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Bur n. 94 del 16 luglio 2021


TRIBUNALE DI PADOVA, PADOVA

Fallimento n. 131/2017. Bando per l'assegnazione della concessione mineraria di acqua termale denominata "Bianca" in Comune di Abano Terme (PD) ex art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989

Il Giudice Delegato

Visto

-    il piano di liquidazione depositato dal Curatore in data 15/03/2018 ai sensi dell’art. 104 ter L.F.;

-    l’istanza del Curatore, Dott. Alessandro Tonin;

-    il contratto con il quale in data 19/01/2021 a rogito Notaio Giorgio Gottardo in Padova, l’azienda corrente in Comune di Abano Terme via Tito Livio n. 6  sotto l’insegna “HOTEL TERME POSTA” facente capo alla società fallita “Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C..”, organizzata per l’attività alberghiera e di esercizio di stabilimento termale ex L.R. 40/1989, è stata ceduta alla società House Royal S.r.l. con socio unico;

-    il D.D.R. della Direzione regionale Difesa del suolo n. 334 del 24/05/2021 di presa d’atto del presente bando;

-    l’art. 30, comma quarto, L.R. Veneto n. 40/1989;

Considerato:

-    che con D.G.R. n. 1806 del 09/12/2015 è stata conferita alla ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. la titolarità della concessione di acqua termale denominata “BIANCA” fino al 31/12/2036;

-    che, ai sensi dell’art. 30 secondo comma, L.R. n. 40/1989, con D.D.R. n. 440 del 04.12.2017 è stata pronunciata la decadenza della ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C dalla concessione mineraria, in ragione del fallimento della ditta stessa, e, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, è stato nominato il Curatore, Dott. Alessandro Tonin, custode temporaneo dei beni oggetto della concessione mineraria;

-    che la L.R. Veneto n. 40/1989, all’art. 30 quarto comma, prevede che il Giudice Delegato, successivamente al deposito dello stato passivo, proceda alla formazione del bando per l’assegnazione della concessione di acqua termale, con l’assistenza del Curatore e del Funzionario regionale;

Considerata altresì

-    la stretta ed ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera e lo sfruttamento della risorsa termale;

-    la circostanza che la risorsa termale in questione viene attualmente impiegata dagli stabilimenti termali denominati “AL SOLE” E “FIRENZE” utilizzando, in situazione di somministrazione temporanea d’urgenza, giusto contratto di somministrazione approvato dalla Regione del Veneto in DGR n. 551 del 05/05/2020 nell’ambito del Programma Annuale Lavori per l’anno 2020 (L.R. 40/1989), l’acqua termale proveniente dalla concessione mineraria “BIANCA”, oggetto del presente bando e in particolare dal pozzo “Bianca 1”;

-    l’applicazione dei principi di continuazione dell’azienda e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare;

emette

ai sensi dell’art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989 il

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA TERMALE DENOMINATA “BIANCA” IN COMUNE DI ABANO TERME (PD)

 

Art. 1 – Oggetto

1.    In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, si avvia la procedura per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua termale denominata “BIANCA” su una superficie di ha 2.95.50 in Comune di Abano Terme (PD), come individuata stralcio cartografico allegato al presente bando (Allegato n. 1).

2.    La concessione ha ad oggetto:

a)    il diritto alla captazione esclusiva dell’acqua termale all’interno dell’area individuata al punto precedente e all’utilizzo della stessa consentito dalla L.R. 40/1989;

b)    le pertinenze esistenti costituite da:

i.    pozzo “Bianca 1” (anno di perforazione 1996) comprensivo dei filtri e delle camicie, profondità 359 m, temperatura 85 °C;
ii.    opere di adduzione costituite da tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all’apposito dispositivo automatico di misurazione della portata, ai sensi dell’’art. 16 comma 2 della L.R. 40/1989;

c)    la facoltà di richiedere l’autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie nell’ambito del perimetro di concessione;

d)    ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa mineraria.

3.    Non sono oggetto della concessione gli immobili insistenti all’interno della sua superficie, come individuata al punto 1, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari. L’assegnazione della concessione non comporta alcun ulteriore diritto sull’area della medesima né sugli immobili ivi presenti o adiacenti.

