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Bur n. 32 del 25 marzo 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE PER LA DIFESA DEL SUOLO - ROMA

Decreto ministeriale n. DEC/DAS/2004/00631 del 29 dicembre 2004

Elettrodo a 220 kV in s.t. Somplago - Scorzè, nel tratto Salgareda - Treviso Sud (t.22.190), Autorizzata con DM n. 383/Ve del 07.03.1959. Intervento di sdoppiamento ed ottimizzazione nelle campate comprese tra i sostegni ai picchetti n. 291, 292 e 293 in Comune di Roncade (TV).

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Vista l'istanza in data 5.8.2002, corredata da piano tecnico delle opere, con la quale la TERNA S.p.A., AOT di Padova con sede in Padova, Via Uruguay, 30, C.F. 05779661007, ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33, l'autorizzazione, con efficacia dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, di una variante, tra l'esistente picchetto n. 291 e quello n. 293, dell'esistente elettrodotto a 220 kV che dipartendosi dalla Centrale idroelettrica di Somplago, in Comune di Cavazzo Carnico (UD), termina alla Sottostazione elettrica di Scorzè (VE), dopo un percorso di Km 120 circa interessante le Province di Udine, Pordenone, Treviso e Venezia.
Considerato che detto elettrodotto a 220 kV denominato "Somplago-Scorzè", era stato autorizzato dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 07/03/1959 n. 383/VE;
Considerato che la variante richiesta si rende necessaria al fine di soddisfare la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Roncade per l'ottimale utilizzo della scuola elementare "A. Musalo" visto che a seguito di un rapporto dell'ARPAV, conseguente il censimento delle linee elettriche situate nei pressi di spazi destinati all'infanzia, è emerso che "i valori di campo elettrico e magnetico rilevati e normalizzati al 95% percentile risultavano ampiamente al di sotto dei limiti d'esposizione posti dall'art. 4 del DPCM 23.4.1992 e che gli stessi valori di campo normalizzati al valore medio annuale della corrente, risultavano inferiori al valore di 0,2 microtesla previsto dalla leggere regionale n. 27/1993, salvo che nel refettorio e in due posizioni nel giardino;
Visto che il collegamento elettrico in variante consiste nello sdoppiamento ed ottimizzazione dell'attuale linea in semplice terna nel tratto compreso tra il sostegno n. 291 ed il sostegno n. 293, per una lunghezza complessiva di Km 1,27 attraversante il territorio del Comune di Roncade in provincia di Treviso;
Visto che i lavori di variante consistono essenzialmente nella:
- sostituzione degli sostegni nn. 291, 292 e 293, di tipo tronco piramidale in semplice terna, con altri idonei allo scopo, di tipo tronco piramidale in doppia terna (291A, 292A, 293A);
- tesatura di n. 6 conduttori in corda di aldrey del diametro di 26,10 mm. (sdoppiamento);
- esecuzione del collegamento delle fasi in modo opportuno (ottimizzazione);
- che le caratteristiche elettriche del collegamento sono le seguenti:
Frequenza nominale 50 Hz
Tensione Nominale 220 kV
Fattore di potenza 0.8;
- che la palificazione sarà costituita da sostegni in struttura a traliccio tronco piramidale unificato in doppia terna , in carpenteria metallica ed elementi bullonati, su fondazioni a piedini separati in calcestruzzo;
- che la linea elettrica sarà costituita da n. 6 conduttori in corda di aldrey e ciascun conduttore sarà costituito da una corda del diametro di mm 26.10 - sezione complessiva di 402,90 mmq. formazione 61x2.90 - carico di rottura di ciascun conduttore di 11.828 daN;
- che il tratto di linea sarà dotato di n. 1 corda di guardia di acciaio ricoperto di alluminio, del diametro di mm 12.40 - sezione di 81,10 mmq. formazione 7x3.70 - carico di rottura 7.600 daN.;
- che l'armamento prevede corsetteria di tipo unificato ENEL, con isolatori di vetro temperato del tipo a cappa e perno disposti in doppio amarro ed equipaggi composti da catene di n. 14 elementi, gli isolatori sono previsti con diametro 255 mm., passo 146 mm. e carico di rottura di 12.000 daN;
Considerato che l'unico Comune interessato è quello di Roncade in provincia di Treviso;
Considerato che le opere di interesse pubblico attraversate sono il fiume Musestre, la S.P. n. 116 di Spercenigo, una strada comunale (via Dary);
Considerato che ai sensi dell'art. 111 del TU n. 1775/33 la notizia della presentazione della domanda è stata data al pubblico, mediante avviso "Rende Noto" pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana. Analoga pubblicazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, è stata effettuata presso l'Albo Pretorio del Comune di Roncade (TV), ottenendo così il referto di avvenuta pubblicazione, senza opposizione alcuna da parte degli aventi diritto;
