programmazione della provincia e con il piano regionale di sviluppo.
Nella fase di elaborazione dei contenuti del piano, la Comunità Montana favorisce e promuove il coinvolgimento dei Comuni, degli altri enti e istituzioni pubbliche nonché le categorie economiche e delle formazioni sociali, culturali e ambientali che operano nella zona.

Art. 40 - Contenuti
Il piano di sviluppo deve prevedere i presupposti conoscitivi, gli strumenti e gli obiettivi da perseguire.
I presupposti conoscitivi devono fare riferimento alla realtà fisica e socio - economica del territorio, nonché alle previsioni dei piani degli altri enti.
Con gli strumenti devono essere indicati gli interventi, le iniziative e gli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Essi devono far riferimento alle risorse finanziarie proprie della Comunità Montana e di tutte quelle, pubbliche o private, attivabili.
Gli obiettivi perseguiti devono essere conformi alle finalità istituzionali e al ruolo della Comunità Montana, cosi come indicati dagli art. 5 e 6 del presente Statuto.
Gli obiettivi e gli interventi indicati nel piano di sviluppo e negli aggiornamenti o piani - stralcio annuali trovano riscontro contabile negli atti del bilancio di previsione.

Art. 41 - Pianificazione territoriale
La Comunità Montana esercita funzioni in materia di pianificazione territoriale mediante le indicazioni urbanistiche contenute nel piano di sviluppo e mediante il coordinamento degli strumenti urbanistici attribuito dai Comuni.
In tal senso concorre alla determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio e alla formazione dei piani territoriali di coordinamento, nelle forme e modi stabiliti dalla legge regionale.

Capo II - Funzioni di amministrazione attiva
Art. 42 - Attuazione piano di sviluppo e attività amministrative dirette
Spetta alla Comunità Montana:
a) provvedere all'attuazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo socio - economico e nel piano stralcio o
annuali;
b) esercitare le funzioni amministrative attribuite direttamente dalle leggi statali o regionali;
c) provvedere ad attuare gli interventi speciali per la montagna stabiliti da provvedimenti comunitari, statali e regionali.

Art. 43 - Attività amministrative delegate - Esercizio associato di funzioni comunali
La Comunità Montana gestisce le competenze derivanti dalle deleghe regionali, dalle deleghe e sub - deleghe provinciali, e dalle deleghe che i Comuni che la compongono le conferiscono nell'ambito delle funzioni proprie o loro delegate, nel rispetto della relativa disciplina e secondo le finalità definite nel presente Statuto.
Previa accettazione del Consiglio, la Comunità Montana può esercitare funzioni e servizi delegati o sub -delegati anche da uno o alcuni dei rispettivi Comuni.
Alla Comunità Montana compete altresì l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni o ad essi delegate o conferite dalla regione.


TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I - Struttura organizzativa
Art. 44 - Ordinamento della struttura
L'apparato della Comunità Montana opera al servizio dei cittadini.
Esso è organizzato secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Nell'attuazione di tali principi il Segretario e i funzionari promuovono la massima semplificazione e speditezza dei procedimenti, dispongono l'impiego delle risorse umane e strumentali con razionalità economica e perseguono l'elevazione dei livelli di produttività.
L'assegnazione dei compiti al personale di ciascuna unità organizzativa compete al responsabile dell'ufficio o del servizio.
L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, avendo anche presente il perseguimento di uguali opportunità di carriera tra uomo e donna.

Art. 45 _ Contratti a tempo determinato
Per la copertura del posto di Segretario, di quelli di qualifica dirigenziale, di responsabile dei servizi e degli uffici, vacanti, si potrà procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire.