4.    La concessione è unica e indivisibile e non sono ammesse offerte parziali né alternative.

5.    La concessione verrà rilasciata all’aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito all’effettiva coltivabilità del giacimento e all’efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie.

6.    Nel caso di avvenuta chiusura mineraria del pozzo il concessionario potrà essere autorizzato alla realizzazione di un nuovo pozzo nell’ambito dell’area di concessione.

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione è accordata al nuovo titolare per 21 anni, a partire dalla data di conferimento.

Art. 3 – Canone annuo di concessione

1.    Il canone annuo di concessione è calcolato ai sensi dell’articolo 15 della L.R. Veneto n. 40/1989.

2.    Ai sensi dell’art. 32 comma 8 della L.R. 40/89, il nuovo concessionario, oltre al canone di cui al precedente punto, dovrà versare annualmente alla Regione del Veneto, per l’utilizzo della pertinenza esistente (pozzo “Bianca 1”) fino a quando la pertinenza stessa non verrà dismessa ovvero sostituita, un corrispettivo pari al 5% del valore aggiornato in base alla relazione di stima asseverata da tecnico abilitato incaricato dall’aggiudicatario, valore ora indicato in € 21.996,00 nel catasto regionale delle pertinenze.

Art. 4 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da società legalmente costituite o da ditte individuali, che dimostrino, attraverso i documenti da presente in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell’attività mineraria e che non si trovino nell’incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

1.    I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione.

2.    In caso di Raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

Art. 6 – Capacità economica e finanziaria

La capacità finanziaria ed economica del richiedente deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

1.    Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire la domanda/offerta, a pena di esclusione, presso lo studio del Curatore Dott. Alessandro Tonin, Via Svezia n. 9 - 35127 Padova (PD)- tel. 049.8791991 pec:  f131.2017padova@pecfallimenti.it, a ciò espressamente delegato dal Tribunale di Padova, entro le ore 10:00 del 14/10/2021, in apposito plico con una delle seguenti modalità:

a)    mediante consegna a mano;
b)    con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale (farà fede il timbro dell’ufficio postale).

2.    Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

3.    Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Bando per la concessione termale BIANCA – Riservato – Non Aprire”.

4.    All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con la lettera “A” e “B”, che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l’indicazione del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.

Busta “A”

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:

1)    la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato n. 2 al presente bando;
2)    per società legalmente costituite e ditte individuali: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’indicazione dell’attività nel settore oggetto del presente avviso con eventuale indicazione della sussistenza di procedure fallimentari o concorsuali di qualsiasi genere;
3)    copia autentica atto costitutivo e statuto;
4)    dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell’incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non si trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti, redatta secondo il modello di dichiarazione sostitutiva allegato n. 3 al presente bando.

5.    Il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) comporta l’esclusione dalla gara.

Busta “B”

La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere:

1)    il programma generale di coltivazione costituito da:

a)    programma di utilizzo della risorsa mineraria comprensivo delle opere e delle attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento;
b)    relazione degli aspetti ambientali

Il programma generale di coltivazione deve recepire le indicazioni/prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e le disposizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni, n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) nell’ambito della valutazione di impatto ambientale complessiva del Bacino Idrotermominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);

2)    i bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate, in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, dai quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma di lavori minerari;
3)    i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l’atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
4)    attestazione documentata della capacità tecnica del richiedente allo sfruttamento della risorsa mineraria.

6.    Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui sopra con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante.

Art. 8 – Commissione di gara e criteri di valutazione

1.    Le domande di partecipazione alla presente gara verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Giudice Delegato, sentita la Regione Veneto, composta dal curatore Dott. Alessandro Tonin, da un esperto in materia amministrativa e legale e da un funzionario regionale esperto in materia mineraria.

2.    Nel caso di due o più domande in concorrenza verrà formata una graduatoria e, sulla base della documentazione allegata alla domanda, verrà accordata la preferenza per l’assegnazione della concessione sulla base dei criteri di seguito riportati.

a)    Valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria considerando anche le eventuali somministrazioni, nel quale l’interessato dovrà:

-    individuare la tempistica per l’avvio della coltivazione e il cronoprogramma di massima;
-    descrivere in dettaglio le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento comprese le eventuali opere da eseguire per la manutenzione della pertinenza mineraria esistente;
-    descrivere in dettaglio le modalità di adduzione della risorsa mineraria, gli impianti e le strutture di utilizzazione;
-    considerare i livelli occupazionali previsti;
-    indicare e descrivere l’eventuale sviluppo delle pertinenze;
-    descrivere lo sviluppo sostenibile dell’eventuale stabilimento ovvero le modalità di somministrazione a stabilimenti.