- che ai sensi dell'art. 11 del TU n. 1775/33 l'originale della domanda e i documenti allegati, sono stati depositati presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP., N.O. di Treviso per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. e dell'Albo Pretorio Comunale, a disposizione di chiunque ne avesse interesse a prenderne visione;
- che sono stati prodotti ulteriori avvisi, e comunicati a cura del comune di Roncade (TV), alle ditte e/o enti interessati dall'occupazione del fondo mediante lettera raccomandata con accusa di ricevimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n. 241;
- che all'Ufficio Istruttore, come anche alla Segreteria del Comune interessato, non è pervenuta, da parte di terzi, alcuna opposizione, sia entro i termini di legge sia successivamente;
Visto che a seguito dell'istanza 05.08.2002 sono stati acquisiti i seguenti nulla osta e consensi di massima da parte delle Autorità e degli Enti interessati:
1. Ministero Attività Produttive - Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia - Ufficio F5 di Bologna - nulla osta n. 5672 del 08.08.2002;
2. Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - parere favorevole n. VE/IE/02/12/7555/ 10423 FM del 10.10.2002;
3. Comando RFC Regionale Veneto - Ufficio Affari Generali - nulla osta del 20.09.2002 n. 1727/05-3/SEM;
4. Regione Veneto - Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali - autorizzazione del 09.10.2002 prot. n. 511/47.01;
5. Regione Veneto - Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici - parere favorevole del 13.11.2002 prot. n. 13818/46.09;
6. Provincia di Treviso - Settore 3° - Lavori Pubblici - autorizzazione del 8.10.2002 prot. n. 50912/2002 con le seguenti condizioni:
a) durante il periodo d'esecuzione dei lavori, la zona stradale interessata dovrà essere convenientemente segnalata secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada, e dal relativo regolamento d'esecuzione, restando codesta Ditta piena ed unica responsabile sia civilmente sia penalmente dei danni che in ogni caso potessero derivare a persone ed a cose in dipendenza dei lavori stessi, sollevando quindi da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Treviso ed i suoi Funzionari;
b) i lavori sulla linea elettrica. interessanti la Strada Provinciale, dovranno essere eseguiti e completati entro 180 (centottanta) giorni dalla data della presente autorizzazione;
c) la presente autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo d'esecuzione dei lavori ed esibita a richiesta al personale dell'Amministrazione Provinciale.
7. Comune di Roncade - parere favorevole del 27.08.2002, prot. 14280/15093/OM;
Considerato che in relazione all'analisi dei campi elettrici e magnetici a seguito di specifica richiesta della soc. TERNA l'ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso ha effettuato uno studio per effettuare una stima dei valori di campo magnetico attuali e previsti in seguito alla realizzazione delle opere di variante, le conclusioni di detto studio si riportano integralmente:
"Quando la linea elettrica a 220 kV Treviso Sud - Salgareda è attraversata da una corrente elettrica di 168 A (corrente media anno 2001), nello stato di fatto la fascia all'interno della quale viene superato il valore di induzione magnetica di 0.2 ¿T, indicato come riferimento dalla legge regionale n. 27/93, si estende sino alla distanza di circa 40 m dall'asse della linea. Nello stato di progetto, tale distanza si riduce a circa 10 m.
In corrispondenza ad una corrente di 355 A (95° percentile anno 2001), nello stato di fatto la fascia di superamento del valore di 0.2 ¿T si estende fino a una distanza di circa 60 m. dall'asse centrale della linea elettrica. Nello stato di progetto tale distanza si riduce a circa 25 m.
In particolare, riguardo alla scuola, le intensità di induzione magnetica previste nello stato di progetto per una corrente di 168 A sono in tutto l'edificio inferiori a 0.2 ¿T, sia al piano terra che al primo piano (v. allegati 5 e 7). Per una corrente di 355 A, solamente una parte della mensa, che è la parte dell'edificio scolastico più vicina alla linea elettrica, è interessata da intensità superiori a 0.2 ¿T (v. allegato 6).
In conclusione, l'attuazione dell'intervento di sdoppiamento e ottimizzazione garantisce in tutte le aule della scuola, sia al piano terra che al primo piano, sia in corrispondenza a un carico di corrente medio che in corrispondenza a un carico di corrente massimo, intensità di induzione magnetica inferiori al valore di riferimento di 0.2 ¿T indicato dalla legge regionale n. 27/93".