Art. 46 - I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa
In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono in Comunità Montana si applica il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo riservate agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.
Gli organi di governo e la dirigenza amministrativa collaborano e partecipano, ciascuna secondo le rispettive competenze e le conseguenti responsabilità, alla elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche della Comunità Montana.
Agli organi elettivi competono la definizione degli indirizzi, obiettivi e programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati di gestione amministrativa alle direttive generali, programmi e obiettivi impartiti.
Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta, su proposta del Presidente, provvede, anche sulla base del piano economico sociale e delle previsioni di bilancio:
- a elaborare e definire gli obiettivi e i programmi e a emanare le conseguenti priorità e direttive generali per la gestione e l'azione amministrativa.
- ad assegnare a ciascun settore una quota parte delle risorse finanziarie riferibili ai costi inerenti la gestione dei servizi a attività di competenza.
I responsabili dei servizi provvedono comunque alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa.
Il Presidente e la Giunta, nel corso dell'attività, oltre alla formulazione degli indirizzi e direttive di cui al terzo comma, provvedono all'esercizio della funzione di governo, e mediante i mezzi previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, provvedono alla costante e continua verifica dell'attività di gestione degli uffici, al fine di accertare il buon andamento dell'azione amministrativa e la coerenza con gli indirizzi e le direttive.

Capo II - Dirigenza
Art. 47 - Il Segretario della Comunità Montana.
Il Segretario generale della Comunità Montana costituisce l'organo di vertice dell'organizzazione. In tal senso, oltre alla funzioni dirigenziali, secondo quanto stabilito dal successivo art. 48, connesse alla direzione dell'attività dell'area amministrativa contabile, o comunque di un settore organizzativo, esercita le seguenti funzioni.
- adotta gli atti di gestione del personale e dei rapporti di lavoro, cura l'adozione dei provvedimenti di mobilità aziendale, adotta le sanzioni disciplinari, provvede all'attuazione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale.
- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, informando le organizzazioni sindacali, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro.
- roga gli atti e i contratti nell'interesse della Comunità Montana e autentica le sottoscrizioni nei casi di stipula per scrittura privata. In tal caso individua, con specifico provvedimento, il funzionario competente alla stipula del contratto;
- ha potere generale di certificazione e attestazione per gli atti della Comunità Montana;
- adempie ad ogni altro compito che gli sia attribuito dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.
Il Segretario è nominato dal Presidente ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
La Comunità Montana può avvalersi altresì della facoltà di nominare un Segretario Comunale dei Comuni facenti parte della stessa, previa intesa con il Comune di appartenenza.


Art. 48 - Funzioni di direzione
Fatto salvo quanto la legge e lo Statuto riservano espressamente agli organi elettivi, ai funzionari è attribuita l'autonoma competenza della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnano risorse umane, strumentali e di controllo; la presidenza delle commissioni di gara per gli appalti e per le alienazioni, e la stipula dei contratti in rappresentanza dell'amministrazione, la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale.

Art. 49 - Responsabilità dei funzionari
I funzionari sono responsabili della realizzazione dei programmi, progetti e servizi loro affidati, dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
All'inizio di ogni anno i funzionari presentano al Presidente una relazione tecnica sull'attività svolta ell'anno precedente.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI
Capo I - Gestione dei servizi
Art. 50 - Principi generali
La Comunità Montana provvede alla gestione dei servizi pubblici di competenza ispirandosi a criteri di economicità, efficacia, qualità e trasparenza amministrativa.
Qualunque sia la forma di gestione prescelta, la Comunità Montana si riserva comunque le funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e controllo, al fine di assicurare la qualità dei servizi e la loro corrispondenza alla domanda dell'utenza
Nell'ambito dei modelli di gestione stabiliti dalla legge, la Comunità Montana - d'intesa con i Comuni membri qualora si tratti di servizi di competenza Comunale - individua la forma organizzativa più idonea a garantire una gestione efficace, efficiente e adeguata ad esigenze di opportunità sociale, in rapporto alla natura, tipologia e caratteristiche del servizio da erogare.
La Comunità Montana può inoltre perseguire i propri fini nell'ambito e secondo i principi dell'ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni, così come partecipare a società di capitali che non gestiscano servizi pubblici ma che comunque abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività nelle materie d'interesse della Comunità Montana.

Art. 51 - Principi ordinamentali di gestione e dei servizi.
La deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, che autorizza l'istituzione o la partecipazione della Comunità Montana ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne determina le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
I rappresentanti della Comunità Montana, negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale e, in via preferenziale, una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti.
Nel presentare i candidati deve essere illustrato alla Giunta il loro curriculum.
La Giunta su proposta del Presidente può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli indirizzi generali della Comunità Montana.