Punteggio fino ad un massimo di 6 (sei) punti per il programma che prevede di attivare uno sfruttamento nei tempi più rapidi e una ottimale e corretta gestione della risorsa (D.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014.

b)    Valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell’acqua termo/minerale sull’ambiente (relazione degli aspetti ambientali), nel quale l’interessato dovrà:

-    fornire una relazione sulle modalità di captazione della risorsa e di scarico delle acque;
-    individuare e descrivere gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti;
-    descrivere le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa;
-    indicare le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi.

Punteggio fino ad un massimo di 4 (quattro) punti per il programma che comporta i minori effetti negativi sull’ambiente (D.G.R. n. 994/2014).

3.    Il programma di utilizzo della risorsa e la relazione sugli aspetti ambientali devono essere sviluppati sulla base di quanto sopra indicato.

4.    La Commissione di valutazione, nel giorno fissato per lo svolgimento della gara procederà in seduta pubblica all’apertura di tutti i plichi pervenuti e delle buste contrassegnate dalla lettera A, pronunciandosi immediatamente sulla ritualità dei plichi e del loro contenuto.

5.    Proseguirà poi in seduta riservata nella quale avverrà l’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B, la valutazione delle offerte tecniche e la proposta di assegnazione dei punteggi per la formulazione della graduatoria tra i partecipanti, acquisendo eventualmente il parere non vincolante del Consiglio Direttivo del B.I.O.C.E.

6.    La Commissione in base a tale graduatoria formula la proposta di aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale, da sottoporre ad approvazione da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo.

Art. 9 – Gara tra gli offerenti

L’apertura delle buste e le conseguenti operazioni di gara si svolgeranno presso lo studio del Curatore Dott. Alessandro Tonin, Via Svezia n. 9 - Padova (PD) il giorno 15/10/2021 alle ore 10:00

Art. 10 – Provvedimento di rilascio della concessione

1.    Il soggetto che avrà ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dovrà presentare, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, presso gli Uffici della Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia – in 30121 Venezia, Calle Priuli, Cannareggio 99 a alla pec difesasuolo@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:

-    dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi da sottoporre alle verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2001 ovvero dichiarazione di iscrizione alle “white-list” indicando la Prefettura di riferimento;
-    programma/progetto generale di coltivazione di cui all’offerta tecnica.

2.    Valutata la correttezza della documentazione, la Giunta Regionale provvederà al conferimento della concessione predisponendo l’atto con relativo disciplinare contenente anche gli obblighi di cui ai successivi articoli 11 e 12.

3.    L’efficacia dell’atto di conferimento della concessione e la sua consegna all’interessato è subordinata alla sottoscrizione del disciplinare e alla presentazione del deposito cauzionale ivi previsto.

4.    Ove, nei termini indicati, l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate dall’Amministrazione regionale ovvero non ottemperi alle condizioni per efficacia del provvedimento di conferimento della concessione, la Regione, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione disporre il ritiro amministrativo dell’atto di conferimenti eventualmente adottato e, disporre l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

1.    Il concessionario, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.G.R. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2.    Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., l’atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione.

3.    Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria (R.D. 1443/1927, L.R. 40/1989, D.P.R. 128/1959, D.lgs. 624/1996 e D.lgs. n.117/2008) dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale -P.U.R.T. e dal Decreto del Direttore della Commissioni Valutazioni n. 22 del 25.02.2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) in rapporto all’esito della valutazione di impatto ambientale.

4.    Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art.22 del P.U.R.T..

5.    L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l’autorizzazione della Giunta Regionale.

6.    Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a trasmettere alla Regione e, per conoscenza, al  Comuni interessato, il Programma Annuale dei Lavori  (P.A.L.) per l’anno successivo. Nuove perforazioni devono essere preventivamente autorizzate  ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.