- che, a seguito di nota 23.09.2003 n. DT/03/07010 di questa Direzione Generale, la soc. TERNA s.p.a. con nota in data 21 gennaio 2004 ha dichiarato il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici, nonché degli obiettivi di qualità di cui alle note contenute nel D.P.C.M. 08.07.2003;
Visto l'atto del 28.03.20034 con il quale la T.E.R.N.A. S.p.A. ha accettato le condizioni e le prescrizioni contenute nei nulla osta sopra elencati;
Considerato che la variante dell'elettrodotto in questione ha una lunghezza inferiore ai 15 km, non rientra tra le opere soggette alla procedura della V.I.A. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
Visto che l'istruttoria ai fini della emissione del provvedimento di autorizzazione definitiva è stata esperita dal Magistrato alle Acque, Provveditorato Regionale alle OO.PP. - Nucleo Operativo di Treviso;
- che detto Ufficio con relazione di istruttoria trasmessa a questa Direzione con nota in data 07.08.2003 n. 670, ha espresso subordinato parere favorevole all'accoglimento della domanda 05.08.2002 della T.E.R.N.A. S.p.A, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933 e ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 79/1999, facendo presente che l'elettrodotto, ai sensi dell'art. 9 del DPR 18.03.1965 n. 342 è inamovibile;
- che, ai termini dell'art. 13, della legge 25.06.1865 n. 2359 non avendo l'ufficio istruttore indicato alcun termine, questa Direzione propone che nell'emandando decreto sia stabilito che i lavori e le espropriazioni in argomento debbano essere iniziati ed ultimati rispettivamente entro 6 (sei) e 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di autorizzazione. Per le finalità di cui all'art. 110 del citato T.U. e per quanto attiene all'art. 113 dello stesso T.U. l'ufficio istruttore non ha ritenuto necessario alcun deposito cauzionale mentre ha ritenuto di fissare un deposito di 150,00 euro per spese di sorveglianza a disposizione del medesimo ufficio istruttore, ai sensi della legge 15.11.1973 n. 765;
- che il parere favorevole dell'Ufficio Istruttore è stato rilasciato con la seguente prescrizione: "La T.E.R.N.A. S.p.A. trasmetterà copia del decreto di autorizzazione per le competenze di Polizia Mineraria alla Provincia di Treviso - Ufficio Cave, per le operazioni di verifica";
Considerato che con nota del 30.07.2004 n. 416 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha richiesto una integrazione di atti e notizie;
- che la T.E.R.N.A. S.p.A., con nota del 23.08.2004 ha fatto seguito alla predetta richiesta comunicando che:
- l'elettrodotto in oggetto è stato costruito nell'anno 1959, mentre la scuola A. Musalo" è stata edificata negli anni 1976-1977;
- l'intensità d'induzione magnetica, rapportata alla corrente di 355 A avrà valore pari a 0,25 ¿T nell'angolo della mensa più prossimo alla linea elettrica, angolo che dista 14,58 metri dall'asse della linea elettrica, per scendere al valore di 0,196 ¿T alla distanza di 19 metri sempre dall'asse della linea; tale situazione è confermata nell'allegato 6 della relazione dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso, prot. 15772, inviatavi con la nota sopra citata dal Nucleo Operativo di Treviso;
- atteso che, con l'intervento d'ottimizzazione progettato, il valore massimo d'induzione magnetica riscontrabile nel plesso scolastico, con una corrente di 355 A, è pari a 0,25 ¿T nell'angolo più esterno del locale destinato a mensa, i limiti di qualità di 3 ¿T previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 08/07/2003, saranno ampiamente rispettati;
- La variante dell'elettrodotto è stata progettata in conformità alle norme CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne" le quali stabiliscono agli artt. 2.4 e 2.5.08, che i sostegni e le loro fondazioni progettati secondo quanto prescritto negli articoli precedenti delle stesse sezioni, sono idonei/e ad essere impiegati/e anche nelle zone sismiche per qualunque grado di sismicità; per quanto concerne gli accorgimenti tecnici e costruttivi che saranno adottati sui rischi derivanti da folgorazione si precisa che i nuovi sostegni saranno dotati d'idoneo impianto di messa a terra;
Ritenuto, pertanto, che è giustificata, e quindi accoglibile, la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere elettriche in argomento;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con voto n. 214 in data 28/10/2004;
Considerato che nel voto di cui sopra il predetto Consesso, ha osservato che:
- La variante proposta, ancorché avanzata dalla TERNA S.p.A., AOT di Padova è funzionale all'esigenza del Comune di Roncade di ottimizzare l'utilizzo della scuola elementare "A. Musalo".
- L'edificio scolastico è stato realizzato circa 30 anni fa, in prossimità dell'elettrodotto, già esistente nel 1959, nel rispetto delle normative allora vigenti.
- Un recente rapporto dell'ARPAV ha verificato che localmente i valori di campo elettrico e magnetico risultano ampiamente al di sotto dei limiti di esposizione posti dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003, nonché al valore di 0,2 microtesla previsto dalla L.R. 27/1993, meno che nel refettorio ed in due posizioni nel giardino.