Capo II - Forme associative e di cooperazione
Art. 52 - Principi generali.
In attuazione dei principi statuiti dal Capo II del titolo III del presente Statuto, la Comunità Montana ricerca e promuove ogni forma di collaborazione e cooperazione con i Comuni, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici quale mezzo per svolgere, nel modo più efficace, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione coordinata e unitaria.
In particolare ricerca e promuove, nei confronti delle amministrazioni comunali della Valle del Boite, la concertazione e l'interazione come metodo di lavoro e modello organizzativo, finalizzato a valorizzare il sistema locale della Valle del Boite per l'attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Per gli scopi di cui sopra, in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, la Comunità Montana si avvale delle forme associative e di cooperazione più appropriate, tra quelle previste dalla legge.

Art. 53 - Esercizio associato di funzioni e servizi _ Unione dei Comuni
La Comunità Montana esercita le funzioni e i servizi delegati dai Comuni, o a questi conferiti dalla Regione, in forma associata, ai sensi dell'art. 28 del dlgs. 267/2000.
L'esercizio tramite la Comunità Montana è obbligatorio quando tutti i Comuni che ne fanno parte intendano esercitare dette funzioni in forma associata.
Nel caso in cui vi sia adesione da parte solo di alcuni Comuni, è loro facoltà di attribuirne l'esercizio alla Comunità Montana e di quest'ultima di accettarlo, sentito la conferenza dei sindaci.
Per la finalità di cui al comma precedente la Comunità Montana/unione dei Comuni promuove tra i Comuni della zona lo svolgimento programmatico e coordinato delle funzioni amministrative proprie dei Comuni o ad essi delegate a tal fine:
a) provvede, d'intesa con i Comuni, all'analisi tecnico _ finanziaria dei servizi e delle funzioni comunali al fine di individuare quelli che, per le loro peculiari caratteristiche possono raggiungere, se esercitati in modo associato, più alti standard di efficienza e di efficacia;
b) verifica lo stato dei consorzi di settore tra enti locali, per il loro eventuale riassorbimento entro le funzioni proprie della Comunità Montana;
c) promuove e incentiva le forme associative di organizzazione, anche con interventi e contributi di natura economica;
d) concerta con i Comuni l'organizzazione, di norma presso la Comunità Montana stessa, dell'unione dei Comuni e della conseguente gestione associata delle funzioni e dei servizi individuati;
e) prevede forme di organizzazione a rete che garantiscono l'integrazione fra le amministrazioni interessate e forme di partecipazione dei Comuni nell'elaborazione degli indirizzi e delle direttive, nella verifica della gestione e dello stato di attuazione dei servizi e delle funzioni.
Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla loro localizzazione sul territorio, potranno essere previste forme di collaborazione coi Comuni membri che prevedano la costituzione di poli di servizio specializzati, diretti da funzionari qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, organizzativo e di utilizzo delle risorse umane e finanziarie.
I Comuni garantiscono la copertura finanziaria del servizio associato, ferma restando la facoltà della Comunità Montana di destinare risorse proprie a titolo di cofinanziamento parziale o totale e fatto salvo quei servizi e quelle funzioni a cui sono direttamente connesse tasse, tariffe e contributi destinati alla totale copertura finanziari dei costi.
In quest'ultimo caso, a seguito del trasferimento delle competenze e previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci, la Comunità Montana diviene altresì titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie inerenti alle annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 54 - Convenzioni
Il Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, promuove la stipula di apposite convenzioni con i Comuni della Valle del Boite, altre Comunità Montane e Unioni di Comuni, per svolgere in modo coordinato attività, funzioni e servizi determinati.
Per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma, la Comunità Montana - Unione dei Comuni può stipulare convenzioni anche con l'amministrazione provinciale, con altre Comunità Montane, Unione di Comuni e Comuni, ovvero, altri enti pubblici.
La convenzione deve disciplinare, fra l'altro, i rapporti finanziari, economici e patrimoniali fra gli enti partecipanti, il diritto di recesso e la durata. Gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

