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Bur n. 78 del 19 agosto 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE PER LA DIFESA DEL SUOLO - ROMA

Decreto n. 268 del 31 maggio 2005

Edison Rete Spa - Istanza in data 09/02/2004 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante alla linea elettrica a 200 kV "Dugale - Marghera" e "Scorzè - Malcontenta" in comune di Mira (Venezia).

VISTA l'istanza in data 09/02/2004, corredata di relazione tecnica e disegni, con la quale L'Edison rete SpA, con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, ha chiesto, per il tramite Ministero delle Infrastrutture e trasporti SITT Veneto - Trentino A.A. - Friuli V.G. Nucleo Operativo di Venezia, ai sensi dell'art. 111 del TU n° 1775/1933, l'autorizzazione con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, alla costruzione ed all'esercizio della variante alla linea elettrica a 220 kV "Dugale - Marghera" e "Scorzè _ Malcontenta" in comune di Mira (Venezia) omissis decreta ART. 1) E' concessa all'Edison Rete SpA, con sede in Milano _ Foro Buonaparte 31, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante alla linea elettrica a 220 kV "Dugale - Marghera" e "Scorzè _ Malcontenta" in comune di Mira (Venezia). ART. 2) L'autorizzazione di cui al presente decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità trattandosi di opere relative alla Rete di Trasmissione Nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale Industria, Commercio, Artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. ART. 3) I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro sei mesi e condotti a termine entro diciotto mesi dalla data del presente decreto. Entro il predetto termine di sei mesi l'Edison Rete SpA dovrà presentare al S1TT Veneto - Trentino A. A. - Friuli V. G. Nucleo Operativo di Venezia, a norma dell'art. 116 del R.D. n° 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione, a termini della legge 25/06/1865, n° 2359, e successive modificazioni. ART. 4) La presente autorizzazione è rilasciata subordinatamente al rispetto delle norme tecniche di cui al D.I. 21/03/1988 n° 449 e successive modificazioni ed integrazioni, delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n° 457 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, delle prescrizioni e osservazioni imposte dalle Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, nonché delle modalità costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del 09/02/2004, e delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e di tutte le norme vigenti in materia di elettrodotti. Dei suddetti adempimenti l'Edison Rete SpA dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo. Le opere oggetto del presente decreto saranno collaudate da apposita commissione ministeriale. ART. 5) L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11/12/1933 n° 1775. In conseguenza la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione dell'opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. ART. 6) La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento. Omissis ART. 9) L'Ufficio Territoriale del Governo _ Prefettura della Provincia di Venezia e il SIIT Veneto - Trentino A. A. - Friuli V. G. Nucleo Operativo di Venezia curano, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto. ART. 10) Avverso la presente autorizzazione ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE Ing. Mauro Luciani

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