- La variante proposta è finalizzata, quindi, a conseguire - per l'edificio scolastico - valori di induzione magnetica coerenti con i valori di riferimento previsti dalla norma nazionale tenuto anche conto della normativa regionale.
- Per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione scolastica si prende atto che non si hanno valori dei CEM maggiori di 0,2 ¿T nelle aule e che solo in una parte del refettorio il valore è superato ma comunque è inferiore ai 3 ¿T previsti dalla normativa nazionale.
Vista la legge 25/6/1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto l'art. 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che posticipa al 31 dicembre 2004 il termine per l'applicazione alle linee energetiche delle disposizioni di cui al predetto D.P.R. n. 327/2001;
Visto il T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e successive modificazioni;
Visto il D.I. 21/03/1998, n. 449, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28/06/1986, n. 339, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne, e successive norme integrative;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 457/98 in data 17/12/1998 concernente la normativa tecnica e delle relative procedure da applicare alla costruzione di linee elettriche, di cui dovrà essere tenuto conto nella realizzazione della variante di linea elettrica in parola;
Vista la legge 06/12/1962, n. 1643 e successive norme delegate e di attuazione, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 08/08/1992 n. 359;
Visto il Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 16/03/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto ministeriale industria commercio artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 79/99;
Vista la legge 22/02/2001 n. 36, legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 200 del 29.8.2003, emanato in attuazione della predetta legge n. 36/2001;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto, in particolare, il comma 26 dell'articolo unico della predetta legge n. 239/2004, con il quale è stato introdotto il nuovo comma 4 ter dell'articolo 1 sexies del decreto legge n. 239/2003, ove è previsto che le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione;
Visto l'art. 29 comma 1, lett. g), del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, che conserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV;
Visto l'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 30/7/1999, n. 300, che dispone il trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dell'Ambiente e dei lavori Pubblici, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri od agenzie;
Considerato che le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV non risultano attribuite ad un altro ministero od agenzia;
Visto il D.P.C.M. 10/4/2001, pubblicato sulla G.U. 7/5/2001, n. 104 con il quale la Direzione Generale della difesa del suolo, con la totalità delle inerenti risorse è stata trasferita dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici all'allora Ministero dell'Ambiente;
Visto l'art. 9, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/3/2001, n. 175, che prevede l'attribuzione alla Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV;
Vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione chiedeva l'avviso della Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive in ordine all'attuale assetto delle competenze in materia;
Vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha concordato in ordine alla permanenza della competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV in capo alla scrivente Direzione, in quanto all'art. 9, comma 1 lett. c), del DPR 26/3/2001, 175, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva delle competenze che già spettavano all'ex Ministero dell'industria prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 300/99, poiché in nessuna norma di tale medesimo decreto legislativo è previsto il trasferimento di competenze dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Ministero delle attività produttive;

decreta

Art. 1) La TERNA S.p.A., AOT di Padova con sede in Padova, Via Uruguay, 30, C.F. 05779661007, è autorizzata a costruire ed esercire in variante l'elettrodotto a 220 kV denominato "Somplago-Scorzè" nel tratto compreso tra il sostegno n. 291 ed il sostegno n. 293, per una lunghezza complessiva di Km 1,27 attraversante il territorio del Comune di Roncade in provincia di Treviso.
Art. 2) Ai sensi del R.D. n. 1775/33 e dell'articolo 9 del D.P.R. n. 342/1965, l'autorizzazione di cui al presente decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.P.R. 18.3.1965 n. 342 e ad esse non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.
Art. 3) I termini per l'inizio e la fine dei lavori e delle espropriazioni sono fissati rispettivamente in mesi 6 (sei) e in mesi 12 (dodici) dalla data del presente decreto.
Prima dell'inizio dei lavori la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare al SIIT Veneto - Trentino A.A. e Friuli V.G. Nucleo Operativo di Treviso, a norma dell'art. 116 del R.D. n. 1775/1933, il progetto esecutivo dell'opera nonché le altre opere accessorie, a termini della legge 25/06/1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4) La presente autorizzazione è rilasciata subordinatamente al rispetto delle norme tecniche di cui al D.I. 21/03/1988 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle prescrizioni ed osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il citato voto n. 214/2004, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle Amministrazioni, Enti o Autorità interessate e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003 pubblicato nella G.U. n. 200 del 29.8.2003 e di tutte le norme vigenti in materia di elettrodotti.
Dei suddetti adempimenti la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale.
Art. 5) L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni, Enti o Autorità interessate ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11/12/1933 n. 1775.
In conseguenza la T.E.R.N.A. S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6) La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.
Art. 7) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della T.E.R.N.A. S.p.A..
Art. 8) La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Treviso e il SIIT Veneto - Trentino A.A. e Friuli V.G. Nucleo Operativo di Treviso, curano, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.
Art. 9) Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore generale
Ing. Mauro Luciani

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