Art. 55 - Uffici comuni e delega di funzioni e servizi
Sempre mediante le convenzioni di cui all'art. 54, la Comunità Montana e i Comuni possono costituire Uffici unici che operano anche con personale distaccato cui affidare l'esercizio di funzioni e servizi pubblici; in tal caso l'attività posta in essere dai medesimi è ricondotta e imputata in capo ai soggetti che hanno costituito l'ufficio unico.
La convenzione di cui al precedente paragrafo può anche prevedere la delega della funzione o del servizio a favore della Comunità Montana o di un comune, in tal caso, l'ente delegato opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56 - Consorzi
Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio della Comunità Montana può deliberare la costituzione di un consorzio con i Comuni non compresi nel territorio di competenza o con altri enti locali.
Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
Qualora la Comunità Montana sia delegata dai Comuni della Valle del Boite a aderire, per conto dei Comuni stessi, a consorzi fra enti locali, la Comunità Montana assorbe in seno al consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante e il Presidente della Comunità Montana è membro del Consiglio del consorzio.

Art. 57 - Accordi di programma
Al fine di favorire il coordinamento e integrazione dell'azione di più soggetti pubblici, quando la loro partecipazione sia indispensabile per la realizzazione o la definizione di interventi ed opere, il Presidente partecipa alle conferenze e conclude gli accordi di programma promossi da altri enti, secondo indirizzi di merito del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle rispettive competenze.
Per le finalità di cui al comma precedente, il Presidente può altresì promuovere accordi di programma con Comuni ricompresi nella Comunità Montana, secondo le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI -ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 58 - Ordinamento
L'ordinamento finanziario e contabile delle Comunità Montane è riservato alla legge.
Documenti fondamentali di tale ordinamento sono:
- bilancio annuale di previsione con gli allegati prescritti, quali la relazione previsionale programmatica e un bilancio pluriennale;
- il conto consuntivo, quale risultato di un'ordinata contabilità che rileva i fatti gestionali economici e patrimoniali, con allegata relazione illustrativa della Giunta e la relazione del revisore dei conti.
Tali documenti devono essere redatti in modo da favorirne una lettura per programmi, servizi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sulla efficienza/efficacia dell'azione della Comunità Montana.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono deliberati del Consiglio; in seconda convocazione, il bilancio di previsione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
L'ordinamento contabile della Comunità Montana è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 59 - Revisione economico - finanziaria
La revisione della gestione economico finanziaria è svolta dal revisore dei conti, nominato del Consiglio con le procedure e con le modalità stabilite dalla legge.
La revisione è volta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il revisore ha diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, della Comunità Montana.
Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge, egli verifica, inoltre, l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficienza e di efficacia istituiti, nell'ambito del controllo economico interno, ai sensi dell'art. 196 del dlgs 267/2000. Può essere revocato solo nel caso in cui non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.
Nell'ambito della sua funzione di collaborazione con il Consiglio, il revisore fornisce dati e indicazioni tecniche, su richiesta dell'organo o del suo Presidente o di singoli consiglieri. D'intesa con il Presidente, il revisore ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio per riferire su specifici argomenti.



Art. 60 - Controllo di gestione
Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Consiglio e la Giunta definiscono le linee guida dell'attività di controllo interno di gestione.
Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
Il controllo di gestione si attua attraverso le rilevazioni e le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività e i benefici ottenuti dagli organi di governo nonché sull'attività di gestione dei funzionari.
Il regolamento stabilisce il raccordo fra controllo di gestione e rilevazioni contabili di carattere economico.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE
Capo I - Partecipazione popolare.
Art. 61 - Soggetti e forme di partecipazione
La Comunità Montana garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, nelle forme e nei modi definiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La partecipazione è riservata ai singoli cittadini e alle libere forme associative e ad organizzative dei cittadini stessi per la protezione di interessi collettivi e diffusi.
La Comunità Montana, al fine di far concorrere i cittadini all'attività amministrativa dell'ente, favorisce qualsiasi forma associativa volontaria, promovendone la partecipazione e riconoscendo le associazioni che si siano accreditate presso la Comunità Montana enunciando chiaramente di quali interessi collettivi o diffusi siano portatori.
Il coinvolgimento dei cittadini, sia esso partecipativo che propositivo, può essere attivato dall'amministrazione con ogni forma di consultazione, anche referendaria.

