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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 51 del 20 maggio 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TREVISO)

Statuto

Modifiche ed integrazioni effettuate allo statuto comunale con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 24 febbraio 2005.

Art. 86 -Istituzione e Nomina
1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti.
2. Il Difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
3. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei quattro/quinti dei consiglieri assegnati. Se nella votazione non viene raggiunta tale maggioranza, si procederà in altra seduta ad una seconda votazione e la nomina potrà avvenire a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore civico deve essere scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa, preferibilmente con laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.
Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
a) coloro che si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;
d) coloro che abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
e) i ministri di culto.
5. Le proposte di candidatura vengono presentate, previa pubblicazione di apposito bando, dai cittadini singoli o associati al Sindaco, il quale convoca la conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporre al Consiglio comunale.
6. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dal rinnovo del Consiglio comunale. Non può essere nominato per più due mandati consecutivi.
7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
8. Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei quattro/quinti dei consiglieri assegnati.
9. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. Costituisce causa di decadenza la presentazione della propria candidatura in occasione di elezioni amministrative, politiche ed europee.
10. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni. In tali casi i rapporti con gli altri enti sono regolati da una convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del servizio in forma associata e la relativa indennità.
Art. 87 - Prerogative e mezzi Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale e gli enti che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. Il Difensore civico ha diritto di ottenere senza formalità dagli uffici del comune e degli enti e aziende dipendenti copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, connessa alla questione trattata. Egli è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore civico.
4. Acquisite tutte le informazioni utili, il Difensore civico comunica al cittadino, all'associazione od ente che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Segnala all'Amministrazione Comunale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
5. Il Difensore civico riferisce annualmente al Consiglio comunale, e comunque prima della scadenza del proprio mandato, sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
6. L'amministrazione comunale assicura all'ufficio del Difensore civico è una sede adeguata e dotazioni strumentali idonee per lo svolgimento delle sue funzioni.
7. Al Difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella fissata per gli assessori.";

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