7.    Il concessionario è inoltre tenuto a:

a)    installare e/o mantenere in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, un misuratore automatico della portata;
b)    inviare ogni sei mesi alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
c)    far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni sette anni per le acque termali;
d)    realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara.
e)    attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l’utilizzazione igienica, terapeutica;
f)    costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone indicato agli artt. 3 e 4 e di € 10.000,00 per ogni pozzo e/o captazione presenti nella concessione. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in numerario ovvero mediante polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

8.    Il riscontro di difformità nell’esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio, come indicati nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e/o nelle indicazioni ambientali, può comportare la decadenza dalla concessione.

Art. 12 – Obbligo a contrarre

1.    In ragione della stretta connessione tra lo sfruttamento della concessione termale “BIANCA” e lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera, nonché in applicazione dei principi di continuazione delle aziende “HOTEL AL SOLE” e “HOTEL FIRENZE” e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare, il soggetto che, all’esito della gara di cui al presente bando, risulterà aggiudicatario della concessione, ove richiesto dai titolari degli stabilimenti termali/alberghieri sopramenzionati e dall’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli stessi ai sensi delle norme vigenti, dovrà sottoscrivere con questi ultimi appositi contratti di somministrazione di acqua termale per un quantitativo annuo minimo pari alla media dei metri cubi consumati dalle singole strutture nel triennio precedente, ad un prezzo orientato al canone, agli ammortamenti, agli imprevisti e ai costi della coltivazione, calcolato come segue, e comunque non superiore al 75% di quello massimo praticato nel bacino termale:

a)    percentuale del canone regionale e delle quote associative al B.I.O.C.E., in rapporto ai quantitativi d’acqua somministrata rispetto al totale dell’acqua termale estratta;
b)    percentuale dei costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e attrezzature di sollevamento e distribuzione dei costi per energia, sempre rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta;
c)    quota di ammortamento rapportata ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell’acqua termale estratta, con un limite annuale di € 5.000,00;
d)    quota parte costi per le analisi chimico fisiche e batteriologiche di legge.

2.    Il tutto in ottemperanza alle disposizioni di cui al Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) relativo ai quantitativi massimi educibili.

3.    Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori (P.A.L.) o delle sue varianti.

Art. 13 – Disposizioni finali:

1.    Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria offerta nel luogo e nel termine indicato al punto “Modalità di presentazione della domanda”, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

2.    Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

3.    La Commissione di gara si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all’uopo un termine congruo.

4.    Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate in caso di annullamento o revoca del Bando.

5.    Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme (PD) ed è altresì reso disponibile sul sito della Regione Veneto – Sezione Bandi; il presente bando è anche depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova e pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, con anticipo di quarantacinque giorni rispetto alla data della procedura competitiva.

6.    Eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere inoltrate al Curatore, Dott. Alessandro Tonin (con studio in via Svezia n. 9 - 35127 Padova (PD)- tel. 049.8791991 mail tonin@evoadvisors.it, pec f131.2017padova@pecfallimenti.it)  entro e non oltre il settimo giorno precedente il termine per la presentazione dell’offerta.

7.    I soggetti interessati a partecipare al presente bando possono inoltre assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto dello stesso, nonché prendere visione dei documenti complementari presso gli Uffici della Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, a Venezia in Calle Priuli Cannareggio 99, previo appuntamento telefonico al n. 041/2792130 ovvero alla mail difesasuolo@regione.veneto.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

8.    I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell’area della concessione, previo appuntamento con i suddetti Uffici. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dei membri della Commissione di Gara, degli Uffici Regionali e del Giudice Delegato del Tribunale di Padova, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

 

Allegati

Allegato n. 1: stralcio cartografico con individuazione della concessione mineraria;

Allegato n. 2: modello domanda di partecipazione.

Allegato n. 3: modello dichiarazione sostitutiva.

 

Padova lì, 28/06/2021

Il Giudice Delegato Dott. Manuela Elburgo

Il Curatore Dott. Alessandro Tonin

(seguono allegati)

Allegato_01_BandoBianca-mappa_452977.pdf
Allegato_02_BandoBIANCA-domanda_452977.pdf
Allegato_03_BandoBIANCA-dichiarazione_452977.pdf

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