Art. 62 - Libere forme associative
La Comunità Montana valorizza, nel rispetto della loro autonomia, gli enti e le libere forme associative senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio e nelle materie di competenza della Comunità Montana.
Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante utilità sociale e interesse per la Val Boite

Art. 63 - Consultazione popolare
La Comunità Montana può consultare i cittadini su materie di esclusiva competenza locale, di particolare interesse, nonché in occasione di eventi, fatti, attività e servizi di notevole rilevanza.
La consultazione è indetta con avvisi pubblici, o con ogni altra forma ritenuta all'occorrenza più consona, compresi questionari e sondaggi, e può essere limitata a singole località o settori sociali.
Nessuna consultazione può aver luogo in occasione di operazioni elettorali.

Art. 64 - Istanze e petizioni
I residenti nei Comuni della Valle del Boite, le associazioni e tutti coloro che abbiano un interesse concreto nel territorio della Comunità Montana, possono rivolgere ai competenti organi della Comunità Montana, secondo le relative competenze:
- istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti a tutela di interessi collettivi;
- petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.
Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Presidente della Comunità Montana il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare determina le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.
Le istanze e le petizioni sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del Presidente o della Giunta, entro 60 giorni se inerenti alle competenze del Consiglio. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 65 - Proposte di iniziativa popolare
I residenti nei Comuni della Valle del Boite che abbiano un'età non inferiore a diciotto anni, tutti coloro che abbiano un interesse concreto nel territorio della Comunità Montana e siano in numero non inferiore a 300 e le associazioni possono rivolgere agli organi della Comunità Montana, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.
Il Presidente, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia.
La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dalla indicazione dei mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare determina le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.
Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie che non possono essere oggetto di referendum.
Le proposte di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.
Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Art. 66 - Referendum consultivi
Il Presidente, su deliberazione del Consiglio, indice referendum consultivi, preventivi ovvero successivi, su materia di esclusiva competenza territoriale.
La proposta di referendum compete:
a) al Consiglio della Comunità Montana;
b) ad almeno 1000 residenti di età superiore a diciotto anni;
c) ad almeno 3 (tre) consigli comunali.
L'ammissibilità dei referendum è valutata, esclusivamente sotto il profilo della legittimità, da un'apposita commissione composta dal Presidente, dal Segretario e un avvocato designato dall'ordine.
Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano residenti in uno dei Comuni della Valle del Boite, di età superiore ad anni diciotto al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
Il quesito referendario si intende accolto se ottiene almeno la maggioranza dei voti validamente espressi.
Nel corso di ciascun anno può essere indetta una sola giornata di votazioni per lo svolgimento di consultazioni e referendum. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie.
I referendum devono avere per oggetto materie di competenza, anche delegata, della Comunità Montana e di esclusiva competenza locale.
Non possono essere ammessi referendum su questioni attinenti:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
b) piani territoriali e urbanistici;
c) tributi, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) mutui, acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) designazioni e nomine di rappresentanti.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio si riunisce per esaminare l'esito del referendum ed assumere le conseguenti iniziative.
Nel caso in cui l'esito del referendum comporti oneri incompatibili con le risorse finanziarie del bilancio in corso, la Comunità Montana è impegnata ad adottare gli atti compatibili ed a predisporre un conseguente programma finanziario, purché applicabile nell'ambito del mandato in corso.
Il Consiglio è impegnato ad adottare gli atti necessari in conformità alla proposta approvata.
Qualsiasi determinazione difforme dovrà essere adeguatamente motivata.
Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto con la consultazione referendaria.
Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare disciplina:
- la verifica preliminare della validità della richiesta di referendum e delle firme raccolte;
- i requisiti di ammissibilità, le modalità di richiesta e di formulazione del referendum, di raccolta, sottoscrizione e autenticazione delle firme dei proponenti;
- la priorità ed i criteri di scelta in caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile;
- i termini entro cui il referendum dovrà essere ammesso, respinto o sospeso per adeguamento;
- le modalità di voto, la propaganda referendaria, la composizione dei seggi elettorali;
- i tempi e i luoghi di svolgimento dei referendum, l'ufficio per la proclamazione dei risultati, le informazioni ai cittadini sul risultato dei referendum;
- ogni altra norma attuativa dei referendum.

