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Bur n. 34 del 01 aprile 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

ENTE PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO, ARIANO NEL POLESINE (ROVIGO)

Statuto

Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei commestibili all'interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po - (comma 1 art. 5 legge regionale 19 agosto 1996 n. 23) approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 3 del 26.01.2005.

Art. 1 Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei nel territorio del Parco Regionale Veneto del Delta del Po al fine di conservare l'equilibrio degli ecosistemi e di assicurarne la tutela preservando tali risorse naturali da un eccessivo impatto antropico e salvaguardando nel contempo la raccolta legata agli usi e alle consuetudini degli abitanti residenti nei Comuni del Parco, in base a quanto stabilito dalla legge n. 352/1993 e dalla legge regionale n. 23/1996.
2. La raccolta deve essere improntata alla tutela dell'ambiente e quindi deve essere fatta nel rispetto della flora, della fauna e degli ecosistemi in generale.

Art. 2 Norme generali
1. La raccolta dei funghi epigei commestibili è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell' Ente Parco e, in ogni caso, per coloro che sono in possesso del tesserino regionale di cui all'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 23/1996.
2. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) Agrocybe Aegerita (Pioppini);
b) Amanita Caesarea (Ovoli);
c) Boletus gruppo edulis (Porcini);
d) Calocybe Gambosa (Tricholoma Georgii)
(Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) Cantharellus Cibarius (Finferlo, gallinaccio);
f) Cantharellus Lutescens (Finferla);
g) Clitopilus Prunulus (Prugnolo);
h) Clitocybe Geotropa;
i) Craterellus Cornucopioides (Trombetta da morto);
j) Macrolepiota Procera e simili (Mazza di tamburo);
k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
(Spugnola);
l) Polyporus poes caprae;
m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
n) Russula Virescens (verdone).
3. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
5. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
6. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso.
7. Al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso, è consentito di derogare ai limiti giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dal comma 2.
8. Non sono rilasciati permessi cumulativi a gruppi, colonie o comunità in genere.
9. I minori di 14 anni possono esercitare la raccolta senza permesso solo se accompagnati da familiare maggiorenne in possesso di permesso. In questi casi il limite quantitativo giornaliero sarà quello valido per una sola persona.

Art. 3 Autorizzazione alla raccolta per i residenti nei Comuni del Parco
1. I cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale Veneto del Delta del Po (Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po) possono raccogliere i funghi epigei commestibili, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, purché muniti di apposito tesserino autorizzativo rilasciato dall'Ente Parco su apposito modello.
2. Il tesserino ha validità 5 anni scaduti i quali potrà essere rinnovato sempre dall'Ente Parco.
3. Il tesserino deve essere vidimato ogni anno con apposito timbro presso l'Ente Parco. La vidimazione annuale sarà fatta previo versamento, da parte del possessore, della somma di Euro 10,00 sul conto corrente postale intestato all'Ente Parco.

Art. 4 Autorizzazione alla raccolta per i non residenti
1. L'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po può concedere apposito permesso alle persone non residenti nei Comuni del Parco per la raccolta dei funghi epigei commestibili, per uso esclusivamente familiare e nel rispetto del presente regolamento e di ogni altra normativa di settore.
2. Il permesso è individuale e viene rilasciato mediante tesserino a seguito del versamento delle seguenti somme:
Euro 5,00 per l'autorizzazione giornaliera;
Euro 15,00 per l'autorizzazione settimanale;
Euro 50,00 per l'autorizzazione mensile.
3. Ogni anno il Presidente dell'Ente Parco, con Decreto, stabilisce il numero massimo di permessi per i non residenti rilasciabili.

Art. 5 Facoltà del proprietario del fondo
1. Il proprietario, l'affittuario, l'usufruttuario, il coltivatore, il conduttore o il gestore del fondo a qualsiasi titolo ha sempre la facoltà di vietare la raccolta dei funghi epigei sul fondo stesso, mediante collocazione di appositi cartelli posti nel rispetto della vigente normativa e previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. Tali cartelli dovranno essere del tipo e delle dimensioni indicate dagli Uffici dell'Ente Parco e dovranno essere esposti ad un'altezza da terra non superiore a m 2,50 e ad una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo che i cartelli siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.
3. È comunque fatto divieto di costituire riserve a pagamento.

Art. 6 Autorizzazioni a carattere speciale
1. È riservata al Presidente dell'Ente Parco la facoltà di rilasciare un massimo di dieci autorizzazioni all'anno, in deroga al presente regolamento, ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio del Parco, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovati motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni.
Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione i titolari della stessa, di cui al comma 1, devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.
4. Tali autorizzazioni in deroga, a fronte di motivate richieste, possono discrezionalmente eccedere anche i limiti quantitativi di raccolta e dovranno essere rilasciate, con preferenza, a persone e associazioni operanti nei Comuni del Parco.
5. L'autorizzazione avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità e le quantità della raccolta.
6. Nel caso ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Presidente dell'Ente Parco può autorizzare stagionalmente le persone residenti nei Comuni del Parco a raccogliere quantità superiori a quelle stabilite, fino ad un massimo del triplo dei limiti quantitativi stabiliti all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 7 Tempi di raccolta
1. La raccolta dei funghi, per i non residenti nei Comuni del Parco muniti di autorizzazione, è consentita nei giorni di martedì, venerdì e domenica e in tutte le festività infrasettimanali, nel periodo dal 15 settembre al 15 dicembre di ogni anno.
2. Per i residenti nei Comuni del Parco la raccolta è consentita tutto l'anno nei giorni di martedì, venerdì e domenica e in tutte le festività infrasettimanali.

Art. 8 Modalità di raccolta
1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 Divieti
1. È vietata la raccolta dei funghi epigei commestibili, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, nelle seguenti aree del Parco Regionale del Delta del Po:
- Giardino Botanico Litoraneo del Veneto di Porto Caleri (Rosolina);
- Golena di Ca' Pisani e Dune Fossili di Donada di proprietà regionale (Porto Viro);
- Dune fossili di proprietà dell'Ente Parco (Ariano nel Polesine e Porto Viro);
- Riserva Naturale Bocche di Po (D.M. 13/07/1977).
2. Qualora se ne ravvisasse la necessità, il presente elenco potrà essere integrato e modificato con Decreto del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 10 Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata, con il coordinamento dell'Ente Parco, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli organi di Polizia Urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle U.S.L. aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Campestri, agli Agenti delle Aziende Speciali ed al personale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 53/1974, all'art. 4 della legge regionale n. 42/1987 e all'art. 28 della legge regionale n. 36/1997.

Art. 11 Sanzioni
1. Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con i presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 36/1997.
2. Al momento dell'accertamento della violazione il materiale oggetto della raccolta dovrà essere confiscato direttamente dal personale che effettua l'accertamento e dovrà essere distrutto in loco innanzi al trasgressore.
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

Art. 12 Disposizioni finali
1. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento, per autorizzazioni e sanzioni, saranno utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione e promozione dei territori oggetto di raccolta funghi e/o per promuovere attività di formazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23/1996.
2. Per quanto non espresso nel presente regolamento vale quanto riportato nella normativa vigente, con particolare riferimento alla legge n. 352/1993 e alla legge regionale n. 23/1996.

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