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Bur n. 118 del 26 novembre 2004


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA)

Statuto

Modifiche allo statuto comunale approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 del 26 settembre 2003 e n. 69 del 29 ottobre 2004.

All'art. 23, comma 1, lett. (b) in materia di competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione:
"rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il comune fa parte; rappresenta, inoltre, il comune in giudizio sottoscrivendo il mandato alla lite con il potere di conciliare e transigere, fatta salva l'eventuale delega al Direttore Generale ovvero al Responsabile del Servizio competente per materia, ai sensi del successivo art. 28, comma 2, lett. d);"
All'art. 28, comma 2, lett. (d) in materia di competenze dei Responsabili dei Servizi:
"presenziano, nell'interesse dell'ente, nelle cause avanti al Giudice di Pace, al Giudice del Lavoro ed alle Commissioni tributarie, con i poteri indicati nell'atto di delega del Sindaco;"
All'art. 19, comma 2, penultimo punto dello statuto comunale in materia di competenze della Giunta):
"delibera al fine di promuovere o di resistere alle liti, nominando il difensore ed autorizzando il sindaco alla costituzione in giudizio.
All'art. 47, comma 1) vengono aggiunte le parole:
"preferibilmente sovracomunale, ai sensi dei commi 7 e seguenti"
All'art. 47, comma 3) dopo le parole "di laurea" vengono aggiunte le parole:
"idonea ad accedere al concorso per Segretario comunale ovvero in possesso di diploma di scuola media superiore e che abbiano rivestito qualifiche apicali per almeno cinque anni in enti locali o enti pubblici" mentre vengono eliminate le parole "in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche".
Allo stesso comma viene aggiunto il seguente periodo:
"Non possono essere eletti in qualità di difensore civico ex amministratori comunali che abbiano ricoperto detto incarico nel precedente mandato amministrativo."
All'art. 47, comma 4) vengono aggiunti i seguenti periodi:
"Non può essere eletto alla carica di difensore civico chi ricopre cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in associazioni sindacali, o le abbia ricoperte fino a meno di 12 mesi prima dell'elezione.
Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici ovvero attività sindacale."
All'art. 47, comma 5) vengono aggiunti i seguenti periodi:
"Il difensore civico, ferme le competenze attribuite dalla legge alle autorità di garanzia e di vigilanza, agli organi di controllo e all'autorità giurisdizionale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà di giudizio e indipendenza, non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico, tranne che nell'ipotesi di procedimenti amministrativi che li riguardano personalmente o di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi o di controllo delle deliberazioni di giunta e del consiglio comunale nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
Il difensore civico può chiedere l'esibizione e la copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente, nonché ogni altro dipendente assegnato allo stesso, che ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può, altresì, accedere agli uffici e alle strutture per compiervi accertamenti.
I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore medesimo.
Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, secondo le norme stabilite dall'ordinamento e secondo quanto disposto dalle norme contrattuali. L'organo competente provvede ad attivare il procedimento disciplinare, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non gli comunichi la istanza di archiviazione con atto motivato. L'esito del provvedimento disciplinare è comunicato al difensore civico.
Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni.
All'art. 47, dopo il sesto comma viene aggiunto:
6 bis. Il difensore civico decade dal suo incarico:
a) per dimissioni, che vanno indirizzate al sindaco e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo del comune;
b) per la perdita delle condizioni di eleggibilità successivamente alla elezione.
6 ter. Qualora, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dai commi 4 o 6 bis lettera b) del presente articolo, il consiglio comunale dichiara la revoca o decadenza dalla carica del difensore civico, previa contestazione delle cause di revoca o decadenza riscontrate. Il difensore civico può presentare proprie osservazioni in merito entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Entro ulteriori 30 giorni il Consiglio comunale si esprime definitivamente. In attesa della pronuncia definitiva, il difensore civico, dal momento in cui ha ricevuto la notifica delle contestazioni, sospende la propria attività.
6 quater. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari elette per riferire su aspetti generali e particolari della propria attività.
Le commissioni consiliari, nelle materie di rispettiva competenza, possono invitare il difensore civico a riferire su argomenti rientranti nell'ambito delle sue funzioni.
Il difensore civico trasmette annualmente, entro il 30 giugno, al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.
Il difensore civico può, in ogni tempo, inviare proprie relazioni al consiglio comunale su specifici argomenti.
6 quinquies. Al difensore civico sarà corrisposta un'indennità, determinata dalla Giunta comunale, da un minimo del 10% ad un massimo del 20% dell'indennità spettante al Sindaco oltre ai rimborsi delle spese previsti dalla legge.

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