Capo II - Informazione, trasparenza, partecipazione ai procedimenti e accesso agli atti.
Art. 67 - Principi
La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è garantita dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dalle norme regolamentari in materia.
L'amministrazione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
La Comunità Montana determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale deve esaurirsi, quando ciò non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini sono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo da adottarsi dal Consiglio.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono rese pubbliche dal Presidente, con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 68 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, salvo le eccezioni di legge o di regolamento.
Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite nell'apposito regolamento.
La Giunta garantisce ai cittadini il diritto di accedere, salvo le eccezioni di legge, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza della Comunità Montana.
L'informazione è resa con completezza, esattezza e tempestività, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei per renderla capillare ed estesa.

Art. 69 - Il diritto di accesso
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli o associati.
Il diritto di accesso è escluso per gli atti esclusi dal regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del Presidente che ne vieta l'esibizione quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza personale, dei gruppi e delle imprese o ostacolarne lo svolgimento dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.
La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
Il rilascio di copia di atti è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo disposizioni vigenti in materia di bollo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la Giunta assicura l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture ed ai servizi, con le modalità stabilite da regolamento.
Chiunque abbia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere ai documenti emanati o utilizzati dall'amministrazione e relativi non solo a provvedimenti, ma anche ad atti interni, siano essi richiamati o meno nei provvedimenti.

Art. 70 - Semplificazione dell'azione amministrativa
In tutti i casi previsti dalla legge, i settori, gli uffici e i servizi della Comunità Montana, per i procedimenti di loro competenza:
a) promuovono l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione da parte degli utenti;
b) acquisiscono d'ufficio gli atti e i documenti già in possesso dell'amministrazione, e accertano d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente, o alta pubblica amministrazione;
c) acquisiscono d'ufficio i pareri di organi consultivi e le valutazioni tecniche che in base alla legge devono essere espresse da organi o enti appositi.
Il regolamento individua tra i funzionari quelli che hanno il potere di indire una conferenza dei servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero di partecipare alle conferenze dei servizi indetti da altra amministrazione.

Art. 71 - Difensore civico
La Comunità Montana promuove, d'intesa con i Comuni che vi fanno parte, la costituzione a livello sovra Comunale dell'ufficio del difensore civico, affinché garantisca l'imparzialità e il buon andamento dell'attività della Comunità Montana, dei Comuni, delle aziende e istituzioni dipendenti.
Del difensore civico potranno avvalersi anche gli altri enti e uffici pubblici operanti nel territorio.
Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza e autonomia, senza essere sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchia o funzionale dagli organi della Comunità Montana e dei Comuni.
Compete al difensore civico la tutela dei cittadini, singoli o associati, contro ogni comportamento, attivo od omissivo, dell'amministrazione della Comunità Montana e dei Comuni, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.
Il difensore civico segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi della pubblica amministrazione, anche ove non sia lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.
Una volta raggiunta l'intesa con i Comuni della Valle del Boite interessati alla istituzione, la Comunità Montana inserisce nello Statuto le norme concordate in ordine alle designazioni, all'elezione, alle prerogative, alle funzioni ed ai mezzi del difensore civico, nonché ai rapporti con il Consiglio della Comunità Montana e con i consigli dei Comuni.
Qualora sussistano motivi di funzionalità e efficacia, la Comunità Montana potrà avvalersi del difensore civico di altre amministrazioni, in particolare dell'amministrazione provinciale di Belluno. In tal caso dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 72 - Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della Comunità Montana.
Le norme relative alla composizione ed elezione del Consiglio e della Giunta si applicano a partire dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 73 - Revisione delle Statuto
Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio della Comunità Montana con le stesse modalità previste dalla legge per l'adozione dello Statuto.
La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo, la deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.

Art. 74 _ Regolamenti
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti indicati dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari esistenti.
Quando se ne presenti l'esigenza e al fine di favorire una più celere attuazione delle disposizioni statutarie, il Consiglio può approvare, con le maggioranze prescritte, regolamenti stralcio, di contenuti più limitati rispetto a quelli indicati dallo Statuto.

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